Art. 6 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 
 
  1. All'articolo 1, comma 3,  del  decreto  legislativo  5  dicembre
2005, n. 252, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
    «c-bis) "SEVIF": il  Sistema  europeo  di  vigilanza  finanziaria
composto dalle seguenti parti: 
  1) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e  delle  pensioni
aziendali  e  professionali,  istituita  con  regolamento   (UE)   n.
1094/2010; 
  2) "ABE": Autorita' bancaria  europea,  istituita  con  regolamento
(UE) n. 1093/2010; 
  3) "AESFEM": Autorita' europea degli  strumenti  finanziari  e  dei
mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 
  4) "Comitato congiunto":  il  Comitato  congiunto  delle  Autorita'
europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento  (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE)
n. 1095/2010; 
  5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal
regolamento (UE) n. 1092/2010; 
  6) "Autorita'  di  vigilanza  degli  Stati  membri":  le  autorita'
competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate  negli  atti
dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento  (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.  1094/2010  e  del  regolamento
(UE) n. 1095/2010;». 
  2. All'articolo 15-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, dopo il primo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «La
COVIP informa tempestivamente  l'AEAP,  secondo  le  modalita'  dalla
stessa definite, circa l'avvenuto rilascio di detta autorizzazione.». 
  3. All'articolo 15-ter del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
252, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. La COVIP comunica  all'AEAP,  secondo  le  modalita'  dalla
stessa definite, le norme di cui  ai  commi  4,  5  e  6,  nonche'  i
relativi aggiornamenti.». 
  4. All'articolo 15-quater del decreto legislativo 5 dicembre  2005,
n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente:  «Segreto
d'ufficio e collaborazione tra autorita'»; 
  b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I dati, le  notizie,  le  informazioni  acquisiti  dalla  COVIP
nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati  dal  segreto
d'ufficio anche nei riguardi delle  pubbliche  amministrazioni.  Sono
fatti salvi i casi previsti dalla legge per le  indagini  relative  a
violazioni sanzionate penalmente.»; 
    c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. I dipendenti della COVIP, i consulenti e  gli  esperti  dei
quali la stessa si avvale sono  vincolati  dal  segreto  d'ufficio  e
hanno  l'obbligo  di  riferire  alla  COVIP  tutte  le  irregolarita'
constatate, anche quando configurino fattispecie di reato. 
  1-ter. Il segreto d'ufficio non puo' essere  comunque  opposto  nei
confronti del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  1-quater. La COVIP collabora con l'Isvap, la Banca  d'Italia  e  la
Consob, anche mediante scambio di informazioni, al fine di  agevolare
le rispettive funzioni e tutelare la stabilita' del mercato. La COVIP
collabora altresi' con l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
mercato, anche mediante scambio di informazioni. Dette Autorita'  non
possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. 
  1-quinquies. Accordi di collaborazione  e  scambi  di  informazioni
possono intervenire tra  la  COVIP  e  le  Autorita',  anche  estere,
preposte alla vigilanza sui gestori di cui  all'articolo  6  e  sulle
banche depositarie di cui  all'articolo  7,  al  fine  di  accrescere
l'efficacia dell'azione di controllo. 
  1-sexies.  Nei  casi  e  nei  modi  stabiliti  dalle   disposizioni
dell'Unione europea, la COVIP collabora, anche  mediante  scambio  di
informazioni,  con  le  istituzioni  dell'Unione  europea  e  con  le
autorita' e i comitati che compongono il SEVIF al fine  di  agevolare
le rispettive funzioni e adempie nei confronti di tali soggetti  agli
obblighi di comunicazione stabiliti  dalle  disposizioni  dell'Unione
europea. Le informazioni ricevute dalla COVIP da parte  dei  predetti
soggetti non possono essere trasmesse ad altre Autorita' italiane o a
terzi senza il consenso dell'Autorita' che le ha fornite. 
  1-septies. Ai fini  indicati  al  comma  1-sexies,  la  COVIP  puo'
concludere con le autorita' di vigilanza degli altri Stati  membri  e
con l'AEAP accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega
reciproca di compiti di vigilanza. La COVIP puo'  ricorrere  all'AEAP
per la risoluzione delle controversie con le autorita'  di  vigilanza
degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.». 
  5. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.
252, e' inserito il seguente: 
  «Art.  18-bis  (Rapporti  con  il  diritto  dell'Unione  europea  e
integrazione nel SEVIF).  -  1.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle  finanze  e  la
COVIP  esercitano  i  poteri  loro  attribuiti  in  armonia  con   le
disposizioni dell'Unione europea. La COVIP si conforma ai regolamenti
e alle decisioni  dell'Unione  europea  e  provvede  in  merito  alle
raccomandazioni concernenti  le  materie  disciplinate  dal  presente
decreto legislativo. 
