Art. 4 Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo la lettera ff) e' aggiunta, in fine, la seguente: «ff-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri: le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.». 2. All'articolo 5, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «la Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «il comitato congiunto». 3. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorita' competenti e con il comitato congiunto»; b) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli stessi fini cooperano con il comitato congiunto e forniscono senza indugio ad esso tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti.»; c) al comma 8 le parole: «e la Banca centrale europea» sono sostituite dalle seguenti: «la Banca centrale europea e il CERS»; d) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Le imprese e le persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare possono scambiare informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare reciprocamente e con l'ABE, l'AESFEM, l'AEAP, ove necessario tramite il comitato congiunto.». 4. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la seguente: «c-bis) accordi conclusi per contribuire e sviluppare, ove necessario, adeguati regimi e piani di risanamento e di risoluzione delle crisi. Tali accordi sono aggiornati su base regolare.». 5. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'autorita' di vigilanza italiana, di cui al comma 2, consulta le altre autorita' competenti rilevanti e tiene conto, nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, degli orientamenti forniti dal comitato congiunto. Se l'autorita' di vigilanza italiana e' in disaccordo con la decisione adottata da un'altra autorita' competente rilevante puo' ricorrere rispettivamente all'ABE, all'AESFEM o all'AEAP per la risoluzione delle controversie in situazioni transfrontaliere prevista dalle disposizioni dell'Unione europea.».
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, citato nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) testo unico bancario, di seguito denominato TUB: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; b) testo unico della finanza, di seguito denominato TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; c) banca: l'impresa di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del TUB; d) istituto di moneta elettronica, di seguito denominato IMEL: l'impresa di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-bis), del TUB; e) impresa di assicurazione: l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera t), del codice delle assicurazioni private; f) imprese di investimento: le imprese di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), del TUF; g) impresa regolamentata: una banca, un IMEL, un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento, autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea; h) societa' di gestione patrimoniale: le societa' di gestione di cui all'art. 1, comma 1, lettere o) e o-bis), del TUF; i) impresa di riassicurazione: un'impresa, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera cc) del codice delle assicurazioni private; l) norme settoriali: il TUB, il TUF, il codice delle assicurazioni private; m) settore finanziario: il settore composto di una o piu' delle seguenti imprese: 1) una banca, un IMEL, un intermediario finanziario di cui agli articoli 106 o 107 del TUB o un'impresa di servizi bancari ausiliari di cui all'art. 1, paragrafo 23, della direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (settore bancario); 2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una societa' di partecipazione assicurativa (settore assicurativo); 3) un'impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell'art. 1, paragrafo 5, della direttiva 2000/12/CE (settore servizi di investimento); 4) una societa' di partecipazione finanziaria mista; n) conglomerato finanziario: un gruppo di imprese che soddisfi le condizioni di cui all'art. 3; o) settore finanziario di maggiori dimensioni: il settore finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio di cui all'art. 3, comma 3, piu' elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente; p) settore finanziario di minori dimensioni: il settore finanziario all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio di cui all'art. 3, comma 3, meno elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente; q) impresa madre: l'impresa che controlla un'altra impresa ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e ogni impresa che eserciti un'influenza dominante su un'altra impresa ai sensi dell'art. 23, comma 2, del TUB dell'art. 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private; r) impresa figlia: un'impresa soggetta al controllo di un'altra impresa ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, nonche' ogni impresa su cui un'impresa madre eserciti un'influenza dominante ai sensi dell'art. 23, comma 2, del TUB dell'art. 