Art. 4 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 142, dopo la lettera ff) e' aggiunta, in fine, la seguente: 
    «ff-bis) "SEVIF": il Sistema  europeo  di  vigilanza  finanziaria
composto dalle seguenti parti: 
  1) "ABE": Autorita' bancaria  europea,  istituita  con  regolamento
(UE) n. 1093/2010; 
  2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e  delle  pensioni
aziendali  e  professionali,  istituita  con  regolamento   (UE)   n.
1094/2010; 
  3) "AESFEM": Autorita' europea degli  strumenti  finanziari  e  dei
mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 
  4) "Comitato congiunto":  il  Comitato  congiunto  delle  Autorita'
europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento  (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE)
n. 1095/2010; 
  5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con
regolamento (UE) n. 1092/2010; 
  6)  "Autorita'  di  vigilanza  degli  Stati  membri:  le  autorita'
competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate  negli  atti
dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento  (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.  1094/2010  e  del  regolamento
(UE) n. 1095/2010.». 
  2. All'articolo 5, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 142, le  parole:  «la  Commissione  europea»  sono
sostituite dalle seguenti: «il comitato congiunto». 
  3. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005,  n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cooperazione e scambio
di informazioni  tra  le  autorita'  competenti  e  con  il  comitato
congiunto»; 
  b) al comma 1 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Agli
stessi fini cooperano con il comitato congiunto  e  forniscono  senza
indugio ad esso tutte le informazioni necessarie  per  l'espletamento
dei suoi compiti.»; 
  c) al comma 8  le  parole:  «e  la  Banca  centrale  europea»  sono
sostituite dalle seguenti: «la Banca centrale europea e il CERS»; 
  d) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. Le imprese e le persone fisiche e giuridiche,  regolamentate  o
meno, cui si applica la  vigilanza  supplementare  possono  scambiare
informazioni  pertinenti  ai  fini  della   vigilanza   supplementare
reciprocamente e con l'ABE, l'AESFEM, l'AEAP, ove necessario  tramite
il comitato congiunto.». 
  4. All'articolo 10, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  maggio
2005, n. 142, dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la seguente: 
    «c-bis)  accordi  conclusi  per  contribuire  e  sviluppare,  ove
necessario, adeguati regimi e piani di risanamento e  di  risoluzione
delle crisi. Tali accordi sono aggiornati su base regolare.». 
  5. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.  142,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'autorita' di vigilanza italiana, di cui al comma 2,  consulta
le altre autorita' competenti  rilevanti  e  tiene  conto,  nei  modi
previsti dalle disposizioni dell'Unione europea,  degli  orientamenti
forniti dal comitato congiunto. Se l'autorita' di vigilanza  italiana
e' in disaccordo con la  decisione  adottata  da  un'altra  autorita'
competente  rilevante   puo'   ricorrere   rispettivamente   all'ABE,
all'AESFEM o  all'AEAP  per  la  risoluzione  delle  controversie  in
situazioni transfrontaliere prevista dalle  disposizioni  dell'Unione
europea.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  30
          maggio 2005, n. 142, citato nelle note alle premesse, cosi'
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 1  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
              a) testo unico bancario, di seguito denominato TUB:  il
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni; 
              b) testo unico della  finanza,  di  seguito  denominato
          TUF: il decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  e
          successive modificazioni; 
              c) banca: l'impresa di cui all'art. 1, comma 1, lettera
          b), del TUB; 
              d)  istituto  di   moneta   elettronica,   di   seguito
          denominato IMEL: l'impresa di  cui  all'art.  1,  comma  2,
          lettera h-bis), del TUB; 
              e)  impresa  di  assicurazione:  l'impresa  autorizzata
          all'esercizio   dell'attivita'   assicurativa   ai    sensi
          dell'art.  1,  comma  1,  lettera  t),  del  codice   delle
          assicurazioni private; 
              f) imprese di investimento: le imprese di cui  all'art.