  2. La COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza,  e'  parte
del SEVIF e partecipa alle attivita' che esso svolge,  tenendo  conto
della convergenza degli strumenti e  delle  prassi  di  vigilanza  in
ambito europeo.». 
  6. All'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  La  COVIP  fornisce  informativa  all'AEAP,   secondo   le
modalita' dalla stessa definite, in merito ai fondi iscritti all'Albo
e alle eventuali cancellazioni effettuate.»; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di  ottenere
le   notizie   e   le   informazioni   richieste    alle    pubbliche
amministrazioni.»; 
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. La  COVIP,  nei  casi  di  crisi  o  di  tensione  sui  mercati
finanziari,  tiene  conto  degli  effetti  dei  propri   atti   sulla
stabilita' del sistema finanziario degli altri  Stati  membri,  anche
avvalendosi degli opportuni scambi di  informazioni  con  l'AEAP,  il
Comitato congiunto, il CERS e le autorita' di vigilanza  degli  altri
Stati membri.»; 
    d) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis.  I  dipendenti  e   gli   esperti   addetti   alla   COVIP,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza,  sono  incaricati  di  un
pubblico servizio.». 
  7. All'articolo 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Le  forme  pensionistiche  di  cui  al  comma  1  istituite
all'interno  di  enti  o  societa'  diversi  da  quelli   sottoposti,
direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo, a  vigilanza  in
base alle disposizioni di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  che
risultino rivolte a soli pensionati, devono  presentare  alla  COVIP,
con  cadenza  triennale,  documentazione  idonea  a   dimostrare   la
sussistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la  continuita'
nell'erogazione delle prestazioni. La COVIP verifica  la  sussistenza
delle predette condizioni.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 5
          dicembre  2005,  n.  252,  come  modificato  dal   presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni). - 1. Il
          presente  decreto  legislativo  disciplina  le   forme   di
          previdenza per l'erogazione  di  trattamenti  pensionistici
          complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli
          gestiti dagli enti di diritto privato  di  cui  ai  decreti
          legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996,  n.
          103,  al  fine  di  assicurare  piu'  elevati  livelli   di
          copertura previdenziale. 
              2. L'adesione alle forme  pensionistiche  complementari
          disciplinate dal presente decreto e' libera e volontaria. 
              3. Ai fini del presente decreto s'intendono per: 
              a) "forme pensionistiche complementari collettive":  le
          forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a  h),
          e 12, che  hanno  ottenuto  l'autorizzazione  all'esercizio
          dell'attivita' da parte della COVIP, e di cui all'art.  20,
          iscritte all'apposito albo, alle quali e' possibile aderire
          collettivamente o individualmente e con l'apporto di  quote
          del trattamento di fine rapporto; 
              b) "forme pensionistiche complementari individuali": le
          forme di cui all'art. 13, che hanno ottenuto l'approvazione
          del  regolamento  da  parte  della  COVIP  alle  quali   e'
          possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto; 
              c) "COVIP":  la  Commissione  di  vigilanza  sui  fondi
          pensione, istituita  ai  sensi  dell'art.  18,  di  seguito
          denominata: "COVIP"; 
              c-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo   di   vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
              1) "AEAP":  Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
              2) "ABE": Autorita'  bancaria  europea,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
              3)  "AESFEM":   Autorita'   europea   degli   strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
              4) "Comitato congiunto": il  Comitato  congiunto  delle
          Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art.  54  del
          regolamento (UE) n.  1093/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
              5) "CERS": Comitato europeo per il  rischio  sistemico,
          istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
              6) "Autorita' di  vigilanza  degli  Stati  membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
              d) "TFR": il Trattamento di fine rapporto; 
              e) "TUIR": il testo unico  delle  imposte  sui  redditi
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. 
              4. Le forme pensionistiche complementari  sono  attuate
          mediante la costituzione, ai sensi dell'art. 4, di appositi
          fondi o di patrimoni separati, la  cui  denominazione  deve
          contenere l'indicazione di «fondo pensione», la  quale  non
          puo' essere utilizzata da altri soggetti». 
              -  Il  testo  dell'art.  15-bis  del   citato   decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  15-bis  (Operativita'  all'estero  delle   forme
          pensionistiche  complementari  italiane).  -  1.  I   fondi
          pensione di cui all'art.  4,  comma  1,  i  fondi  pensione
          aperti, nonche' quelli gia' istituiti alla data di  entrata
          in vigore della legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  aventi
          soggettivita' giuridica ed operanti  secondo  il  principio
          della capitalizzazione,  che  risultino  iscritti  all'Albo
          tenuto a  cura  della  COVIP  e  siano  stati  dalla  COVIP
          previamente  autorizzati  allo  svolgimento  dell'attivita'
          transfrontaliera, possono operare con riferimento ai datori
          di lavoro o ai lavoratori residenti  in  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea. 
