Art. 3 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001,
n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: 
  «c-bis) "AESFEM": Autorita' europea degli  strumenti  finanziari  e
dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 
  c-ter) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito
con regolamento (UE) n. 1092/2010;»; 
    b) alla lettera r),  numero  3),  le  parole:  «alla  Commissione
europea» sono sostituite dalle seguenti: «all'AESFEM». 
  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2001,  n.  210,
il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. La Banca d'Italia comunica  immediatamente  l'apertura  di  una
procedura d'insolvenza in Italia alla Consob e ai  sistemi  italiani,
nonche' al CERS, alle autorita' designate dagli  altri  Stati  membri
dell'Unione europea, all'AESFEM e alla  Banca  centrale  europea.  La
Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura  di  una  procedura
d'insolvenza in un altro Stato membro dell'Unione europea alla Consob
e ai sistemi italiani, notificata ai sensi del comma 5.». 
  3. All'articolo 10, comma 3,  del  decreto  legislativo  12  aprile
2001, n. 210, le parole: «alla Commissione europea»  sono  sostituite
dalle seguenti: «all'AESFEM». 
  4. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 12  aprile  2001,  n.
210, e' inserito il seguente: 
  «Art. 11-bis (Collaborazione con l'AESFEM). - 1. La Banca  d'Italia
e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze, collaborano,
anche mediante scambio di informazioni, con l'AESFEM per le finalita'
previste dal presente decreto.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 1 del citato  decreto  legislativo
          12 aprile  2001,  n.  210,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
              a) "Testo unico bancario" (T.U. bancario):  il  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni; 
              b) "Testo unico finanza"  (T.U.  finanza):  il  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni; 
              c) "Consob": la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa; 
              c-bis)  "AESFEM":  Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
              c-ter)  "CERS":  Comitato  europeo   per   il   rischio
          sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010; 
              d) "agente di regolamento": il  soggetto  che  mette  a
          disposizione dei partecipanti conti per il  regolamento  di
          ordini di trasferimento all'interno del sistema e che  puo'
          concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti; 
              e) "banche centrali": la Banca centrale  europea  e  le
          banche centrali nazionali degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea; 
              f) "compensazione": la conversione, secondo  le  regole
          del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei
          crediti e  dei  debiti  di  uno  o  piu'  partecipanti  nei
          confronti di uno o piu' partecipanti e risultanti da ordini
          di trasferimento; 
              g) "controparte centrale": il soggetto  interposto  tra
          gli enti di un sistema che funge da  controparte  esclusiva
          di detti enti riguardo ai loro ordini di trasferimento; 
              h) "ente": uno dei seguenti organismi che partecipi  ad
          un sistema assumendo gli obblighi derivanti  da  ordini  di
          trasferimento nell'ambito del sistema: 
              1) una banca  italiana  o  comunitaria,  come  definite
          all'art. 1, comma 2, lettere  a)  e  b),  del  testo  unico
          bancario, un istituto di moneta elettronica, come  definito
          nell'art. 1, comma 2, lettera h-bis),  del  medesimo  testo
          unico, nonche' gli  organismi  elencati  all'art.  2  della
          direttiva 2006/48/CE; 
              2) una SIM, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera
          e), o un'impresa d'investimento comunitaria, come  definita
          dall'art. 1, comma 1, lettera f), del testo unico  finanza,
          con esclusione degli enti di cui all'art. 2,  paragrafo  1,
          della direttiva 2004/39/CE; 
              3) un'autorita' pubblica, o  un'impresa  pubblica  come
          definita  all'art.  8  del  regolamento  n.   3603/93   del
          Consiglio CE del 13 dicembre 1993,  nonche'  un'impresa  la
          cui attivita' sia assistita da garanzia pubblica; 
              4) qualsiasi impresa la cui sede legale non sia situata
          nel  territorio  dell'Unione  europea,   e   che   eserciti
          attivita' analoghe a quelle degli enti di cui ai punti 1) e
          2); 
              5)   qualsiasi   altro   organismo,   individuato    in
          conformita' alle disposizioni comunitarie, che partecipi  a
          un sistema italiano o di altro Stato  dell'Unione  europea,
          qualora la  sua  attivita'  rilevi  sotto  il  profilo  del
          rischio sistemico; 
              i) "garanzia": qualsiasi diritto avente  ad  oggetto  o
          relativo a valute, strumenti finanziari o altre  attivita',
          compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria  di  cui
          all'art.  1,  paragrafo  4,  lettera  a),  della  direttiva
          2002/47/CE,  prontamente  realizzabili  da  chiunque  e  in
          qualunque modo e forma, costituito al  fine  di  assicurare
          l'adempimento di obblighi presenti o  futuri  derivanti  da
          ordini  di  trasferimento  attraverso  un  sistema   o   da
          operazioni effettuate con banche centrali; 
              l) "intermediario": uno degli organismi indicati  nella
          lettera h), numeri 1),  2)  e  4),  che  non  partecipi  al