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private; tutte le imprese figlie di imprese figlie sono parimenti considerate imprese figlie dell'impresa madre che e' a capo di tali imprese; s) partecipazione: i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese, i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attivita' del partecipante. Si ha comunque partecipazione quando un soggetto e', direttamente o tramite un legame di controllo, titolare di almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; t) gruppo: un insieme di imprese composto dalla impresa madre, dalle imprese figlie e dalle societa' in cui l'impresa madre o le imprese figlie detengono una partecipazione, nonche' dalle imprese soggette a direzione unitaria in virtu' di accordi o clausole statutarie e da quelle in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone; u) stretti legami: i legami tra due o piu' persone fisiche o giuridiche consistenti in: 1) una partecipazione, ossia il fatto di detenere direttamente, o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o piu' dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; 2) un legame di controllo come definito dall'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; 3) una situazione nella quale due o piu' persone fisiche o giuridiche siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo; v) societa' di partecipazione finanziaria mista: un'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un'impresa regolamentata con sede principale nell'Unione europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario; z) autorita' competenti: le autorita' nazionali dei Paesi dell'Unione europea preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione, sulle imprese di investimento, sia a livello di singola impresa che di gruppo; aa) autorita' competenti rilevanti: 1) le autorita' competenti dei Paesi dell'Unione europea preposte all'esercizio della vigilanza settoriale a livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata appartenente ad un conglomerato finanziario; 2) il coordinatore se diverso dalle autorita' di cui al numero 1; 3) le altre autorita' competenti interessate, se ritenuto necessario dalle autorita' di cui ai numeri 1 e 2; queste ultime tengono conto, in particolare, della quota di mercato delle imprese regolamentate del conglomerato in altri Stati comunitari, specie se essa supera il 5 per cento, e dell'importanza all'interno del conglomerato di qualsiasi impresa regolamentata che abbia sede in un altro Stato membro; bb) autorita' di vigilanza italiane: le autorita' di vigilanza italiane competenti sui settori bancario, assicurativo e dei servizi di investimento; cc) operazioni intragruppo: tutte le operazioni in cui l'adempimento di un'obbligazione, contrattuale o di altra natura, dietro pagamento o a titolo gratuito, a favore delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario dipende, direttamente o indirettamente, da altre imprese dello stesso gruppo o da qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese appartenenti a quel gruppo da stretti legami; dd) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni con un rischio di perdita potenziale per le imprese appartenenti a uno stesso conglomerato finanziario, di portata tale da compromettere la solvibilita' o la posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato; tali esposizioni possono essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi oppure ad una combinazione o interazione dei rischi precedenti; ee) requisiti di adeguatezza patrimoniale complessivi: l'ammontare minimo dei fondi propri di un'impresa regolamentata a fronte dei rischi complessivi della propria attivita', calcolato per le singole imprese in base alle rispettive norme settoriali; ff) vigilanza supplementare a livello di conglomerato: la vigilanza ulteriore, rispetto a quella prevista da ogni ordinamento nazionale di settore, che si effettua considerando unitariamente il conglomerato finanziario, ai fini stabiliti all'art. 2, comma 1. ff-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010». - Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 5 (Nomina e compiti del coordinatore). - 1. Tra le autorita' competenti, comprese quelle del Paese dove ha la sede principale la societa' di partecipazione finanziaria mista, e' individuata l'autorita' di vigilanza responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare, di seguito denominata coordinatore. 2. La presenza di un coordinatore con compiti specifici in materia di vigilanza supplementare lascia impregiudicati i compiti e le responsabilita' attribuite alle autorita' competenti ai sensi delle norme settoriali. 