              2. La COVIP individua le procedure e le condizioni  per
          il   rilascio   della   predetta   autorizzazione,    anche
          avvalendosi     di     procedimenti     semplificati     di
          silenzio-assenso. La COVIP informa tempestivamente  l'AEAP,
          secondo  le  modalita'   dalla   stessa   definite,   circa
          l'avvenuto rilascio di detta autorizzazione. 
              3.  Un  fondo  pensione   che   intenda   operare   con
          riferimento a datori di lavoro o  di  lavoratori  residenti
          nel territorio  di  un  altro  Stato  membro  e'  tenuto  a
          comunicare per iscritto la propria intenzione  alla  COVIP,
          indicando lo Stato membro in cui intende operare,  il  nome
          del soggetto interessato e  le  caratteristiche  principali
          dello schema pensionistico che sara' ivi gestito. 
              4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5,  la  COVIP
          provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di  cui
          al precedente comma all'Autorita'  competente  dello  Stato
          membro ospitante  entro  tre  mesi  dal  loro  ricevimento,
          dandone comunicazione al fondo pensione. 
              5. Qualora la COVIP abbia ragione di  dubitare  che  la
          struttura amministrativa, la situazione finanziaria  ovvero
          l'onorabilita'  e  professionalita'  dei  componenti  degli
          organi di amministrazione e controllo  e  del  responsabile
          del  fondo  pensione  siano  compatibili  con  il  tipo  di
          operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa
          puo' non  consentire  al  fondo  pensione,  anche  mediante
          revoca   dell'autorizzazione,   di   avviare    l'attivita'
          transfrontaliera   comunicata,   dandone   se   del    caso
          informazione  anche  all'Autorita'   dello   Stato   membro
          ospitante. 
              6.  Il  fondo  pensione  e'  tenuto  a  rispettare   la
          disciplina vigente nello Stato membro ospitante in  materia
          di  informativa  da  rendere  agli  iscritti,  nonche'   le
          disposizioni dello Stato ospitante in  materia  di  diritto
          della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che trovino
          applicazione  nei  confronti   dei   fondi   pensione   che
          esercitano attivita' transfrontaliera. 
              7. Il fondo pensione e', inoltre, tenuto a  rispettare,
          limitatamente alle attivita'  svolte  in  quel  particolare
          Stato  membro  ospitante,   gli   eventuali   limiti   agli
          investimenti previsti, in conformita' all'art. 18, comma 7,
          della direttiva 2003/41/CE,  dalla  normativa  dello  Stato
          membro ospitante che trovino applicazione nei confronti dei
          fondi che esercitano attivita' transfrontaliera. 
              8. La COVIP comunica al fondo pensione le  disposizioni
          di cui ai commi 6 e 7 che siano state alla stessa trasmesse
          dall'Autorita' competente dello Stato membro  ospitante.  A
          decorrere dalla ricezione di questa comunicazione,  ovvero,
          in assenza di comunicazione, decorsi due mesi dalla data in
          cui l'Autorita' dello Stato membro ospitante ha ricevuto da
          parte della COVIP la comunicazione di cui al  comma  4,  il
          fondo pensione puo' iniziare la sua attivita'  nello  Stato
          membro ospitante a favore del soggetto interessato. 
              9.  Le  Autorita'  di  vigilanza  dello  Stato   membro
          ospitante sono competenti a  vigilare  sul  rispetto  delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  6,  mentre  la  COVIP  e'
          competente  a  vigilare  sul  rispetto  delle  disposizioni
          indicate al comma 7. 
              10.   A   seguito   della   comunicazione,   da   parte
          dell'Autorita' competente dello Stato membro ospitante, che
          un fondo pensione ha violato  le  disposizioni  di  cui  al
          comma 6, la COVIP adotta, in coordinamento con  l'Autorita'
          dello  Stato  membro  ospitante,   le   misure   necessarie
          affinche' il fondo  pensione  ponga  fine  alla  violazione
          constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP  il
          fondo pensione continua a  violare  le  disposizioni  dello
          Stato ospitante  in  materia  di  diritto  della  sicurezza
          sociale e  di  diritto  del  lavoro  applicabili  ai  fondi
          pensione transfrontalieri, l'Autorita' dello  Stato  membro
          ospitante puo', dopo averne informata la COVIP, adottare le
          misure che ritiene necessarie al fine  di  prevenire  nuove
          irregolarita',  ivi  compreso,  nella  misura  strettamente
          necessaria, impedire al fondo pensione di  fornire  i  suoi
          servizi al datore di lavoro nello Stato membro ospitante. 
              11. In caso  di  attivita'  transfrontaliera,  i  fondi
          pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per
          le ipotesi di cui all'art. 7-bis, comma 1. La COVIP  vigila
          sul rispetto di questa previsione e, in caso di violazione,
          puo' anche intervenire ai sensi dell'art. 7-bis,  comma  3.
