Art. 5 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo7 settembre 2005, n. 209 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
    «g-bis) "SEVIF": il  Sistema  europeo  di  vigilanza  finanziaria
composto dalle seguenti parti: 
  1) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e  delle  pensioni
aziendali  e  professionali,  istituita  con  regolamento   (UE)   n.
1094/2010; 
  2) "ABE": Autorita' bancaria  europea,  istituita  con  regolamento
(UE) n. 1093/2010; 
  3) "AESFEM": Autorita' europea degli  strumenti  finanziari  e  dei
mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 
  4) "Comitato congiunto":  il  Comitato  congiunto  delle  Autorita'
europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento  (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE)
n. 1095/2010; 
  5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal
regolamento (UE) n. 1092/2010; 
  6) "Autorita'  di  vigilanza  degli  Stati  membri":  le  autorita'
competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate  negli  atti
dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento  (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.  1094/2010  e  del  regolamento
(UE) n. 1095/2010;». 
  2. All'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. L'ISVAP, nell'esercizio delle  funzioni  di  vigilanza,  e'
parte del SEVIF e partecipa alle attivita' che esso  svolge,  tenendo
conto della convergenza degli strumenti e delle prassi  di  vigilanza
in ambito europeo. 
  1-ter. L'ISVAP, nei  casi  di  crisi  o  di  tensioni  sui  mercati
finanziari, prende in considerazione le eventuali ricadute della  sua
azione sulla stabilita' del sistema  finanziario  degli  altri  Stati
membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni  con
l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le  autorita'  di  vigilanza
degli altri Stati membri. »; 
    b) il comma 4 e' abrogato. 
  3. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Rapporti  con  il
diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF»; 
  b) al comma 1 le parole:  «Ministero  delle  attivita'  produttive»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo  economico»
e le parole: «le  disposizioni  comunitarie»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «le disposizioni dell'Unione europea». 
  4. All'articolo 10 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. L'ISVAP, secondo le modalita' e alle condizioni previste  dalle
disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche  mediante  scambio
di informazioni,  con  l'AEAP  e  le  altre  autorita'  di  vigilanza
europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con  le  istituzioni
dell'Unione europea e le autorita' di  vigilanza  dei  singoli  Stati
membri, al fine di agevolare l'esercizio delle  rispettive  funzioni.
L'ISVAP adempie nei confronti  di  tali  soggetti  agli  obblighi  di
comunicazione stabiliti dalle disposizioni  dell'Unione  europea.  Le
informazioni ricevute dall'ISVAP  non  possono  essere  trasmesse  ad
altre autorita' italiane o a terzi senza il  consenso  dell'autorita'
che le ha fornite.»; 
    b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione
europea, l'ISVAP puo' concludere con l'AEAP e  con  le  autorita'  di
vigilanza degli altri Stati  membri  accordi  che  possono  prevedere
anche la delega di compiti; puo', inoltre, ricorrere all'AEAP per  la
risoluzione delle controversie con le autorita'  di  vigilanza  degli
altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 1 (Definizioni). - 1.  Agli  effetti  del  codice
          delle assicurazioni private si intendono per: 
              a)  assicurazione  contro  i  danni:  le  assicurazioni
          indicate all'art. 2, comma 3; 
              b) assicurazione sulla  vita:  le  assicurazioni  e  le
          operazioni indicate all'art. 2, comma 1; 
              c) attivita' assicurativa: l'assunzione e  la  gestione
          dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione; 
              d) attivita' riassicurativa: l'assunzione e la gestione
          dei  rischi  ceduti  da  un'impresa  di   assicurazione   o
          retrocessi da un'impresa di riassicurazione; 
              e) attivita' in regime di liberta'  di  prestazione  di
          servizi  o  rischio  assunto  in  regime  di  liberta'   di
          prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
          da uno stabilimento situato nel  territorio  di  uno  Stato
          membro assumendo  obbligazioni  con  contraenti  aventi  il
          domicilio, ovvero, se persone giuridiche,  la  sede  in  un
          altro Stato membro o il rischio che  un'impresa  assume  da
          uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
          diverso da quello in cui e' ubicato il rischio; 
              f)  attivita'  in  regime  di  stabilimento  o  rischio
          assunto  in  regime  di   stabilimento:   l'attivita'   che