3. L'individuazione e' effettuata sulla base dei seguenti criteri: a) qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata all'esercizio dell'attivita'; b) qualora a capo di un conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente individuata sulla base dei seguenti criteri: 1) nel caso in cui l'impresa madre di un'impresa regolamentata sia una societa' di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata ai sensi delle pertinenti norme settoriali; 2) nel caso in cui piu' imprese regolamentate con sede principale nell'Unione europea abbiano come impresa madre la stessa societa' di partecipazione finanziaria mista e una di queste imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la societa' di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata autorizzata in tale Stato membro; 3) nel caso in cui nello Stato membro in cui la societa' di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale siano state autorizzate piu' imprese regolamentate operanti in diversi settori finanziari, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente preposta alla vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario di maggiori dimensioni; 4) nel caso in cui a capo del conglomerato finanziario vi siano piu' societa' di partecipazione finanziaria mista con la sede principale in diversi Paesi dell'Unione europea in ciascuno dei quali sia presente un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata che presenti il totale dello stato patrimoniale piu' elevato, nel caso in cui tali imprese operino nello stesso settore finanziario, ovvero dall'autorita' competente preposta alla vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario di maggiori dimensioni; 5) nel caso in cui piu' imprese regolamentate con sede principale nell'Unione europea abbiano come impresa madre la stessa societa' di partecipazione finanziaria mista e nessuna di queste imprese abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la societa' di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente che ha concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale piu' elevato nel settore finanziario di maggiori dimensioni; 6) nel caso in cui conglomerato finanziario sia un gruppo che non fa capo a un'impresa madre o in qualsiasi altro caso, il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente che ha concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale piu' elevato nel settore finanziario di maggiori dimensioni. 4. Il coordinatore, individuato in conformita' del comma 3, comunica all'impresa madre al vertice di un gruppo o, in assenza di questa, all'impresa regolamentata con il piu' elevato totale dello stato patrimoniale nel settore finanziario di maggiori dimensioni di un gruppo che il gruppo e' stato individuato come conglomerato finanziario ai sensi dell'art. 4, nonche' la designazione del coordinatore. Il coordinatore informa altresi' le autorita' competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo e le autorita' competenti dello Stato membro nel quale la societa' di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonche' il comitato congiunto. 5. In casi particolari, le autorita' competenti rilevanti possono, mediante accordi di coordinamento e sentito il conglomerato finanziario, stabilire di non applicare i criteri di cui al comma 3 qualora cio' risulti opportuno in considerazione della struttura del conglomerato e dell'importanza relativa delle sue attivita' in altri Paesi e nominare quale coordinatore un'autorita' competente diversa. 6. I compiti di vigilanza supplementare del coordinatore includono: a) il coordinamento della raccolta e della diffusione di informazioni pertinenti o essenziali tra le autorita' competenti, sia nel quadro del normale esercizio delle proprie funzioni sia nelle situazioni di emergenza, ivi compresa la diffusione di informazioni importanti ai fini dell'esercizio della vigilanza da parte di un'autorita' competente ai sensi delle norme settoriali; b) la valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza e la valutazione della situazione finanziaria di un conglomerato finanziario; c) la valutazione dell'osservanza delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale, di concentrazione dei rischi e di operazioni intragruppo di cui agli articoli 7, 8 e 9; d) la valutazione complessiva delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi, tenendo sotto controllo, in particolare, i possibili rischi di contagio all'interno del conglomerato finanziario, i rischi di conflitto di interessi, i rischi di arbitraggio fra norme settoriali ed il livello o volume dei rischi; e) la valutazione della struttura, dell'organizzazione e del sistema di controllo interno del conglomerato finanziario, di cui all'art. 10; f) la pianificazione e il coordinamento delle attivita' di vigilanza, in collaborazione con le autorita' competenti rilevanti, sia nel quadro del normale esercizio delle proprie funzioni sia in situazioni di emergenza. 7. Il coordinatore, le altre autorita' competenti rilevanti e, ove necessario, le altre autorita' competenti interessate concludono accordi di coordinamento al fine di agevolare la vigilanza supplementare. L'accordo di coordinamento puo' conferire al coordinatore ulteriori compiti e puo' specificare le procedure per il processo decisionale fra le autorita' competenti rilevanti e per la collaborazione con le altre autorita' competenti. 8. Il coordinatore puo' chiedere alle autorita' competenti del Paese dell'Unione europea nel quale ha la sede principale un'impresa madre, le quali non esercitino esse stesse la vigilanza supplementare, di sollecitare dall'impresa madre tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio dei suoi compiti di coordinamento e di trasmettergliele. 