          Restano ferme le competenze delle  autorita'  di  vigilanza
          sui soggetti gestori. 
              12. La COVIP puo' prescrivere, anche in  considerazione
          degli eventuali diversi limiti  agli  investimenti  che  il
          fondo  pensione  debba  rispettare   nello   Stato   membro
          ospitante,  la  separazione   delle   attivita'   e   delle
          passivita' corrispondenti alle attivita' svolte nello Stato
          membro dalle altre svolte sul territorio della Repubblica». 
              -  Il  testo  dell'art.  15-ter  del   citato   decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  15-ter  (Operativita'  in  Italia  delle   forme
          pensionistiche complementari comunitarie).  -  1.  I  fondi
          pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione  europea,
          che rientrano nell'ambito di applicazione  della  direttiva
          2003/41/CE  e  che  risultano  autorizzati   dall'Autorita'
          competente dello Stato membro di origine  allo  svolgimento
          dell'attivita'   transfrontaliera    possono    raccogliere
          adesioni  su   base   collettiva   sul   territorio   della
          Repubblica. 
              2. L'operativita' dei fondi  di  cui  al  comma  1  nel
          territorio della  Repubblica  e'  subordinata  alla  previa
          comunicazione  da  parte  dei  fondi  stessi  all'Autorita'
          competente dello Stato membro di origine delle informazioni
          concernenti   la   denominazione    dell'impresa    e    le
          caratteristiche  principali  dello   schema   pensionistico
          offerto  nonche'  all'avvenuta   trasmissione,   da   parte
          dell'Autorita'  dello  Stato  membro  di   origine,   della
          predetta informativa alla COVIP. 
              3. I fondi di cui al comma 1 non  possono  iniziare  ad
          operare nel territorio della Repubblica prima che la  COVIP
          abbia fornito all'Autorita' dello Stato membro  di  origine
          informativa in merito alle disposizioni che  devono  essere
          rispettate con riguardo al diritto della sicurezza  sociale
          e del lavoro, ai limiti agli investimenti e alle regole  in
          tema di informativa agli iscritti.  L'avvio  dell'attivita'
          transfrontaliera e' in ogni caso ammessa decorsi  due  mesi
          dall'avvenuta    ricezione    da    parte    della    COVIP
          dell'informativa di cui al precedente comma 2. 
              4. Ai fondi pensione di cui al comma  1,  limitatamente
          alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed
          alle risorse accumulate  e  gestite  in  relazione  a  tali
          adesioni, si applicano  le  norme  contenute  nel  presente
          decreto  in  materia  di  destinatari,  adesioni  in  forma
          collettiva, finanziamento,  prestazioni,  permanenza  nella
          forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti
          di partecipazione, portabilita'. Con decreto del  Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le
          eventuali ulteriori disposizioni di diritto della sicurezza
          sociale  e  di  diritto  del  lavoro,  incluse  quelle  che
          disciplinano l'organizzazione e la  rappresentativita',  le
          quali trovano applicazione nei riguardi dei fondi di cui al
          comma 1. 
              5. Ai  fondi  di  cui  al  comma  1,  si  applicano  le
          disposizioni in materia di trasparenza emanate, in base  al
          presente decreto, dalla COVIP per i fondi di  cui  all'art.
          4. 
              6. Nel decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze di cui  all'art.  6,  comma  5-bis,  sono  altresi'
          definiti i limiti agli investimenti che i fondi di  cui  al
          comma 1 devono eventualmente rispettare  per  la  parte  di
          attivi corrispondenti alle attivita' svolte sul  territorio
          della Repubblica. 
              6-bis. La COVIP comunica all'AEAP, secondo le modalita'
          dalla stessa definite, le norme di cui ai commi 4, 5  e  6,
          nonche' i relativi aggiornamenti. 
              7. La COVIP puo'  chiedere  all'Autorita'  dello  Stato
          membro di origine  di  prescrivere  al  fondo  pensione  la
          separazione   delle   attivita'    e    delle    passivita'
          corrispondenti alle attivita' svolte sul  territorio  della
          Repubblica rispetto alle altre svolte  fuori  dal  predetto
          territorio. 
              8. La COVIP e' competente a vigilare sul rispetto delle
          disposizioni di cui ai commi  4  e  5,  ferma  restando  la
          competenza dell'Autorita' dello Stato membro di  origine  a
          vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6. 
              9. In caso di accertata violazione da parte  del  fondo
          pensione delle disposizioni di cui ai commi precedenti,  la
          COVIP ne informa l'Autorita' dello Stato membro di  origine
          affinche' la stessa adotti, in coordinamento con la  COVIP,
          le misure necessarie affinche' il  fondo  ponga  fine  alla
          violazione  constatata.  Se,  nonostante  l'adozione  delle
          predette misure, il fondo pensione continua  a  violare  le
          disposizioni in materia di diritto della sicurezza  sociale
          e di diritto  del  lavoro  applicabili  ai  fondi  pensione
          transfrontalieri,  la  COVIP   puo',   previa   informativa
          all'Autorita' dello Stato membro di  origine,  impedire  la
          raccolta di nuove adesioni e nei casi piu' gravi,  impedire
          al fondo di continuare ad operare». 