          un'impresa  esercita  da  uno  stabilimento   situato   nel
          territorio di uno Stato membro assumendo  obbligazioni  con
          contraenti  aventi  il  domicilio,   ovvero,   se   persone
          giuridiche, la sede nello stesso Stato  o  il  rischio  che
          un'impresa  assume  da   uno   stabilimento   situato   nel
          territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio; 
              g)  autorita'  di  vigilanza:   l'autorita'   nazionale
          incaricata  della   vigilanza   sulle   imprese   e   sugli
          intermediari   e   gli   altri   operatori   del    settore
          assicurativo; 
              g-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo   di   vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
              1) "AEAP":  Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
              2) "ABE": Autorita'  bancaria  europea,  istituita  con
          regolamento (UE) n.1093/2010; 
              3)  "AESFEM":   Autorita'   europea   degli   strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
              4) "Comitato congiunto": il  Comitato  congiunto  delle
          Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art.  54  del
          regolamento (UE) n.  1093/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
              5) "CERS": Comitato europeo per il  rischio  sistemico,
          istituito dal regolamento (UE) n.1092/2010; 
              6) "Autorita' di  vigilanza  degli  Stati  membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
              h)   carta   verde:   certificato   internazionale   di
          assicurazione emesso da un  ufficio  nazionale  secondo  la
          raccomandazione n.  5  adottata  il  25  gennaio  1949  dal
          sottocomitato  dei  trasporti  stradali  del  comitato  dei
          trasporti interni della Commissione economica per  l'Europa
          dell'Organizzazione delle nazioni unite; 
              i) codice  della  strada:  il  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 
              l) codice in materia di protezione dei dati  personali:
          il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
              m)  CONSAP:  la  Concessionaria  servizi   assicurativi
          pubblici S.p.a.; 
              n) credito di assicurazione:  ogni  importo  dovuto  da
          un'impresa  di  assicurazione  ad  assicurati,  contraenti,
          beneficiari o altre parti  lese  aventi  diritto  ad  agire
          direttamente contro l'impresa di assicurazione e  derivante
          da un contratto di assicurazione o  da  operazioni  di  cui
          all'art. 2, commi  1  e  3,  nell'ambito  di  attivita'  di
          assicurazione diretta, compresi  gli  importi  detenuti  in
          riserva per la  copertura  a  favore  dei  medesimi  aventi
          diritto allorquando alcuni elementi  del  debito  non  sono
          ancora conosciuti. Sono parimenti  considerati  crediti  di
          assicurazione   i   premi   detenuti   da   un'impresa   di
          assicurazione,  prima   dell'avvio   delle   procedure   di
          liquidazione dell'impresa stessa, in seguito  alla  mancata
          stipulazione o alla risoluzione dei medesimi  contratti  ed
          operazioni,  in  virtu'  della  legge  applicabile  a  tali
          contratti e operazioni; 
              o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno  Stato
          membro che ha almeno il  compito  di  rimborsare,  entro  i
          limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle  cose  o
          alle persone causati da un veicolo non identificato  o  per
          il quale  non  vi  e'  stato  adempimento  dell'obbligo  di
          assicurazione; 
              p) fondo di garanzia delle  vittime  della  caccia:  il
          fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 303; 
              q) fondo di garanzia delle  vittime  della  strada:  il
          fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 285; 
              r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli
          rientranti nei rami di cui all'art.  2,  comma  3,  qui  di
          seguito indicati: 
              1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli
          aerei),  6  (corpi  di  veicoli   marittimi,   lacustri   e
          fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
          (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo  quanto
          previsto al numero 3); 
              2) 14 (credito) e 15 (cauzione),  qualora  l'assicurato
          eserciti   professionalmente   un'attivita'    industriale,
          commerciale o intellettuale e il  rischio  riguardi  questa
          attivita'; 
              3)  3  (corpi  di  veicoli  terrestri,  esclusi  quelli
          ferroviari), 8 (incendio ed elementi  naturali),  9  (altri
          danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri),  12  (r.c.
          veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
          i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai  sensi
          dell'art.  123,  13   (r.c.   generale)   e   16   (perdite
          pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
          due dei tre criteri seguenti: 
              1)  il  totale  dell'attivo  dello  stato  patrimoniale
          risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 
              2) l'importo del volume d'affari risulti  superiore  ai
          dodicimilionieottocentomila euro; 
              3) il numero dei dipendenti occupati in  media  durante
          l'esercizio  risulti   superiore   alle   duecentocinquanta
          unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa  facente  parte
          di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato,  le
          condizioni  di  cui  sopra  si  riferiscono   al   bilancio
          consolidato del gruppo; 
              s)  impresa:  la  societa'  di   assicurazione   o   di
          riassicurazione autorizzata; 
              t) impresa di assicurazione:  la  societa'  autorizzata
          secondo  quanto  previsto   nelle   direttive   comunitarie
          sull'assicurazione diretta; 
              u)  impresa  di  assicurazione  autorizzata  in  Italia
          ovvero  impresa  di  assicurazione  italiana:  la  societa'
          avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
          di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
          terzo,  autorizzata  all'esercizio  delle  assicurazioni  o
          delle operazioni di cui all'art. 2; 
              v) impresa di assicurazione  comunitaria:  la  societa'
          avente sede legale e amministrazione centrale in uno  Stato
          membro dell'Unione europea diverso  dall'Italia  o  in  uno
          Stato aderente allo Spazio economico  europeo,  autorizzata
          secondo  quanto  previsto   nelle   direttive   comunitarie
          sull'assicurazione diretta; 
              z)  impresa  di  assicurazione   extracomunitaria:   la
          societa'   di   assicurazione   avente   sede   legale    e
          amministrazione centrale  in  uno  Stato  non  appartenente
          all'Unione europea o non  aderente  allo  Spazio  economico
          europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni  o
          delle operazioni di cui all'art. 2; 
              aa)  impresa  di   partecipazione   assicurativa:   una
          societa' controllante il cui  unico  o  principale  oggetto
          consiste nell'assunzione di  partecipazioni  di  controllo,
          nonche'   nella   gestione   e   valorizzazione   di   tali
          partecipazioni,   se   le    imprese    controllate    sono
          esclusivamente o principalmente imprese  di  assicurazione,
          imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione  o  di
          riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una  di
          esse  sia  un'impresa  di  assicurazione  o  un'impresa  di
          riassicurazione avente sede  legale  nel  territorio  della
          Repubblica e che non  sia  una  impresa  di  partecipazione
          finanziaria  mista  secondo   le   rilevanti   disposizioni
          dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza  supplementare
          delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario; 
              bb) impresa di partecipazione assicurativa  mista:  una
          societa'   controllante   diversa    da    un'impresa    di
          assicurazione,    da    un'impresa     di     assicurazione
          extracomunitaria,  da  un'impresa  di  riassicurazione,  da
          un'impresa   di   riassicurazione   extracomunitaria,    da
          un'impresa di partecipazione assicurativa o da una  impresa
          di partecipazione finanziaria mista  secondo  le  rilevanti
          disposizioni dell'ordinamento comunitario  della  vigilanza
          supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
          finanziario,  sempreche'  almeno  una  delle  sue   imprese
          controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di
          riassicurazione avente sede  legale  nel  territorio  della
          Repubblica; 
              c) impresa di riassicurazione: la societa'  autorizzata
          all'esercizio della sola riassicurazione,  diversa  da  una
          impresa di assicurazione o da una impresa di  assicurazione
          extracomunitaria,  la  cui  attivita'  principale  consiste
          nell'accettare   rischi   ceduti   da   una   impresa    di
          assicurazione, da una impresa di assicurazione avente  sede
          legale  in  uno  Stato  terzo,  o  da  altre   imprese   di
          riassicurazione; 
              cc-bis) impresa di riassicurazione captive:  un'impresa
          di riassicurazione controllata  da  un'impresa  finanziaria
          diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
          o  da   un   gruppo   di   imprese   di   assicurazione   o
          riassicurazione a cui  si  applica  la  direttiva  98/78/CE
          oppure da un'impresa non finanziaria il  cui  scopo  e'  di
          fornire  copertura  riassicurativa  esclusivamente  per   i
          rischi dell'impresa o delle imprese cui  appartiene  o  del
          gruppo  di  cui  fa  parte  l'impresa  di   riassicurazione
          captive; 
              cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la
          societa' avente sede legale e amministrazione  centrale  in
          uno  Stato  non  appartenente  all'Unione  europea  o   non
          aderente allo Spazio  economico  europeo,  autorizzata  per