9. Al fine di evitare la duplicazione delle segnalazioni alle varie autorita' coinvolte nella vigilanza, se il coordinatore necessita di informazioni gia' fornite a un'altra autorita' competente conformemente alle norme settoriali, si rivolge all'autorita' in possesso di tali informazioni». - Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 6 (Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorita' competenti e con il comitato congiunto). - 1. Ai fini della vigilanza supplementare, il coordinatore e le autorita' competenti preposte all'esercizio della vigilanza sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario cooperano strettamente tra loro fornendo a richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicando di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Agli stessi fini cooperano con il comitato congiunto e forniscono senza indugio ad esso tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti. 2. Le autorita' di vigilanza italiane competenti scambiano informazioni con le altre autorita' di vigilanza competenti e non possono opporre a queste ultime il segreto d'ufficio. 3. La cooperazione prevede almeno la raccolta e lo scambio di informazioni in merito ai seguenti elementi: a) l'accertamento della struttura del gruppo e l'individuazione di tutte le principali imprese appartenenti al conglomerato finanziario, nonche' delle autorita' competenti delle imprese regolamentate del gruppo; b) le strategie del conglomerato finanziario; c) la situazione finanziaria del conglomerato finanziario, in particolare per quanto attiene all'adeguatezza patrimoniale, alle operazioni intragruppo, alla concentrazione dei rischi e alla redditivita'; d) i principali azionisti e coloro che svolgono funzioni di direzione e amministrazione del conglomerato finanziario; e) l'organizzazione, i sistemi di gestione del rischio e di controllo interno a livello del conglomerato finanziario; f) le procedure per la raccolta di informazioni presso le imprese appartenenti al conglomerato finanziario e la verifica di tali informazioni; g) i problemi incontrati dalle imprese regolamentate o da altre imprese del conglomerato finanziario, suscettibili di arrecare un serio pregiudizio alle imprese regolamentate; h) le sanzioni di rilevante entita' e i provvedimenti straordinari adottati dalle autorita' competenti in conformita' delle norme settoriali o del presente decreto. 4. Prima di adottare una decisione rilevante ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza di altre autorita' competenti e fatte salve le rispettive responsabilita' definite dalle norme settoriali, le autorita' competenti interessate si consultano in merito: a) ai mutamenti nell'azionariato e nella struttura organizzativa e gestionale delle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, che necessitano dell'approvazione ovvero dell'autorizzazione delle autorita' competenti; b) alle sanzioni di rilevante entita' e ai provvedimenti straordinari adottati dalle autorita' competenti. 5. Un'autorita' competente puo' decidere di non procedere alla consultazione di cui al comma 4 in situazioni di urgenza o qualora cio' possa compromettere l'efficacia delle decisioni. In tali casi, l'autorita' competente informa prontamente le altre autorita' competenti. 6. Qualora le informazioni di cui al comma 3 del presente articolo siano gia' state fornite a un'autorita' competente ai sensi delle norme settoriali, le altre autorita' competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono richiedere direttamente le informazioni all'autorita' gia' in possesso delle stesse. 7. La raccolta o il possesso di informazioni concernenti imprese appartenenti a un conglomerato finanziario, diverse dalle imprese regolamentate, non implica in alcun modo che le autorita' competenti siano tenute ad esercitare compiti di vigilanza individuale su tali imprese. 8. Nell'osservanza delle norme settoriali, le autorita' competenti possono scambiare informazioni riguardanti le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario anche con le banche centrali, il sistema europeo di banche centrali e la Banca centrale europea e il CERS, nella misura in cui cio' sia necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti. 9. Le imprese e le persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare possono scambiare informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare reciprocamente e con l'ABE, l'AESFEM, l'AEAP, ove necessario tramite il comitato congiunto. 10. Le autorita' competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono accedere a tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio di tale vigilanza; la richiesta di informazioni puo' essere effettuata direttamente dalle singole autorita' competenti ai soggetti vigilati dalla medesima autorita' oppure indirettamente, per il tramite dell'autorita' di vigilanza di settore, per le imprese regolamentate non vigilate dall'autorita' richiedente. Nei confronti delle societa' di partecipazione finanziaria mista la richiesta di informazioni e' inoltrata per il tramite dell'autorita' di vigilanza preposta alla verifica dei requisiti di cui all'art. 11. 