              - Il testo dell'art.  15  -quater  del  citato  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 15-quater (Segreto d'ufficio e collaborazione tra
          autorita'). -  1.  I  dati,  le  notizie,  le  informazioni
          acquisiti  dalla   COVIP   nell'esercizio   delle   proprie
          attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche  nei
          riguardi delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti  salvi
          i casi previsti dalla legge  per  le  indagini  relative  a
          violazioni sanzionate penalmente. 
              1-bis. I dipendenti della COVIP,  i  consulenti  e  gli
          esperti dei quali la stessa si avvale  sono  vincolati  dal
          segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla  COVIP
          tutte le irregolarita' constatate, anche quando configurino
          fattispecie di reato. 
              1-ter. Il segreto d'ufficio non  puo'  essere  comunque
          opposto nei confronti  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              1-quater. La COVIP  collabora  con  l'Isvap,  la  Banca
          d'Italia  e  la   Consob,   anche   mediante   scambio   di
          informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni e
          tutelare la stabilita'  del  mercato.  La  COVIP  collabora
          altresi' con l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
          mercato, anche  mediante  scambio  di  informazioni.  Dette
          Autorita' non possono  reciprocamente  opporsi  il  segreto
          d'ufficio. 
              1-quinquies. Accordi  di  collaborazione  e  scambi  di
          informazioni  possono  intervenire  tra  la  COVIP   e   le
          Autorita',  anche  estere,  preposte  alla  vigilanza   sui
          gestori di cui all'art. 6 e sulle banche depositarie di cui
          all'art. 7, al fine di accrescere  l'efficacia  dell'azione
          di controllo. 
              1-sexies.  Nei  casi  e  nei   modi   stabiliti   dalle
          disposizioni dell'Unione europea, la COVIP collabora, anche
          mediante  scambio  di  informazioni,  con  le   istituzioni
          dell'Unione europea e con le autorita'  e  i  comitati  che
          compongono il SEVIF al  fine  di  agevolare  le  rispettive
          funzioni e adempie nei  confronti  di  tali  soggetti  agli
          obblighi  di  comunicazione  stabiliti  dalle  disposizioni
          dell'Unione europea. Le informazioni ricevute  dalla  COVIP
          da parte dei predetti soggetti non possono essere trasmesse
          ad altre Autorita' italiane o a  terzi  senza  il  consenso
          dell'Autorita' che le ha fornite. 
              1-septies. Ai fini indicati al comma 1-sexies, la COVIP
          puo' concludere con le autorita' di vigilanza  degli  altri
          Stati membri e con l'AEAP accordi  di  collaborazione,  che
          possono  prevedere  la  delega  reciproca  di  compiti   di
          vigilanza.  La  COVIP  puo'  ricorrere  all'AEAP   per   la
          risoluzione  delle  controversie  con   le   autorita'   di
          vigilanza  degli   altri   Stati   membri   in   situazioni
          transfrontaliere. 
              2. La COVIP e' l'unica Autorita' italiana competente ad
          effettuare e a ricevere, sia nella  qualita'  di  Autorita'
          dello Stato membro di origine sia in  quella  di  Autorita'
          dello Stato membro ospitante, gli scambi  di  comunicazioni
          con le altre Autorita' degli Stati membri, con riguardo  ai
          fondi pensione  che  svolgono  attivita'  transfrontaliera,
          nonche' a comunicare le disposizioni di  diritto  nazionale
          che devono trovare applicazione ai sensi dell'art.  15-ter,
          commi 4, 5 e 6». 
              - Il testo dell'art. 19 del citato decreto  legislativo
          5 dicembre 2005,  n.  252,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  19  (Compiti  della  COVIP).  -  1.   Le   forme
          pensionistiche complementari di cui  al  presente  decreto,
          ivi comprese quelle di cui all'art. 20, commi  1,  3  e  8,
          nonche' i  fondi  che  assicurano  ai  dipendenti  pubblici
          prestazioni complementari al trattamento di base e al  TFR,
          comunque risultino gli stessi configurati  nei  bilanci  di
          societa'  o  enti  ovvero  determinate  le   modalita'   di
          erogazione, ad eccezione delle forme istituite  all'interno
          di  enti  pubblici,  anche  economici,  che  esercitano   i
          controlli in materia di tutela del  risparmio,  in  materia
          valutaria o in materia assicurativa, sono  iscritte  in  un
          apposito albo, tenuto a cura della COVIP. 