          l'esercizio dell'attivita' riassicurativa); 
              cc-quater) impresa finanziaria:  un'impresa  costituita
          da uno dei seguenti soggetti: 
              1) un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa
          di servizi bancari ausiliari ai sensi dell'art. 1, punti 5)
          e 23), della direttiva 2000/12/CE; 
              2)   un'impresa   di   assicurazione,   un'impresa   di
          riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa
          ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere t), aa) e cc); 
              3) un'impresa di investimento o un ente finanziario  ai
          sensi dell'art. 4, paragrafo 1, punto 1),  della  direttiva
          2004/39/CE; 
              4) un'impresa di partecipazione  finanziaria  mista  ai
          sensi dell'art. 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE; 
              dd)  ISVAP:   l'Istituto   per   la   vigilanza   sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo; 
              ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942,
          n. 267, e successive modificazioni; 
              ff) localizzazione: la presenza di attivita'  mobiliari
          ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato
          Stato. I crediti sono considerati  come  localizzati  nello
          Stato nel quale gli stessi sono esigibili; 
              gg) margine di solvibilita' disponibile: il  patrimonio
          dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al
          netto degli elementi immateriali; 
              hh) margine di solvibilita' richiesto: ammontare minimo
          del  patrimonio   netto   del   quale   l'impresa   dispone
          costantemente,  secondo  quanto  previsto  nelle  direttive
          comunitarie sull'assicurazione diretta; 
              ii)  mercato  regolamentato:  un  mercato   finanziario
          autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
          I,  del  testo  unico   dell'intermediazione   finanziaria,
          nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE  che  sono
          istituiti,  organizzati  e  disciplinati  da   disposizioni
          adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
          che soddisfano requisiti  analoghi  a  quelli  dei  mercati
          regolamentati di cui al  testo  unico  dell'intermediazione
          finanziaria; 
              ll) natante: qualsiasi unita'  che  e'  destinata  alla
          navigazione  marittima,  fluviale  o  lacustre  e  che   e'
          azionata da propulsione meccanica; 
              mm)  organismo  di  indennizzo  italiano:   l'organismo
          istituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 296; 
              nn) partecipazioni: le azioni, le  quote  e  gli  altri
          strumenti    finanziari    che    attribuiscono     diritti
          amministrativi o  comunque  i  diritti  previsti  dall'art.
          2351, ultimo comma, del codice civile; 
              oo) [partecipazioni rilevanti:  le  partecipazioni  che
          comportano il controllo della societa' e le  partecipazioni
          individuate  dall'ISVAP,   in   conformita'   ai   principi
          stabiliti  nel  regolamento  adottato  dal  Ministro  delle
          attivita' produttive, con riguardo alle diverse fattispecie
          disciplinate, tenendo conto dei diritti  di  voto  e  degli
          altri diritti che consentono di influire sulla societa']; 
              pp) portafoglio del lavoro diretto  italiano:  tutti  i
          contratti stipulati da imprese di  assicurazione  italiane,
          ad eccezione di quelli stipulati da  loro  sedi  secondarie
          situate in Stati terzi; 
              qq)  portafoglio  del  lavoro  indiretto  italiano:   i
          contratti, ovunque stipulati,  da  imprese  italiane  o  da
          stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale  in
          altro Stato, se l'impresa cedente e'  essa  stessa  impresa
          italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
          legale in altro Stato. Si  considerano  facenti  parte  del
          portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
          in cui l'impresa cedente  sia  un'impresa  avente  la  sede
          legale in altro Stato. [I contratti  stipulati  da  imprese
          italiane attraverso uno stabilimento  costituito  in  altro
          Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero]; 
              rr)  principi  contabili  internazionali:  i   principi
          contabili  internazionali  e  le  relative  interpretazioni
          adottati  secondo  la  procedura  di  cui  all'art.  6  del
          regolamento (CE)  n.  1606/2002  del  19  luglio  2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio; 
              ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi  da
          imprese di  assicurazione  nell'esercizio  delle  attivita'
          rientranti nei rami vita o nei  rami  danni  come  definiti
          all'art. 2; 
              tt) ramo di assicurazione: la  classificazione  secondo
          un insieme omogeneo di rischi od  operazioni  che  descrive
          l'attivita'  che  l'impresa  puo'  esercitare  al  rilascio
          dell'autorizzazione; 
              uu)  retrocessione:  cessione  dei  rischi  assunti  in
          riassicurazione; 
              vv)  sede  secondaria  o  succursale:  una   sede   che
          costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
          un'impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione  e  che
          effettua direttamente, in tutto  o  in  parte,  l'attivita'