          1, comma 1, lettera h), del TUF; 
              g)  impresa  regolamentata:   una   banca,   un   IMEL,
          un'impresa di assicurazione o un'impresa  di  investimento,
          autorizzati in Italia  o  in  un  altro  Paese  dell'Unione
          europea; 
              h) societa' di gestione patrimoniale:  le  societa'  di
          gestione di cui all'art. 1, comma 1, lettere o)  e  o-bis),
          del TUF; 
              i)  impresa  di   riassicurazione:   un'impresa,   come
          definita dall'art. 1, comma 1, lettera cc) del codice delle
          assicurazioni private; 
              l) norme settoriali: il TUB, il TUF,  il  codice  delle
          assicurazioni private; 
              m) settore finanziario: il settore composto  di  una  o
          piu' delle seguenti imprese: 
              1) una banca, un IMEL, un intermediario finanziario  di
          cui agli articoli 106 o 107 del TUB o un'impresa di servizi
          bancari ausiliari di cui all'art. 1,  paragrafo  23,  della
          direttiva 2000/12/CE  del  20  marzo  2000  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio (settore bancario); 
              2)   un'impresa   di   assicurazione,   un'impresa   di
          riassicurazione   o   una   societa'   di    partecipazione
          assicurativa (settore assicurativo); 
              3) un'impresa di investimento o un ente finanziario  ai
          sensi dell'art. 1, paragrafo 5, della direttiva  2000/12/CE
          (settore servizi di investimento); 
              4) una societa' di partecipazione finanziaria mista; 
              n) conglomerato finanziario: un gruppo di  imprese  che
          soddisfi le condizioni di cui all'art. 3; 
              o)  settore  finanziario  di  maggiori  dimensioni:  il
          settore  finanziario   all'interno   di   un   conglomerato
          finanziario con il valore medio di cui all'art. 3, comma 3,
          piu' elevato; ai  fini  di  tale  valutazione,  il  settore
          bancario  e  quello  dei  servizi  di   investimento   sono
          considerati congiuntamente; 
              p) settore finanziario di minori dimensioni: il settore
          finanziario all'interno di un conglomerato finanziario  con
          il valore medio di cui all'art. 3, comma 3,  meno  elevato;
          ai fini di tale valutazione, il settore bancario  e  quello
          dei    servizi    di    investimento    sono    considerati
          congiuntamente; 
              q) impresa  madre:  l'impresa  che  controlla  un'altra
          impresa ai sensi dell'art. 26  del  decreto  legislativo  9
          aprile  1991,  n.  127,  e  ogni   impresa   che   eserciti
          un'influenza  dominante  su  un'altra  impresa   ai   sensi
          dell'art. 23, comma 2, del TUB dell'art. 72, comma  2,  del
          codice delle assicurazioni private; 
              r) impresa figlia: un'impresa soggetta al controllo  di
          un'altra  impresa  ai  sensi  dell'art.  26   del   decreto
          legislativo 9 aprile 1991, n. 127, nonche' ogni impresa  su
          cui un'impresa madre  eserciti  un'influenza  dominante  ai
          sensi dell'art. 23, comma 2, del TUB dell'art. 72, comma 2,
          del codice delle assicurazioni private;  tutte  le  imprese
          figlie di imprese figlie sono parimenti considerate imprese
          figlie dell'impresa madre che e' a capo di tali imprese; 
              s) partecipazione: i diritti, rappresentati o  meno  da
          titoli, nel capitale di altre imprese, i quali, realizzando
          una situazione di legame durevole con esse, sono  destinati
          a sviluppare l'attivita' del partecipante. Si  ha  comunque
          partecipazione  quando  un  soggetto  e',  direttamente   o
          tramite un legame di controllo, titolare di  almeno  il  20
          per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; 
              t) gruppo: un insieme di imprese composto dalla impresa
          madre,  dalle  imprese  figlie  e  dalle  societa'  in  cui
          l'impresa  madre  o  le  imprese   figlie   detengono   una
          partecipazione, nonche' dalle imprese soggette a  direzione
          unitaria in virtu' di accordi o clausole  statutarie  e  da
          quelle in cui gli organi di  amministrazione,  direzione  e
          controllo  sono  costituiti  in  maggioranza  dalle  stesse
          persone; 
              u) stretti legami: i legami  tra  due  o  piu'  persone
          fisiche o giuridiche consistenti in: 
              1) una  partecipazione,  ossia  il  fatto  di  detenere
          direttamente, o tramite un legame di controllo, il  20  per
          cento o  piu'  dei  diritti  di  voto  o  del  capitale  di
          un'impresa; 
              2) un legame di controllo come  definito  dall'art.  26
          del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; 
              3) una  situazione  nella  quale  due  o  piu'  persone
          fisiche o giuridiche siano legate in modo  duraturo  a  una
          stessa persona da un legame di controllo; 
              v)  societa'  di  partecipazione   finanziaria   mista:
          un'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata,  che
          insieme con le sue imprese figlie, di cui  almeno  una  sia
          un'impresa regolamentata con  sede  principale  nell'Unione
          europea, e con altre imprese  costituisca  un  conglomerato
          finanziario; 
              z) autorita' competenti:  le  autorita'  nazionali  dei
          Paesi dell'Unione europea preposte, in  forza  di  legge  o
          regolamento, all'esercizio della  vigilanza  sulle  banche,
          sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione,  sulle  imprese
          di investimento, sia a livello di singola  impresa  che  di
          gruppo; 
              aa) autorita' competenti rilevanti: 
              1)  le  autorita'  competenti  dei  Paesi   dell'Unione
          europea preposte all'esercizio della vigilanza settoriale a
          livello  di  gruppo  su  qualsiasi  impresa   regolamentata
          appartenente ad un conglomerato finanziario; 
              2) il coordinatore se diverso dalle autorita' di cui al
          numero 1; 
              3)  le  altre  autorita'  competenti  interessate,   se
          ritenuto necessario dalle autorita' di cui ai numeri 1 e 2;
          queste ultime tengono conto, in particolare, della quota di
          mercato delle imprese  regolamentate  del  conglomerato  in
          altri Stati comunitari, specie se  essa  supera  il  5  per
          cento, e dell'importanza all'interno  del  conglomerato  di
          qualsiasi impresa regolamentata che abbia sede in un  altro
          Stato membro; 
              bb) autorita' di vigilanza italiane:  le  autorita'  di
          vigilanza  italiane  competenti   sui   settori   bancario,
          assicurativo e dei servizi di investimento; 
              cc) operazioni intragruppo: tutte le operazioni in  cui
          l'adempimento di un'obbligazione, contrattuale o  di  altra
          natura, dietro pagamento o  a  titolo  gratuito,  a  favore
          delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato
          finanziario  dipende,  direttamente  o  indirettamente,  da
          altre imprese dello stesso gruppo o  da  qualsiasi  persona
          fisica o giuridica legata alle imprese appartenenti a  quel
          gruppo da stretti legami; 
              dd) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni con
          un  rischio  di   perdita   potenziale   per   le   imprese
          appartenenti a  uno  stesso  conglomerato  finanziario,  di
          portata  tale  da  compromettere  la  solvibilita'   o   la
          posizione finanziaria generale delle imprese  regolamentate
          appartenenti  al  conglomerato;  tali  esposizioni  possono
          essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio  di
          investimento, rischio  assicurativo,  rischio  di  mercato,
          altri rischi oppure ad una combinazione o  interazione  dei
          rischi precedenti; 
              ee) requisiti di adeguatezza patrimoniale  complessivi:
          l'ammontare  minimo  dei   fondi   propri   di   un'impresa
          regolamentata a fronte dei rischi complessivi della propria
          attivita', calcolato per le singole imprese  in  base  alle
          rispettive norme settoriali; 
              ff) vigilanza supplementare a livello di  conglomerato:
          la vigilanza ulteriore, rispetto a quella prevista da  ogni
          ordinamento  nazionale  di   settore,   che   si   effettua
          considerando unitariamente il conglomerato finanziario,  ai
          fini stabiliti all'art. 2, comma 1. 
              ff-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di   vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
              1) "ABE": Autorita'  bancaria  europea,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
              2) "AEAP":  Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
              3)  "AESFEM":   Autorita'   europea   degli   strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
              4) "Comitato congiunto": il  Comitato  congiunto  delle
          Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art.  54  del
          regolamento (UE) n.  1093/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
              5) "CERS": Comitato europeo per il  rischio  sistemico,
          istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010; 
              6) "Autorita' di  vigilanza  degli  Stati  membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010». 
              - Il testo dell'art. 5 del citato  decreto  legislativo
          30 maggio  2005,  n.  142,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 5 (Nomina e compiti del coordinatore). -  1.  Tra
          le autorita' competenti, comprese quelle del Paese dove  ha
          la  sede   principale   la   societa'   di   partecipazione
          finanziaria mista, e' individuata l'autorita' di  vigilanza
          responsabile  per  il  coordinamento  e  l'esercizio  della
          vigilanza    supplementare,    di    seguito     denominata
          coordinatore. 