          sistema; 
              m)   "ordine   di   trasferimento":   ogni   istruzione
          nell'ambito di un sistema da parte di un partecipante di: 
              1) mettere a disposizione di un beneficiario un importo
          in valuta attraverso una scrittura sui conti di  una  banca
          (italiana o comunitaria), di una  banca  centrale,  di  una
          controparte centrale o di un agente di  regolamento  ovvero
          che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di
          pagamento in base alle regole del sistema, ovvero 
              2) trasferire la titolarita' o altri diritti su  uno  o
          piu' strumenti finanziari, attraverso una scrittura  in  un
          libro contabile o in altro modo; 
              n) "partecipante": un ente, un agente  di  regolamento,
          una controparte centrale, una stanza di  compensazione,  un
          operatore  del  sistema   o,   un   sistema   di   garanzia
          partecipanti a un sistema; 
              o) "partecipante indiretto": un ente,  una  controparte
          centrale,  un  agente  di  regolamento,   una   stanza   di
          compensazione  o  un  operatore  del   sistema   conosciuto
          dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso,
          i cui ordini di trasferimento sono eseguiti  attraverso  il
          sistema da un partecipante in nome proprio  in  base  a  un
          vincolo contrattuale; 
              p) "procedura  d'insolvenza":  la  liquidazione  coatta
          amministrativa,  il   fallimento,   il   provvedimento   di
          sospensione  dei  pagamenti  delle   passivita'   e   delle
          restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli  74,
          77, comma 2, 107, comma 6,  del  testo  unico  bancario,  e
          dell'art. 56, comma 3, del  testo  unico  finanza,  nonche'
          ogni altra misura prevista da una  legge  italiana,  o,  se
          applicabile, di uno Stato membro dell'Unione europea  o  di
          uno  Stato  extracomunitario,  che  ha  come   effetto   la
          sospensione o la cessazione dei pagamenti delle  passivita'
          e delle restituzioni dei beni ai terzi; 
              q) "regolamento lordo": il regolamento  operazione  per
          operazione di ordini di trasferimento, al di fuori  di  una
          compensazione; 
              r) "sistema": un  insieme  di  disposizioni  di  natura
          contrattuale o autoritativa, in  forza  del  quale  vengono
          eseguiti con regole  comuni  e  accordi  standardizzati  la
          compensazione, attraverso una controparte centrale o  meno,
          o ordini di  trasferimento  fra  i  partecipanti,  che  sia
          contestualmente: 
              1) applicabile a tre o piu' partecipanti, senza contare
          l'operatore  del  sistema  ne'  un  eventuale   agente   di
          regolamento,  una  eventuale  controparte   centrale,   una
          eventuale  stanza   di   compensazione   o   un   eventuale
          partecipante   indiretto;   ovvero   applicabile   a    due
          partecipanti,  qualora  cio'  sia  giustificato  sotto   il
          profilo del contenimento del rischio sistemico  per  quanto
          attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri  Stati
          membri dell'Unione europea abbiano esercitato  la  facolta'
          di limitare a due il numero dei partecipanti; 
              2)  assoggettato  alla  legge  di  uno   Stato   membro
          dell'Unione europea, scelta  dai  partecipanti  o  prevista
          dalle regole che lo disciplinano, in  cui  almeno  uno  dei
          partecipanti medesimi abbia la sede legale; 
              3) designato come sistema e notificato all'AESFEM dallo
          Stato membro dell'Unione  europea  di  cui  si  applica  la
          legge. Un accordo concluso tra sistemi  interoperabili  non
          costituisce un sistema; 
              s)  "sistema  italiano":  uno  dei   sistemi   indicati
          nell'allegato al presente decreto legislativo, nonche'  uno
          dei sistemi designati ai sensi dell'art. 10; 
              t) "sistema di garanzia": uno dei sistemi di  cui  agli
          articoli 68, comma 1,  e  69,  comma  2,  del  testo  unico
          finanza; 
              u) "stanza di compensazione":  il  centro  responsabile
          del calcolo  delle  posizioni  nette  dei  partecipanti  al
          sistema; 
              v) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari  di
          cui all'art. 1, comma 2, del testo unico finanza; 
              w) "sistema extracomunitario": un sistema di  pagamento
          o di regolamento  titoli  di  uno  Stato  non  appartenente
          all'Unione europea; 
              w-bis) "giorno lavorativo": comprende sia i regolamenti
          diurni sia i  regolamenti  notturni  e  include  tutti  gli
          eventi  che  occorrono  durante  il  ciclo  lavorativo  del
          sistema; 
              w-ter) "sistemi interoperabili": due o piu'  sistemi  i
          cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di
          ordini di trasferimento tra sistemi; 
              w-quater) "operatore del  sistema":  il  soggetto  o  i
          soggetti giuridicamente  responsabili  della  gestione  del
          sistema. L'operatore del  sistema  puo'  anche  agire  come
          agente di regolamento, controparte  centrale  o  stanza  di
          compensazione». 
              - Il testo dell'art. 3 del citato  decreto  legislativo
          12 aprile  2001,  n.  210,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 3 (Apertura della procedura di insolvenza). -  1.