          assicurativa o riassicurativa; 
              vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione  in
          base alla quale la potenziale  perdita  massima  esplicita,
          espressa  in   termini   di   rischio   economico   massimo
          trasferito, risultante da  un  significativo  trasferimento
          sia del  rischio  di  sottoscrizione  che  del  rischio  di
          timing, eccede, per un importo limitato  ma  significativo,
          il premio per l'intera durata del contratto, unitamente  ad
          almeno una delle seguenti caratteristiche: 
              1) considerazione esplicita e materiale del valore  del
          denaro in rapporto al tempo; 
              2)  disposizioni  contrattuali  intese  a  limitare  il
          risultato economico del contratto tra le parti  nel  tempo,
          al  fine  di  raggiungere  il  trasferimento  del   rischio
          previsto); 
              vv-ter) societa'  veicolo:  qualsiasi  impresa,  con  o
          senza personalita'  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione,  che  assume  i  rischi
          ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e  che
          finanzia integralmente la sua  esposizione  a  tali  rischi
          mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari
          per i quali  i  diritti  di  rimborso  dei  detentori  sono
          subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa'
          veicolo; 
              zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria
          di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; 
              aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo;  uno
          Stato aderente all'accordo di  estensione  della  normativa
          dell'Unione   europea   in   materia,   fra   l'altro,   di
          circolazione delle merci, dei servizi e dei  capitali  agli
          Stati  appartenenti  all'Associazione  europea  di   libero
          scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con
          legge 28 luglio 1993, n. 300; 
              bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea
          o uno Stato aderente allo Spazio  economico  europeo,  come
          tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; 
              ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo  Stato  di  cui
          alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il  domicilio,
          ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
          di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce
          il contratto; 
              ddd) Stato membro di prestazione di servizi:  lo  Stato
          di cui alla lettera bbb)  dell'obbligazione  o  in  cui  e'
          ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il  rischio  e'
          assunto da uno stabilimento situato in un  altro  Stato  di
          cui alla lettera bbb); 
              eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla
          lettera bbb) in cui e' situato lo  stabilimento  dal  quale
          l'impresa opera; 
              fff) Stato membro di ubicazione del rischio: 
              1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si  trovano
          i beni,  quando  l'assicurazione  riguardi  beni  immobili,
          ovvero beni immobili  e  beni  mobili  in  essi  contenuti,
          sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di
          assicurazione; 
              2)   lo   Stato   di   cui   alla   lettera   bbb)   di
          immatricolazione, quando l'assicurazione  riguardi  veicoli
          di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti
          di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea; 
              3)  lo  Stato  di  cui  alla  lettera   bbb)   in   cui
          l'assicurato ha sottoscritto  il  contratto,  quando  abbia
          durata inferiore o pari a quattro mesi  e  sia  relativo  a
          rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; 
              4)  lo  Stato  di  cui  alla  lettera   bbb)   in   cui
          l'assicurato ha il domicilio, ovvero,  se  l'assicurato  e'
          una persona giuridica, lo Stato  della  sede  della  stessa
          alla quale si riferisce il contratto, in tutti i  casi  non
          esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3; 
              4-bis)  lo  Stato  di  cui   alla   lettera   bbb)   di
          destinazione nel caso in cui un veicolo  viene  spedito  da
          uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione
          della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di
          trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente
          immatricolato nello Stato membro di destinazione; 
              4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui  si  e'
          verificato il sinistro qualora  il  veicolo  sia  privo  di
          targa o rechi una  targa  che  non  corrisponde  piu'  allo
          stesso veicolo); 
              ggg)  Stato   membro   d'origine:   lo   Stato   membro
          dell'Unione  europea  o  lo  Stato  aderente  allo   Spazio
          economico  europeo  in  cui  e'  situata  la  sede   legale
          dell'impresa di assicurazione che assume  l'obbligazione  o
          il rischio o dell'impresa di riassicurazione); 
              hhh)  Stato  terzo:  uno  Stato  che  non   e'   membro
          dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
          europeo; 
              iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu' persone
          fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste: 
