Art. 5 Modifiche al decreto legislativo7 settembre 2005, n. 209 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 2) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;». 2. All'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e' parte del SEVIF e partecipa alle attivita' che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo. 1-ter. L'ISVAP, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, prende in considerazione le eventuali ricadute della sua azione sulla stabilita' del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri. »; b) il comma 4 e' abrogato. 3. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF»; b) al comma 1 le parole: «Ministero delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico» e le parole: «le disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell'Unione europea». 4. All'articolo 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'ISVAP, secondo le modalita' e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con l'AEAP e le altre autorita' di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell'Unione europea e le autorita' di vigilanza dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. L'ISVAP adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorita' italiane o a terzi senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite.»; b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, l'ISVAP puo' concludere con l'AEAP e con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri accordi che possono prevedere anche la delega di compiti; puo', inoltre, ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per: a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'art. 2, comma 3; b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'art. 2, comma 1; c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione; d) attivita' riassicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o retrocessi da un'impresa di riassicurazione; e) attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di liberta' di prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui e' ubicato il rischio; f) attivita' in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio; g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo; g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 2) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n.1093/2010; 3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n.1092/2010; 6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle nazioni unite; i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.; n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attivita' di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali contratti e operazioni; o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di assicurazione; p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 303; q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 285; r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 3, qui di seguito indicati: 1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3); 2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita' industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attivita'; 3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo; s) impresa: la societa' di assicurazione o di riassicurazione autorizzata; t) impresa di assicurazione: la societa' autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta; u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la societa' avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2; v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa' avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta; z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la societa' di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2; aa) impresa di partecipazione assicurativa: una societa' controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario; bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una societa' controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario della vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, sempreche' almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica; c) impresa di riassicurazione: la societa' autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione; cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 98/78/CE oppure da un'impresa non finanziaria il cui scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese cui appartiene o del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive; cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la societa' avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attivita' riassicurativa); cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti: 1) un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi dell'art. 1, punti 5) e 23), della direttiva 2000/12/CE; 2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere t), aa) e cc); 3) un'impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE; 4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'art. 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE; dd) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; ff) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili; gg) margine di solvibilita' disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali; hh) margine di solvibilita' richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta; ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria; ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che e' azionata da propulsione meccanica; mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 296; nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile; oo) [partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il controllo della societa' e le partecipazioni individuate dall'ISVAP, in conformita' ai principi stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla societa']; pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi; qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato. [I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero]; rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio; ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita' rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'art. 2; tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al rilascio dell'autorizzazione; uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione; vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' assicurativa o riassicurativa; vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche: 1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo; 2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto); vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalita' giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa' veicolo; zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300; bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce il contratto; ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui e' ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio e' assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera bbb); eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera; fff) Stato membro di ubicazione del rischio: 1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione; 2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea; 3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; 4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato e' una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3; 4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione; 4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde piu' allo stesso veicolo); ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui e' situata la sede legale dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione); hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico europeo; iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu' persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste: 1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72; 2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza notevole ancorche' non dominante; 3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione; 4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con regolamento, puo' ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni; ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli che e' stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano; ppp) Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione professionale che e' costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle nazioni unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli; qqq) unita' da diporto: il natante definito all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto; rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.». - Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 5 (Autorita' di vigilanza). - 1. L'ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice. 1-bis. L'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e' parte del SEVIF e partecipa alle attivita' che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo. 1-ter. L'ISVAP, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, prende in considerazione le eventuali ricadute della sua azione sulla stabilita' del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri. 2. L'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione. 3. L'ISVAP effettua le attivita' necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa. 4. (Abrogato). 5. L'ordinamento dell'ISVAP e' disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di autonomia necessari ai fini dell'esercizio imparziale delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo». - Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 8 (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico e l'ISVAP esercitano i poteri attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, si conformano ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente codice». - Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 10 (Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita'). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'ISVAP in ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente. 2. I dipendenti dell'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente dell'ISVAP tutte le irregolarita' constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio. 3. I dipendenti dell'ISVAP, i consulenti e gli esperti dei quali l'Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio. 4. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l'Ufficio italiano cambi (UIC), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l'ISVAP al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Non puo' essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio. 5. Il segreto di ufficio non puo' essere altresi' opposto nei confronti del Ministro delle attivita' produttive e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalita' stabilite nei rispettivi regolamenti. 6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'ISVAP, in conformita' alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. 7. L'ISVAP, secondo le modalita' e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con l'AEAP e le altre autorita' di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell'Unione europea e le autorita' di vigilanza dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. L'ISVAP adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorita' italiane o a terzi senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite. 7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, l'ISVAP puo' concludere con l'AEAP e con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri accordi che possono prevedere anche la delega di compiti; puo', inoltre, ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. 8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocita' e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'ISVAP puo' scambiare informazioni con le autorita' competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione europea. 9. L'ISVAP puo' scambiare informazioni con le autorita' amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorita' di Stati terzi lo scambio di informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7».