          Ai fini  del  presente  decreto  si  considera  momento  di
          apertura di  una  procedura  di  insolvenza  in  Italia  il
          giorno, l'ora e il minuto in cui si producono  gli  effetti
          di sospensione  dei  pagamenti  delle  passivita'  e  della
          restituzione dei beni  ai  terzi  secondo  le  disposizioni
          applicabili alle singole procedure. 
              2. Nel caso  delle  procedure  di  liquidazione  coatta
          amministrativa previste dal  testo  unico  bancario  e  dal
          testo unico finanza gli  effetti  di  cui  al  comma  1  si
          producono  dal  momento  dell'insediamento  dei  commissari
          liquidatori, e comunque dal terzo  giorno  successivo  alla
          data del provvedimento  che  dispone  la  liquidazione.  Il
          momento dell'insediamento  dei  commissari  liquidatori  e'
          rilevato dalla  Banca  d'Italia  sulla  base  del  processo
          verbale di cui all'art. 85 del testo unico bancario. 
              3. Nel caso di pronuncia dell'autorita' giudiziaria gli
          effetti di cui al comma 1  si  producono  dal  momento  del
          deposito  della  sentenza,  che  a  tal  fine  deve  essere
          attestato in calce dal cancelliere con l'indicazione  anche
          dell'ora e del minuto. 
              4. L'autorita' giudiziaria o amministrativa  competente
          comunica immediatamente alla Banca d'Italia, anche per  via
          telematica, l'apertura della procedura d'insolvenza. 
              5. La Banca d'Italia riceve la  notifica  dell'apertura
          di  procedure  di  insolvenza  negli  altri  Stati   membri
          dell'Unione europea. 
              6. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura
          di una procedura d'insolvenza in Italia alla  Consob  e  ai
          sistemi italiani, nonche' al CERS, alle autorita' designate
          dagli altri Stati membri dell'Unione europea, all'AESFEM  e
          alla Banca centrale europea.  La  Banca  d'Italia  comunica
          immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza  in
          un altro Stato membro dell'Unione europea alla Consob e  ai
          sistemi italiani, notificata ai sensi del comma 5. 
              7. Si considera momento di apertura di una procedura di
          insolvenza in un altro Stato membro dell'Unione europea  il
          giorno, l'ora e il minuto in cui si producono  gli  effetti
          della procedura di insolvenza, se la notifica indicata  nel
          comma 5  perviene  alla  Banca  d'Italia  entro  lo  stesso
          giorno.  In  ogni  altro  caso,  si  considera  momento  di
          apertura quello in cui i  sistemi  italiani  sono  comunque
          informati dell'apertura della procedura di insolvenza. 
              8. Se una procedura d'insolvenza aperta  in  uno  Stato
          non appartenente all'Unione europea produce gli effetti  di
          cui al  comma  1  nel  territorio  italiano,  si  considera
          momento di apertura della procedura quello in cui i sistemi
          italiani  sono  comunque  informati   dell'apertura   della
          procedura. 
              9. Nei casi di cui ai commi 7, secondo periodo, e  8  i
          sistemi  italiani  comunicano  immediatamente  alla   Banca
          d'Italia il momento e le modalita' con le quali sono  stati
          informati dell'apertura della procedura». 
              - Il testo dell'art. 10 del citato decreto  legislativo
          12 aprile  2001,  n.  210,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 10 (Designazione dei sistemi).  -  1.  I  sistemi
          indicati in allegato si  considerano  sistemi  italiani  ai
          sensi del presente decreto legislativo. 
              2. La Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione
          di ordini di trasferimento di  cui  all'art.  1,  comma  1,
          lettera  m),  numero  1),  e  i  rispettivi  operatori  del
          sistema,  e,  d'intesa  con  la  Consob,  i   sistemi   per
          l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art.  1,
          comma 1, lettera m), numero 2), e  i  rispettivi  operatori
          del sistema, ai quali  si  applicano  le  disposizioni  del
          presente decreto. Con le medesime modalita' possono  essere
          revocate le  designazioni  dei  sistemi  e  dei  rispettivi
          operatori del sistema, ivi  compresi  quelli  indicati  nel
          comma 1. 
              3. Il Ministero dell'economia e delle finanze  notifica
          all'AESFEM i sistemi italiani e i rispettivi operatori  del
          sistema designati ai sensi del presente articolo. 
              4. Ove richiesto dalle caratteristiche di un sistema  e
          da esigenze di controllo dei rischi, la Banca d'Italia puo'
          equiparare, ai fini dell'applicazione del presente  decreto
          legislativo, il partecipante indiretto ai  partecipanti  al
          sistema medesimo, nel caso di un sistema, avente ad oggetto
          l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art.  1,
          comma 1, lettera m), numero 1), e d'intesa con  la  Consob,
          nel caso di un sistema avente ad  oggetto  l'esecuzione  di
          ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera
          m), numero 2). 
              5. Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e
          la  Consob,  puo'  stipulare  accordi  con  le   competenti
          autorita' di uno Stato non appartenente all'Unione  europea
          per  l'applicazione,  su   base   di   reciprocita'   delle
          disposizioni del presente decreto agli  enti  italiani  che
          partecipano ai sistemi di tale Stato estero».