              1-bis. La COVIP fornisce informativa all'AEAP,  secondo
          le modalita' dalla stessa  definite,  in  merito  ai  fondi
          iscritti   all'Albo   e   alle   eventuali    cancellazioni
          effettuate. 
              2. In conformita' agli indirizzi generali del Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, e  ferma  restando
          la vigilanza  di  stabilita'  esercitata  dalle  rispettive
          autorita'  di  controllo  sui  soggetti  abilitati  di  cui
          all'art. 6, comma 1,  la  COVIP  esercita,  anche  mediante
          l'emanazione  di  istruzioni  di   carattere   generale   e
          particolare, la vigilanza su tutte le forme  pensionistiche
          complementari. In tale ambito: 
              a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il
          rispetto dei  principi  di  trasparenza,  comparabilita'  e
          portabilita', le forme pensionistiche complementari  devono
          soddisfare  per  poter  essere  ricondotte  nell'ambito  di
          applicazione  del  presente  decreto  ed  essere   iscritte
          all'albo di cui al comma 1; 
              b) approva gli statuti  e  i  regolamenti  delle  forme
          pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei
          requisiti di cui al comma  3  dell'art.  4  e  delle  altre
          condizioni richieste dal  presente  decreto  e  valutandone
          anche  la  compatibilita'  rispetto  ai  provvedimenti   di
          carattere generale da essa emanati; nel  disciplinare,  con
          propri regolamenti, le procedure per  l'autorizzazione  dei
          fondi   pensione   all'esercizio   dell'attivita'   e   per
          l'approvazione degli statuti e dei regolamenti  dei  fondi,
          nonche'  delle  relative  modifiche,  la  COVIP   individua
          procedimenti  di  autorizzazione  semplificati,  prevedendo
          anche l'utilizzo del  silenzio-assenso  e  l'esclusione  di
          forme  di  approvazione   preventiva.   Tali   procedimenti
          semplificati devono in particolar  modo  essere  utilizzati
          nelle  ipotesi  di  modifiche  statutarie  e  regolamentari
          conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai  fini
          di sana e prudente gestione, la COVIP  puo'  richiedere  di
          apportare modifiche agli statuti  e  ai  regolamenti  delle
          forme pensionistiche complementari, fissando un termine per
          l'adozione delle relative delibere; 
              c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e
          ripartizione del rischio  come  individuati  ai  sensi  dei
          commi 11 e 13 dell'art. 6; 
              d) definisce, sentite le  autorita'  di  vigilanza  sui
          soggetti  abilitati  a  gestire  le  risorse  delle   forme
          pensionistiche complementari, i criteri di redazione  delle
          convenzioni per  la  gestione  delle  risorse,  cui  devono
          attenersi le medesime  forme  pensionistiche  e  i  gestori
          nella stipula dei relativi contratti; 
              e) verifica le linee  di  indirizzo  della  gestione  e
          vigila  sulla  corrispondenza  delle  convenzioni  per   la
          gestione delle  risorse  ai  criteri  di  cui  all'art.  6,
          nonche' alla lettera d); 
              f) indica criteri omogenei per  la  determinazione  del
          valore   del   patrimonio   delle   forme    pensionistiche
          complementari, della  loro  redditivita',  nonche'  per  la
          determinazione   della   consistenza   patrimoniale   delle
          posizioni individuali accese presso le forme stesse;  detta
          disposizioni volte  all'applicazione  di  regole  comuni  a
          tutte le forme  pensionistiche  circa  la  definizione  del
          termine massimo entro il  quale  le  contribuzioni  versate
          devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta
          disposizioni  per  la  tenuta  delle  scritture  contabili,
          prevedendo:  il  modello  di  libro  giornale,  nel   quale
          annotare cronologicamente  le  operazioni  di  incasso  dei
          contributi e di pagamento delle prestazioni,  nonche'  ogni
          altra operazione, gli eventuali altri libri  contabili,  il
          prospetto della composizione e del  valore  del  patrimonio
          della  forma  pensionistica  complementare  attraverso   la
          contabilizzazione secondo i criteri  definiti  in  base  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  evidenziando
          le posizioni individuali degli  iscritti  e  il  rendiconto
          annuale  della  forma   pensionistica   complementare;   il
          rendiconto  e   il   prospetto   sono   considerati   quali
          comunicazioni sociali agli effetti di cui all'art. 2621 del
          codice civile; 
              g) detta disposizioni volte a garantire la  trasparenza
          delle   condizioni   contrattuali   di   tutte   le   forme
          pensionistiche   complementari,   al   fine   di   tutelare
          l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire
          il diritto alla portabilita'  della  posizione  individuale
          tra le varie  forme  pensionistiche  complementari,  avendo
          anche riguardo all'esigenza di garantire la  comparabilita'
          dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni  in
          materia  di  sollecitazione  del  pubblico  risparmio,   le
          modalita' di offerta al pubblico di tutte le predette forme
          pensionistiche,      dettando      disposizioni       volte
          all'applicazione  di  regole  comuni  per  tutte  le  forme
          pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla
          raccolta  delle  adesioni  sia   per   quella   concernente
          l'informativa periodica  agli  aderenti  circa  l'andamento
          amministrativo e  finanziario  delle  forme  pensionistiche