              1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72; 
              2) una partecipazione, detenuta direttamente o  per  il
          tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o  per
          interposta persona, almeno pari  al  dieci  per  cento  del
          capitale o dei diritti di voto, ovvero  una  partecipazione
          che, pur restando al di sotto del  limite  sopra  indicato,
          da' comunque la  possibilita'  di  esercitare  un'influenza
          notevole ancorche' non dominante; 
              3) un legame in base al quale le  stesse  persone  sono
          sottoposte al controllo del medesimo soggetto,  o  comunque
          sono sottoposte  a  direzione  unitaria  in  virtu'  di  un
          contratto o di una clausola statutaria, oppure  quando  gli
          organi di  amministrazione  sono  composti  in  maggioranza
          dalle  medesime  persone,  oppure  quando  esistono  legami
          importanti e durevoli di riassicurazione; 
              4) un rapporto  di  carattere  tecnico,  organizzativo,
          finanziario, giuridico e familiare che  possa  influire  in
          misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP,  con
          regolamento, puo' ulteriormente qualificare la  definizione
          di  stretti  legami,  al  fine  di  evitare  situazioni  di
          ostacolo  all'effettivo   esercizio   delle   funzioni   di
          vigilanza; 
              lll) testo unico bancario: il  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; 
              mmm) testo unico dell'intermediazione  finanziaria:  il
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive
          modificazioni; 
              nnn) testo unico  in  materia  di  assicurazioni  sugli
          infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali:  il
          decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,  e  successive
          modificazioni; 
              ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle
          imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il  ramo
          responsabilita' civile autoveicoli che e'  stato  abilitato
          all'esercizio  delle  funzioni  di  Ufficio  nazionale   di
          assicurazione  nel  territorio  della  Repubblica  ed  allo
          svolgimento degli altri compiti  previsti  dall'ordinamento
          comunitario e italiano; 
              ppp)    Ufficio     nazionale     di     assicurazione:
          l'organizzazione   professionale   che    e'    costituita,
          conformemente alla raccomandazione  n.  5  adottata  il  25
          gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti  stradali  del
          comitato dei trasporti interni della Commissione  economica
          per l'Europa dell'Organizzazione delle nazioni unite, e che
          raggruppa imprese di assicurazione che  hanno  ottenuto  in
          uno  Stato   l'autorizzazione   ad   esercitare   il   ramo
          responsabilita' civile autoveicoli; 
              qqq) unita' da diporto: il natante definito all'art. 1,
          comma 3, del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,
          recante il codice della nautica da diporto; 
              rrr)  veicolo:  qualsiasi   autoveicolo   destinato   a
          circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
          meccanica, senza essere vincolato ad  una  strada  ferrata,
          nonche'  i  rimorchi,  anche  se  non  agganciati  ad   una
          motrice.». 
              - Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 5 (Autorita' di vigilanza). - 1.  L'ISVAP  svolge
          le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo  mediante
          l'esercizio   dei   poteri   di    natura    autorizzativa,
          prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva  previsti
          dalle disposizioni del presente codice. 
              1-bis.  L'ISVAP,  nell'esercizio  delle   funzioni   di
          vigilanza, e' parte del SEVIF e  partecipa  alle  attivita'
          che esso svolge,  tenendo  conto  della  convergenza  degli
          strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo. 
              1-ter. L'ISVAP, nei casi di crisi  o  di  tensioni  sui
          mercati finanziari, prende in considerazione  le  eventuali
          ricadute della sua  azione  sulla  stabilita'  del  sistema
          finanziario degli altri  Stati  membri,  anche  avvalendosi
          degli opportuni  scambi  di  informazioni  con  l'AEAP,  il
          Comitato congiunto, il CERS e  le  autorita'  di  vigilanza
          degli altri Stati membri. 
              2. L'ISVAP adotta ogni regolamento  necessario  per  la
          sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza
          e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed
          allo stesso fine rende nota ogni  utile  raccomandazione  o
          interpretazione. 
              3.  L'ISVAP  effettua  le  attivita'   necessarie   per
          promuovere  un  appropriato   grado   di   protezione   del
          consumatore e per  sviluppare  la  conoscenza  del  mercato
          assicurativo,   comprese   le   indagini   statistiche   ed
          economiche e la raccolta  di  elementi  per  l'elaborazione
          delle linee di politica assicurativa. 
              4. (Abrogato). 
              5. L'ordinamento dell'ISVAP e' disciplinato dalla legge
          12 agosto 1982, n. 576,  e  successive  modificazioni,  nel
          rispetto  dei  principi  di  autonomia  necessari  ai  fini
          dell'esercizio imparziale delle funzioni di  vigilanza  sul
          settore assicurativo». 
              - Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 7
          settembre  2005,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 8 (Rapporti con il diritto dell'Unione europea  e
          integrazione nel SEVIF). - 1. Il Ministero  dello  sviluppo
          economico e  l'ISVAP  esercitano  i  poteri  attribuiti  in
          armonia  con  le  disposizioni  dell'Unione   europea,   si
          conformano ai  regolamenti  e  alle  decisioni  dell'Unione
          europea  e  provvedono  in  merito   alle   raccomandazioni
          concernenti le materie disciplinate dal presente codice». 
              - Il testo dell'art. 10 del citato decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  10  (Segreto  d'ufficio  e  collaborazione   tra
          autorita'). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
          in possesso dell'ISVAP in ragione della  sua  attivita'  di
          vigilanza sono coperti  dal  segreto  d'ufficio  anche  nei
          confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi
          i casi previsti dalla legge per le indagini  su  violazioni
          sanzionate penalmente. 
              2.  I  dipendenti  dell'ISVAP,   nell'esercizio   delle
          funzioni di vigilanza,  sono  pubblici  ufficiali  e  hanno
          l'obbligo  di   riferire   esclusivamente   al   presidente
          dell'ISVAP tutte  le  irregolarita'  constatate,  anche  se
          costituenti reato perseguibile d'ufficio. 
              3. I dipendenti dell'ISVAP, i consulenti e gli  esperti
          dei quali l'Istituto si avvale sono vincolati  dal  segreto
          d'ufficio. 
              4.  L'ISVAP  collabora,  anche  mediante   scambio   di
          informazioni,  con  la  Banca  d'Italia,   la   Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa (Consob),  l'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato, l'Autorita' per le
          garanzie nelle comunicazioni, la Commissione  di  vigilanza
          sui fondi pensione (COVIP), l'Ufficio italiano cambi (UIC),
          e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l'ISVAP
          al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.
          Non  puo'  essere  reciprocamente  opposto  il  segreto  di
          ufficio. 
              5. Il segreto  di  ufficio  non  puo'  essere  altresi'
          opposto  nei  confronti  del   Ministro   delle   attivita'
          produttive e nei confronti dei due rami del Parlamento  che
          acquisiscono i dati, le notizie e le  informazioni  secondo
          le competenze  e  le  modalita'  stabilite  nei  rispettivi
          regolamenti. 
              6. Le pubbliche amministrazioni  e  gli  enti  pubblici
          forniscono dati,  notizie  e  documenti  e  ogni  ulteriore
          collaborazione richiesta dall'ISVAP,  in  conformita'  alle
          leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. 
              7. L'ISVAP, secondo  le  modalita'  e  alle  condizioni
          previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora,
          anche mediante scambio di informazioni,  con  l'AEAP  e  le
          altre autorita'  di  vigilanza  europee,  con  il  Comitato
          congiunto, con il  CERS,  con  le  istituzioni  dell'Unione
          europea e le  autorita'  di  vigilanza  dei  singoli  Stati
          membri, al fine di agevolare l'esercizio  delle  rispettive
          funzioni. L'ISVAP adempie nei confronti  di  tali  soggetti
          agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni
          dell'Unione europea. Le  informazioni  ricevute  dall'ISVAP
          non possono essere trasmesse ad altre autorita' italiane  o
          a terzi senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite. 
              7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle  disposizioni
          dell'Unione europea, l'ISVAP puo' concludere con  l'AEAP  e
          con le autorita' di  vigilanza  degli  altri  Stati  membri
          accordi che possono prevedere anche la delega  di  compiti;
          puo', inoltre, ricorrere all'AEAP per la risoluzione  delle
          controversie con le  autorita'  di  vigilanza  degli  altri
          Stati membri in situazioni transfrontaliere. 
              8.  Nell'ambito  di  accordi  di   cooperazione   e   a
          condizione di reciprocita' e  di  equivalenti  obblighi  di
          riservatezza, l'ISVAP puo' scambiare  informazioni  con  le
          autorita' competenti degli Stati terzi rispetto  all'Unione
          europea. 
              9. L'ISVAP puo' scambiare informazioni con le autorita'
          amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di
          liquidazione  o  concorsuali,  in  Italia   o   all'estero,
          relativi  ai  soggetti  vigilati.  Nei  rapporti   con   le
          autorita' di Stati terzi lo scambio di informazioni avviene
          con le modalita' di cui al comma 7».