              2. La presenza di un coordinatore con compiti specifici
          in materia di vigilanza supplementare lascia impregiudicati
          i compiti e le responsabilita'  attribuite  alle  autorita'
          competenti ai sensi delle norme settoriali. 
              3.  L'individuazione  e'  effettuata  sulla  base   dei
          seguenti criteri: 
              a) qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia
          un'impresa regolamentata, il  compito  di  coordinatore  e'
          esercitato dall'autorita' competente che ha autorizzato  la
          predetta      impresa      regolamentata      all'esercizio
          dell'attivita'; 
              b) qualora a capo di un conglomerato finanziario non vi
          sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore e'
          esercitato dall'autorita' competente individuata sulla base
          dei seguenti criteri: 
              1) nel  caso  in  cui  l'impresa  madre  di  un'impresa
          regolamentata   sia   una   societa'   di    partecipazione
          finanziaria mista, il compito di coordinatore e' esercitato
          dall'autorita' competente che ha  autorizzato  la  predetta
          impresa  regolamentata  ai  sensi  delle  pertinenti  norme
          settoriali; 
              2) nel caso in cui piu' imprese regolamentate con  sede
          principale nell'Unione europea abbiano come  impresa  madre
          la stessa societa' di partecipazione  finanziaria  mista  e
          una di queste imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello
          Stato membro in cui ha la sede principale  la  societa'  di
          partecipazione   finanziaria   mista,   il    compito    di
          coordinatore  e'   esercitato   dall'autorita'   competente
          preposta   alla   vigilanza   dell'impresa    regolamentata
          autorizzata in tale Stato membro; 
              3) nel caso  in  cui  nello  Stato  membro  in  cui  la
          societa' di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede
          principale   siano   state   autorizzate    piu'    imprese
          regolamentate operanti in diversi  settori  finanziari,  il
          compito  di  coordinatore  e'   esercitato   dall'autorita'
          competente    preposta    alla    vigilanza    sull'impresa
          regolamentata operante nel settore finanziario di  maggiori
          dimensioni; 
              4) nel caso in cui a capo del conglomerato  finanziario
          vi siano piu' societa' di partecipazione finanziaria  mista
          con la sede principale in diversi Paesi dell'Unione europea
          in   ciascuno   dei   quali   sia    presente    un'impresa
          regolamentata, il compito  di  coordinatore  e'  esercitato
          dall'autorita'   competente   preposta    alla    vigilanza
          dell'impresa regolamentata che  presenti  il  totale  dello
          stato patrimoniale piu'  elevato,  nel  caso  in  cui  tali
          imprese operino nello stesso  settore  finanziario,  ovvero
          dall'autorita'   competente   preposta    alla    vigilanza
          sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario
          di maggiori dimensioni; 
              5) nel caso in cui piu' imprese regolamentate con  sede
          principale nell'Unione europea abbiano come  impresa  madre
          la stessa societa' di partecipazione  finanziaria  mista  e
          nessuna di queste imprese abbia  ricevuto  l'autorizzazione
          nello Stato membro in cui ha la sede principale la societa'
          di  partecipazione  finanziaria  mista,   il   compito   di
          coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente che ha
          concesso  l'autorizzazione  all'impresa  regolamentata  che
          presenta il totale dello stato  patrimoniale  piu'  elevato
          nel settore finanziario di maggiori dimensioni; 
              6) nel caso in  cui  conglomerato  finanziario  sia  un
          gruppo che non fa capo a un'impresa madre  o  in  qualsiasi
          altro  caso,  il  compito  di  coordinatore  e'  esercitato
          dall'autorita' competente che ha concesso  l'autorizzazione
          all'impresa regolamentata  che  presenta  il  totale  dello
          stato patrimoniale piu' elevato nel settore finanziario  di
          maggiori dimensioni. 