          complementari, anche al fine di eliminare  distorsioni  che
          possano arrecare pregiudizio agli  aderenti;  a  tale  fine
          elabora schemi per gli statuti, i  regolamenti,  le  schede
          informative,  i  prospetti  e  le   note   informative   da
          indirizzare  ai  potenziali  aderenti  a  tutte  le   forme
          pensionistiche complementari, nonche' per le  comunicazioni
          periodiche da inoltrare agli aderenti alle  stesse;  vigila
          sull'attuazione delle  predette  disposizioni  nonche',  in
          generale, sull'attuazione dei principi di  trasparenza  nei
          rapporti con  gli  aderenti,  nonche'  sulle  modalita'  di
          pubblicita',  con  facolta'  di  sospendere  o  vietare  la
          raccolta  delle  adesioni  in  caso  di  violazione   delle
          disposizioni stesse; 
              h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalita'
          con le quali le  forme  pensionistiche  complementari  sono
          tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente,
          nelle comunicazioni periodiche  agli  iscritti,  se  ed  in
          quale misura nella gestione delle  risorse  e  nelle  linee
          seguite  nell'esercizio   dei   diritti   derivanti   dalla
          titolarita' dei valori in portafoglio, siano stati presi in
          considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali; 
              i)  esercita  il  controllo  sulla  gestione   tecnica,
          finanziaria,   patrimoniale,    contabile    delle    forme
          pensionistiche  complementari,  anche  mediante   ispezioni
          presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti  e
          degli atti che ritenga necessari; 
              l) riferisce periodicamente al Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  formulando  anche  proposte  di
          modifiche   legislative   in    materia    di    previdenza
          complementare; 
              m)  pubblica  e  diffonde   informazioni   utili   alla
          conoscenza dei problemi previdenziali; 
              n) programma ed organizza ricerche  e  rilevazioni  nel
          settore della previdenza complementare  anche  in  rapporto
          alla  previdenza  di  base;   a   tale   fine,   le   forme
          pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e
          le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP
          puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro. 
              3. Per  l'esercizio  della  vigilanza,  la  COVIP  puo'
          disporre che le siano fatti pervenire, con le  modalita'  e
          nei termini da essa stessa stabiliti: 
              a) le segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro  dato
          e documento richiesti; 
              b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti  degli
          organi interni  di  controllo  delle  forme  pensionistiche
          complementari. 
              4. La COVIP puo' altresi': 
              a)   convocare   presso   di   se'   gli   organi    di
          amministrazione e di controllo delle  forme  pensionistiche
          complementari; 
              b)  richiedere  la   convocazione   degli   organi   di
          amministrazione delle forme  pensionistiche  complementari,
          fissandone l'ordine del giorno; 
              b-bis) inibire con provvedimento motivato, in  tutto  o
          in parte, per un periodo massimo di 60 giorni,  l'attivita'
          della forma  pensionistica  complementare  ove  vi  sia  il
          fondato  sospetto  di  grave  violazione  delle  norme  del
          presente decreto e vi sia urgenza di provvedere. 
              5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP  ha  diritto
          di ottenere le notizie e  le  informazioni  richieste  alle
          pubbliche amministrazioni. 
              6. La COVIP, nei  casi  di  crisi  o  di  tensione  sui
          mercati finanziari, tiene conto degli  effetti  dei  propri
          atti sulla stabilita' del sistema finanziario  degli  altri
          Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni  scambi  di
          informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il  CERS  e
          le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri. 
              7.  Entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno  la  COVIP
          trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
          una relazione sull'attivita'  svolta,  sulle  questioni  in
          corso di maggior rilievo  e  sugli  indirizzi  e  le  linee
          programmatiche che intende  seguire.  Entro  il  30  giugno
          successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
          trasmette detta relazione  al  Parlamento  con  le  proprie
          eventuali osservazioni. 
              7-bis. I dipendenti e gli esperti addetti  alla  COVIP,
          nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati
          di un pubblico servizio». 
              - Il testo dell'art. 20 del citato decreto  legislativo
          5 dicembre 2005,  n.  252,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 20 (Forme pensionistiche complementari  istituite
          alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421). - 1. Fino alla emanazione del decreto  di  cui  al
          comma  2,  alle  forme  pensionistiche  complementari   che
          risultano istituite alla data di entrata  in  vigore  della
          legge 23  ottobre  1992,  n.  421,  non  si  applicano  gli
          articoli 4, comma 5, e 6, commi 1,  3  e  5.  Salvo  quanto
          previsto al comma 3, dette forme, se  gia'  configurate  ai
          sensi dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente
          dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono  essere
          dotate di strutture gestionali amministrative  e  contabili
          separate. 