11. Ai fini della vigilanza supplementare, le imprese regolamentate italiane forniscono, per il tramite delle competenti autorita' di vigilanza italiane, informazioni alle autorita' di vigilanza di altri Paesi dell'Unione europea». - Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 10 (Controlli interni). - 1. Le imprese regolamentate pongono in essere nell'ambito del conglomerato finanziario e nel rispetto dei principi contenuti nei commi 2 e 3, adeguati meccanismi di controllo interno e procedure di gestione del rischio, comprese idonee procedure amministrative e contabili. 2. Le procedure di gestione del rischio includono: a) governo societario e gestione sani, con l'approvazione e la revisione periodica delle strategie e delle politiche da parte dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione a livello del conglomerato finanziario per quanto concerne tutti i rischi assunti; b) opportune politiche di adeguatezza patrimoniale, al fine di anticipare l'impatto della strategia aziendale sul profilo del rischio e sui requisiti patrimoniali conformemente alle disposizioni dell'art. 7 e dell'allegato al presente decreto; c) procedure atte ad assicurare che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere in tutte le imprese incluse nel campo di applicazione della vigilanza supplementare, al fine di consentire la quantificazione, il monitoraggio e il controllo dei rischi a livello del conglomerato finanziario; c-bis) accordi conclusi per contribuire e sviluppare, ove necessario, adeguati regimi e piani di risanamento e di risoluzione delle crisi. Tali accordi sono aggiornati su base regolare. 3. I meccanismi di controllo interno includono: a) meccanismi adeguati per quanto concerne l'adeguatezza patrimoniale al fine di individuare e quantificare tutti i rischi materiali incorsi e stabilire un collegamento corretto tra mezzi propri e rischi; b) valide procedure di segnalazione e contabili, atte a consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio ed il controllo delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi. 4. Coerentemente con le pertinenti norme settoriali, in ogni impresa soggetta alla vigilanza supplementare sono istituiti adeguati meccanismi di controllo interno, definiti dalle autorita' di vigilanza competenti mediante specifici accordi di coordinamento, per l'elaborazione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio della vigilanza supplementare. 5. Il coordinatore valuta, sotto il profilo della vigilanza supplementare, le procedure e i meccanismi di cui al presente articolo per il conglomerato finanziario nel suo complesso». - Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 15 (Vigilanza supplementare equivalente). - 1. Le imprese regolamentate che non rientrano nel campo di applicazione della vigilanza supplementare di cui all'art. 2, comma 2, e la cui impresa madre sia un'impresa regolamentata o una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un Paese non appartenente all'Unione europea sono sottoposte a vigilanza supplementare secondo i limiti e le modalita' indicate nel presente articolo. 2. L'autorita' di vigilanza italiana, che rivestirebbe il ruolo di coordinatore qualora venissero applicate le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, verifica se le imprese regolamentate, di cui al comma 1, siano sottoposte a vigilanza da parte di un'autorita' competente di un Paese non appartenente all'Unione europea, equivalente alla vigilanza supplementare prevista dalle disposizioni del presente decreto. La verifica e' effettuata di iniziativa oppure su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nell'Unione europea. 3. L'autorita' di vigilanza italiana, di cui al comma 2, consulta le altre autorita' competenti rilevanti e tiene conto, nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, degli orientamenti forniti dal comitato congiunto. Se l'autorita' di vigilanza italiana e' in disaccordo con la decisione adottata da un'altra autorita' competente rilevante puo' ricorrere rispettivamente all'ABE, all'AESFEM o all'AEAP per la risoluzione delle controversie in situazioni transfrontaliere prevista dalle disposizioni dell'Unione europea. 4. Qualora dalla verifica risulti l'assenza di una vigilanza supplementare equivalente, le autorita' di vigilanza italiane applicano alle imprese regolamentate, di cui al comma 1, le disposizioni in materia di vigilanza supplementare previste dal presente decreto oppure i metodi alternativi di vigilanza supplementare di cui al comma 5, che consentano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare di cui all'art. 2. 5. I metodi alternativi di vigilanza supplementare sono concordati dall'autorita' di vigilanza italiana, di cui al comma 2, con le altre autorita' competenti rilevanti e comunicati alle autorita' competenti interessate e alla Commissione europea. In particolare, l'autorita' di vigilanza italiana di cui al comma 2 puo' disporre la costituzione di una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un Paese dell'Unione europea e applicare la vigilanza supplementare di cui al presente decreto alle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario facenti capo a tale societa' di partecipazione. 6. Le autorita' di vigilanza italiane possono negoziare accordi con uno o piu' Paesi terzi in merito alle modalita' di esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario. Il risultato di tali negoziati sono comunicati alla Commissione europea».