              4. Il  coordinatore,  individuato  in  conformita'  del
          comma 3, comunica all'impresa madre al vertice di un gruppo
          o, in assenza di questa, all'impresa regolamentata  con  il
          piu' elevato totale dello stato  patrimoniale  nel  settore
          finanziario di maggiori dimensioni  di  un  gruppo  che  il
          gruppo e' stato individuato come  conglomerato  finanziario
          ai  sensi  dell'art.  4,  nonche'   la   designazione   del
          coordinatore. Il coordinatore informa altresi' le autorita'
          competenti che hanno autorizzato le  imprese  regolamentate
          appartenenti al gruppo  e  le  autorita'  competenti  dello
          Stato  membro  nel  quale  la  societa'  di  partecipazione
          finanziaria mista ha la sua  sede  principale,  nonche'  il
          comitato congiunto. 
              5.  In  casi  particolari,  le   autorita'   competenti
          rilevanti possono,  mediante  accordi  di  coordinamento  e
          sentito  il  conglomerato  finanziario,  stabilire  di  non
          applicare i criteri di cui al comma 3 qualora cio'  risulti
          opportuno   in   considerazione   della    struttura    del
          conglomerato e dell'importanza relativa delle sue attivita'
          in altri Paesi e nominare quale  coordinatore  un'autorita'
          competente diversa. 
              6.   I   compiti   di   vigilanza   supplementare   del
          coordinatore includono: 
                a) il coordinamento della raccolta e della diffusione
          di informazioni pertinenti o essenziali  tra  le  autorita'
          competenti, sia nel  quadro  del  normale  esercizio  delle
          proprie funzioni sia nelle  situazioni  di  emergenza,  ivi
          compresa la diffusione di informazioni importanti  ai  fini
          dell'esercizio della vigilanza  da  parte  di  un'autorita'
          competente ai sensi delle norme settoriali; 
              b) la valutazione complessiva sotto  il  profilo  della
          vigilanza e la valutazione della situazione finanziaria  di
          un conglomerato finanziario; 
              c) la valutazione dell'osservanza delle disposizioni in
          materia di adeguatezza patrimoniale, di concentrazione  dei
          rischi e di operazioni intragruppo di cui agli articoli  7,
          8 e 9; 
              d)  la   valutazione   complessiva   delle   operazioni
          intragruppo e  della  concentrazione  dei  rischi,  tenendo
          sotto controllo, in  particolare,  i  possibili  rischi  di
          contagio all'interno del conglomerato finanziario, i rischi
          di conflitto di interessi,  i  rischi  di  arbitraggio  fra
          norme settoriali ed il livello o volume dei rischi; 
              e) la valutazione della struttura,  dell'organizzazione
          e  del  sistema  di  controllo  interno  del   conglomerato
          finanziario, di cui all'art. 10; 
              f) la pianificazione e il coordinamento delle attivita'
          di vigilanza, in collaborazione con le autorita' competenti
          rilevanti, sia  nel  quadro  del  normale  esercizio  delle
          proprie funzioni sia in situazioni di emergenza. 
              7.  Il  coordinatore,  le  altre  autorita'  competenti
          rilevanti e, ove necessario, le altre autorita'  competenti
          interessate concludono accordi di coordinamento al fine  di
          agevolare  la   vigilanza   supplementare.   L'accordo   di
          coordinamento  puo'  conferire  al  coordinatore  ulteriori
          compiti e puo' specificare le  procedure  per  il  processo
          decisionale fra le autorita' competenti rilevanti e per  la
          collaborazione con le altre autorita' competenti. 
              8.  Il  coordinatore  puo'  chiedere   alle   autorita'
          competenti del Paese dell'Unione europea nel  quale  ha  la
          sede principale un'impresa madre, le quali  non  esercitino
          esse stesse  la  vigilanza  supplementare,  di  sollecitare
          dall'impresa madre tutte  le  informazioni  pertinenti  per
          l'esercizio  dei  suoi  compiti  di  coordinamento   e   di
          trasmettergliele. 
              9.  Al  fine   di   evitare   la   duplicazione   delle
          segnalazioni   alle   varie   autorita'   coinvolte   nella
          vigilanza, se il  coordinatore  necessita  di  informazioni
          gia' fornite a un'altra autorita' competente  conformemente
          alle norme settoriali, si rivolge all'autorita' in possesso
          di tali informazioni». 