              2. Le forme di cui al comma  1  devono  adeguarsi  alle
          disposizioni del presente  decreto  legislativo  secondo  i
          criteri,  le  modalita'  e  i  tempi  stabiliti,  anche  in
          relazione alle specifiche caratteristiche di  talune  delle
          suddette  forme,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali sentita la  COVIP,  da
          adottarsi entro un anno dalla  data  di  pubblicazione  del
          presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica   italiana.   Le   operazioni   necessarie   per
          l'adeguamento alle disposizioni di cui  al  presente  comma
          sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui al comma
          1 sono iscritte in una sezione speciale  dell'albo  di  cui
          all'art. 19, comma 1. 
              3. Qualora le forme pensionistiche di cui  al  comma  1
          intendano  comunque  adeguarsi  alle  disposizioni  di  cui
          all'art.  6,  comma  1,  lettera  d),  le   operazioni   di
          conferimento non concorrono in  alcun  caso  a  formare  il
          reddito imponibile del soggetto  conferente  e  i  relativi
          atti sono soggetti alle imposte di registro,  ipotecarie  e
          catastali nella misura fissa di  euro  51,64  per  ciascuna
          imposta; a dette  operazioni  si  applicano,  agli  effetti
          dell'imposta sull'incremento di valore degli  immobili,  le
          disposizioni di cui  all'art.  3,  secondo  comma,  secondo
          periodo, e 6, settimo comma,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  643,  e  successive
          modificazioni. 
              4. L'attivita' di vigilanza sulle forme  pensionistiche
          di cui al comma 1 e' svolta dalla COVIP  secondo  piani  di
          attivita' differenziati temporalmente anche con riferimento
          alle modalita' di controllo e alle diverse categorie  delle
          predette  forme  pensionistiche.  La  COVIP  riferisce   al
          riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
          al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche
          di cui al comma 1, successivamente alla data del 28  aprile
          1993, si applicano le disposizioni stabilite  dal  presente
          decreto legislativo e, per quelli di cui all'art. 2,  comma
          1, lettera a),  non  possono  essere  previste  prestazioni
          definite volte ad assicurare  una  prestazione  determinata
          con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del
          trattamento pensionistico obbligatorio. 
              6.  L'accesso  alle  prestazioni   per   anzianita'   e
          vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di  cui  al
          comma  1,  che   garantiscono   prestazioni   definite   ad
          integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, e'
          subordinato alla liquidazione del predetto trattamento. 
              6-bis. Le  forme  pensionistiche  di  cui  al  comma  1
          istituite all'interno di enti o societa' diversi da  quelli
          sottoposti, direttamente o in quanto facenti  parte  di  un
          gruppo, a vigilanza in base alle  disposizioni  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che risultino rivolte
          a  soli  pensionati,  devono  presentare  alla  COVIP,  con
          cadenza triennale, documentazione idonea  a  dimostrare  la
          sussistenza delle condizioni necessarie  ad  assicurare  la
          continuita' nell'erogazione  delle  prestazioni.  La  COVIP
          verifica la sussistenza delle predette condizioni. 
              7. Le forme pensionistiche di cui al comma  1,  gestite
          in via prevalente secondo  il  sistema  tecnico-finanziario
          della ripartizione e con squilibri  finanziari,  che  siano
          gia' state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali con il quale e'  stata  accertata
          una  situazione   di   squilibrio   finanziario   derivante
          dall'applicazione del  previgente  decreto  legislativo  21
          aprile 1993, n.  124,  possono  deliberare  di  continuare,
          sotto la propria responsabilita', a derogare agli  articoli
          8  e  11.  Ai  relativi  contributi  versati  continua   ad
          applicarsi, anche per  gli  iscritti  successivamente  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
          il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti. 
              8. Le forme pensionistiche di cui al  comma  7  debbono
          presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro
          e delle politiche  sociali  il  bilancio  tecnico,  nonche'
          documentazione  idonea  a  dimostrare  il  permanere  della
          situazione finanziaria di cui al precedente  comma  7;  con
          cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli
          iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle
          prestazioni, nonche' al patrimonio investito, determini  le
          condizioni   necessarie    ad    assicurare    l'equilibrio
          finanziario della gestione ed il  progressivo  allineamento
          alle norme generali del presente decreto. Il  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  previo  parere  della
          COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni. 
              9. Le deliberazioni assembleari delle forme di  cui  al
          comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le
          procedure previste dai rispettivi  statuti,  anche  con  il
          metodo referendario, non intendendosi applicabili  ad  esse
          le modalita' di presenza previste dagli articoli  20  e  21
          del codice civile».