              - Il testo dell'art. 6 del citato  decreto  legislativo
          30 maggio  2005,  n.  142,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 6 (Cooperazione e scambio di informazioni tra  le
          autorita' competenti e con il comitato congiunto). - 1.  Ai
          fini della vigilanza supplementare, il  coordinatore  e  le
          autorita' competenti preposte all'esercizio della vigilanza
          sulle imprese regolamentate appartenenti a un  conglomerato
          finanziario cooperano  strettamente  tra  loro  fornendo  a
          richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicando di
          propria iniziativa tutte le informazioni  essenziali.  Agli
          stessi  fini  cooperano  con  il   comitato   congiunto   e
          forniscono senza indugio  ad  esso  tutte  le  informazioni
          necessarie per l'espletamento dei suoi compiti. 
              2.  Le  autorita'  di  vigilanza  italiane   competenti
          scambiano informazioni con le altre autorita' di  vigilanza
          competenti e non possono opporre a queste ultime il segreto
          d'ufficio. 
              3. La cooperazione prevede  almeno  la  raccolta  e  lo
          scambio di informazioni in merito ai seguenti elementi: 
              a)  l'accertamento  della  struttura   del   gruppo   e
          l'individuazione   di   tutte   le    principali    imprese
          appartenenti al  conglomerato  finanziario,  nonche'  delle
          autorita'  competenti  delle  imprese   regolamentate   del
          gruppo; 
              b) le strategie del conglomerato finanziario; 
              c)   la   situazione   finanziaria   del   conglomerato
          finanziario,   in   particolare    per    quanto    attiene
          all'adeguatezza patrimoniale, alle operazioni  intragruppo,
          alla concentrazione dei rischi e alla redditivita'; 
              d)  i  principali  azionisti  e  coloro  che   svolgono
          funzioni di direzione e  amministrazione  del  conglomerato
          finanziario; 
              e) l'organizzazione, i sistemi di gestione del  rischio
          e  di  controllo  interno  a   livello   del   conglomerato
          finanziario; 
              f) le procedure per la raccolta di informazioni  presso
          le imprese appartenenti al conglomerato  finanziario  e  la
          verifica di tali informazioni; 
              g) i problemi incontrati dalle imprese regolamentate  o
          da altre imprese del conglomerato finanziario, suscettibili
          di   arrecare   un   serio   pregiudizio    alle    imprese
          regolamentate; 
              h) le sanzioni di rilevante entita' e  i  provvedimenti
          straordinari  adottati  dalle   autorita'   competenti   in
          conformita' delle norme settoriali o del presente decreto. 
              4. Prima di adottare una decisione  rilevante  ai  fini
          dell'esercizio dei compiti di vigilanza di altre  autorita'
          competenti e  fatte  salve  le  rispettive  responsabilita'
          definite dalle norme settoriali,  le  autorita'  competenti
          interessate si consultano in merito: 
              a) ai  mutamenti  nell'azionariato  e  nella  struttura
          organizzativa  e  gestionale  delle  imprese  regolamentate
          appartenenti a un conglomerato finanziario, che necessitano
          dell'approvazione    ovvero    dell'autorizzazione    delle
          autorita' competenti; 
              b)  alle   sanzioni   di   rilevante   entita'   e   ai
          provvedimenti   straordinari   adottati   dalle   autorita'
          competenti. 
              5.  Un'autorita'  competente  puo'  decidere   di   non
          procedere  alla  consultazione  di  cui  al  comma   4   in
          situazioni di urgenza o qualora  cio'  possa  compromettere
          l'efficacia delle  decisioni.  In  tali  casi,  l'autorita'
          competente   informa   prontamente   le   altre   autorita'
          competenti. 
              6. Qualora le  informazioni  di  cui  al  comma  3  del
          presente articolo siano gia' state fornite  a  un'autorita'
          competente  ai  sensi  delle  norme  settoriali,  le  altre
          autorita' competenti preposte all'esercizio della vigilanza
          supplementare   possono    richiedere    direttamente    le
          informazioni all'autorita' gia' in possesso delle stesse. 
              7.  La  raccolta  o   il   possesso   di   informazioni
          concernenti  imprese   appartenenti   a   un   conglomerato
          finanziario,  diverse  dalle  imprese  regolamentate,   non
          implica in alcun modo che  le  autorita'  competenti  siano
          tenute ad esercitare compiti di  vigilanza  individuale  su
          tali imprese. 
              8. Nell'osservanza delle norme settoriali, le autorita'
          competenti possono scambiare  informazioni  riguardanti  le
          imprese  regolamentate  appartenenti  a   un   conglomerato
          finanziario  anche  con  le  banche  centrali,  il  sistema
          europeo di banche centrali e la Banca centrale europea e il
          CERS,  nella  misura  in  cui  cio'  sia   necessario   per
          l'assolvimento dei rispettivi compiti. 
              9. Le  imprese  e  le  persone  fisiche  e  giuridiche,
          regolamentate  o  meno,  cui  si   applica   la   vigilanza
          supplementare possono scambiare informazioni pertinenti  ai
          fini della vigilanza  supplementare  reciprocamente  e  con
          l'ABE, l'AESFEM, l'AEAP, ove necessario tramite il comitato
          congiunto. 
              10.  Le  autorita'  competenti  preposte  all'esercizio
          della vigilanza supplementare possono accedere a  tutte  le
          informazioni pertinenti per l'esercizio di tale  vigilanza;
          la  richiesta  di  informazioni  puo'   essere   effettuata
          direttamente dalle singole autorita' competenti ai soggetti
          vigilati dalla medesima  autorita'  oppure  indirettamente,
          per il tramite dell'autorita' di vigilanza di settore,  per
          le  imprese  regolamentate  non   vigilate   dall'autorita'
          richiedente. Nei confronti delle societa' di partecipazione
          finanziaria mista la richiesta di informazioni e' inoltrata
          per il tramite dell'autorita' di  vigilanza  preposta  alla
          verifica dei requisiti di cui all'art. 11. 
              11. Ai fini della vigilanza supplementare,  le  imprese
          regolamentate italiane forniscono,  per  il  tramite  delle
          competenti autorita' di  vigilanza  italiane,  informazioni
          alle autorita' di  vigilanza  di  altri  Paesi  dell'Unione
          europea». 
              - Il testo dell'art. 10 del citato decreto  legislativo
          30 maggio  2005,  n.  142,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  10  (Controlli  interni).  -   1.   Le   imprese
          regolamentate   pongono   in   essere    nell'ambito    del
          conglomerato  finanziario  e  nel  rispetto  dei   principi
          contenuti nei commi 2 e 3, adeguati meccanismi di controllo
          interno e  procedure  di  gestione  del  rischio,  comprese
          idonee procedure amministrative e contabili. 
              2. Le procedure di gestione del rischio includono: 
              a)   governo   societario   e   gestione   sani,    con
          l'approvazione e la revisione periodica delle  strategie  e
          delle  politiche  da  parte  dei  soggetti  ai  quali  sono
          attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione  a
          livello del conglomerato finanziario  per  quanto  concerne
          tutti i rischi assunti; 
              b) opportune politiche di adeguatezza patrimoniale,  al
          fine di anticipare l'impatto della strategia aziendale  sul
          profilo  del   rischio   e   sui   requisiti   patrimoniali
          conformemente alle disposizioni dell'art. 7 e dell'allegato
          al presente decreto; 
              c) procedure  atte  ad  assicurare  che  i  sistemi  di
          monitoraggio  dei  rischi  siano  correttamente   integrati
          nell'organizzazione aziendale e che siano  prese  tutte  le
          misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti
          in  essere  in  tutte  le  imprese  incluse  nel  campo  di
          applicazione della  vigilanza  supplementare,  al  fine  di
          consentire  la  quantificazione,  il  monitoraggio   e   il
          controllo   dei   rischi   a   livello   del   conglomerato
          finanziario; 
              c-bis) accordi conclusi per contribuire  e  sviluppare,
          ove necessario, adeguati regimi e piani di risanamento e di
          risoluzione delle crisi. Tali accordi  sono  aggiornati  su
          base regolare. 
              3. I meccanismi di controllo interno includono: 
              a)   meccanismi   adeguati    per    quanto    concerne
          l'adeguatezza  patrimoniale  al  fine  di   individuare   e
          quantificare tutti i rischi materiali incorsi  e  stabilire
          un collegamento corretto tra mezzi propri e rischi; 
              b) valide procedure di segnalazione e contabili, atte a
          consentire   l'accertamento,   la    quantificazione,    il
          monitoraggio ed il controllo delle operazioni intragruppo e
          della concentrazione dei rischi. 
              4. Coerentemente con le pertinenti norme settoriali, in
          ogni impresa soggetta  alla  vigilanza  supplementare  sono
          istituiti  adeguati  meccanismi   di   controllo   interno,
          definiti dalle autorita' di vigilanza  competenti  mediante
          specifici accordi di coordinamento, per l'elaborazione  dei
          dati  e  delle  informazioni  utili   all'esercizio   della
          vigilanza supplementare. 
              5. Il  coordinatore  valuta,  sotto  il  profilo  della
          vigilanza supplementare, le procedure e i meccanismi di cui
          al presente articolo per il  conglomerato  finanziario  nel
          suo complesso». 
              - Il testo dell'art. 15 del citato decreto  legislativo
          30 maggio  2005,  n.  142,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 15 (Vigilanza supplementare equivalente). - 1. Le
          imprese  regolamentate  che  non  rientrano  nel  campo  di
          applicazione della vigilanza supplementare di cui  all'art.
          2,  comma  2,  e  la  cui  impresa  madre  sia   un'impresa
          regolamentata o una societa' di partecipazione  finanziaria
          mista con sede principale  in  un  Paese  non  appartenente
          all'Unione   europea   sono    sottoposte    a    vigilanza
          supplementare secondo i limiti e le modalita' indicate  nel
          presente articolo. 
              2. L'autorita' di vigilanza italiana, che  rivestirebbe
          il ruolo di coordinatore  qualora  venissero  applicate  le
          disposizioni di cui all'art. 5, comma  3,  verifica  se  le
          imprese regolamentate, di cui al comma 1, siano  sottoposte
          a vigilanza da parte di un'autorita' competente di un Paese
          non  appartenente  all'Unione  europea,  equivalente   alla
          vigilanza supplementare  prevista  dalle  disposizioni  del
          presente decreto. La verifica e' effettuata  di  iniziativa
          oppure su  richiesta  dell'impresa  madre  o  di  qualsiasi
          impresa regolamentata autorizzata nell'Unione europea. 
              3. L'autorita' di vigilanza italiana, di cui  al  comma
          2, consulta le altre autorita' competenti rilevanti e tiene
          conto, nei modi  previsti  dalle  disposizioni  dell'Unione
          europea, degli orientamenti forniti dal comitato congiunto.
          Se l'autorita' di vigilanza italiana e' in  disaccordo  con
          la decisione  adottata  da  un'altra  autorita'  competente
          rilevante   puo'   ricorrere    rispettivamente    all'ABE,
          all'AESFEM o all'AEAP per la risoluzione delle controversie
          in situazioni transfrontaliere prevista dalle  disposizioni
          dell'Unione europea. 
              4. Qualora dalla  verifica  risulti  l'assenza  di  una
          vigilanza  supplementare  equivalente,  le   autorita'   di
          vigilanza italiane applicano alle imprese regolamentate, di
          cui al comma 1, le disposizioni  in  materia  di  vigilanza
          supplementare previste dal presente decreto oppure i metodi
          alternativi di vigilanza supplementare di cui al  comma  5,
          che consentano di conseguire  gli  obiettivi  di  vigilanza
          supplementare di cui all'art. 2. 
              5. I metodi alternativi di vigilanza supplementare sono
          concordati dall'autorita' di vigilanza italiana, di cui  al
          comma 2, con le  altre  autorita'  competenti  rilevanti  e
          comunicati alle autorita'  competenti  interessate  e  alla
          Commissione  europea.  In   particolare,   l'autorita'   di
          vigilanza italiana di cui  al  comma  2  puo'  disporre  la
          costituzione di una societa' di partecipazione  finanziaria
          mista con sede principale in un Paese dell'Unione europea e
          applicare la vigilanza supplementare  di  cui  al  presente
          decreto  alle   imprese   regolamentate   appartenenti   al
          conglomerato finanziario facenti capo a  tale  societa'  di
          partecipazione. 
              6. Le autorita' di vigilanza italiane possono negoziare
          accordi con uno o piu' Paesi terzi in merito alle modalita'
          di esercizio della vigilanza  supplementare  sulle  imprese
          regolamentate appartenenti a un  conglomerato  finanziario.
          Il  risultato  di  tali  negoziati  sono  comunicati   alla
          Commissione europea».