Art. 7 
 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      21 novembre 2007, n. 231 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
  «g-bis) "Autorita' di vigilanza europee" indica: 
  1) "ABE": Autorita' bancaria  europea,  istituita  con  regolamento
(UE) n. 1093/2010; 
  2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e  delle  pensioni
aziendali  e  professionali,  istituita  con  regolamento   (UE)   n.
1094/2010; 
  3) "AESFEM": Autorita' europea degli  strumenti  finanziari  e  dei
mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;». 
  2. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «2-bis. Le autorita' di  vigilanza  di  settore  cooperano  con  le
Autorita' di vigilanza europee e  forniscono  tutte  le  informazioni
necessarie all'espletamento dei loro compiti.». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'art. 1 del citato  decreto  legislativo
          21 novembre 2007, n.  231,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo l'espressione: 
              a) "codice in materia di protezione dei dati personali"
          indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
              b) "Consob" indica  la  Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa; 
              c) "CAP" indica  il  decreto  legislativo  7  settembre
          2005,  n.  209,  recante  il  codice  delle   assicurazioni
          private; 
              d) "DIA" indica la Direzione investigativa antimafia; 
              e)  "direttiva"  indica  la  direttiva  2005/60/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 
              f)  "GAFI"  indica  il  Gruppo  di  azione  finanziaria
          internazionale; 
              g) "ISVAP" indica l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo; 
              g-bis) "Autorita' di vigilanza europee" indica: 
              1) "ABE": Autorita'  bancaria  europea,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
              2) "AEAP":  Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
              3)  "AESFEM":   Autorita'   europea   degli   strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
              h)  "Stato  comunitario"   indica   lo   Stato   membro
          dell'Unione europea; 
              i)  "Stato  extracomunitario"  indica  lo   Stato   non
          appartenente all'Unione europea; 
              l) "TUB" indica il testo unico delle leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385; 
              m)  "TUF"  indica  il  testo  unico   in   materia   di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58; 
              n)  "TULPS"  indica  il  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773; 
              o) "TUV" indica il testo unico delle norme  in  materia
          valutaria,  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. 
              2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
              a) "amministrazioni interessate":  le  autorita'  e  le
          amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni
          o licenze, alla ricezione  delle  dichiarazioni  di  inizio
          attivita' di cui  all'art.  10,  comma  2,  lettera  e),  e
          all'art. 14 o che  esercitano  la  vigilanza  sui  soggetti
          indicati negli articoli 12, comma 1, lettere a) e c), e 13,
          comma 1, lettera b); 
              b) "archivio unico informatico": un archivio, formato e
          gestito a mezzo di  sistemi  informatici,  nel  quale  sono
          conservate  in  modo  accentrato  tutte   le   informazioni
          acquisite    nell'adempimento     degli     obblighi     di
          identificazione  e  registrazione,   secondo   i   principi
          previsti nel presente decreto; 
              c) "autorita' di vigilanza di  settore":  le  autorita'
          preposte, ai sensi della normativa vigente, alla  vigilanza
          o al controllo dei  soggetti  indicati  agli  articoli  10,
          comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), 11 e  13,  comma
          1, lettera a); 
              d) "banca di comodo": una banca, o un ente  che  svolge
          attivita' equivalenti, costituita in un Paese in cui non ha
          alcuna presenza fisica,  che  consenta  di  esercitare  una
          direzione e una gestione effettive e che non sia  collegata
          ad alcun gruppo finanziario regolamentato; 
              e)  «cliente»:  il  soggetto  che   instaura   rapporti
          continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati
          agli articoli 11 e  14,  ovvero  il  soggetto  al  quale  i
          destinatari indicati agli articoli  12  e  13  rendono  una
          prestazione professionale in seguito al conferimento di  un
          incarico; 
              e-bis) "conti correnti di corrispondenza": conti tenuti
          dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale,  per  il
          regolamento dei servizi interbancari (rimesse  di  effetti,
          assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri  di
          fondi, rimesse documentate e altre operazioni); 
              f)  "conti   di   passaggio":   rapporti   bancari   di
          corrispondenza    transfrontalieri,    intrattenuti     tra
          intermediari   finanziari,   utilizzati   per    effettuare
          operazioni in nome proprio e per conto della clientela; 
              g) "dati identificativi": il  nome  e  il  cognome,  il
          luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice  fiscale
          e gli estremi del documento di identificazione o, nel  caso
          di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la
          sede  legale  e  il  codice  fiscale  o,  per  le   persone
          giuridiche, la partita IVA; 
              h)  "insediamento  fisico":  un  luogo  destinato  allo
          svolgimento  dell'attivita'  di   istituto,   con   stabile
          indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in
          un Paese nel quale il soggetto e' autorizzato a svolgere la
          propria attivita'. In tale luogo il soggetto deve impiegare
          una o piu' persone a tempo pieno, deve  mantenere  evidenze
          relative all'attivita'  svolta,  deve  essere  soggetto  ai
          controlli  effettuati  dall'autorita'  che  ha   rilasciato
          l'autorizzazione a operare; 
              i)  "mezzi  di  pagamento":  il  denaro  contante,  gli
          assegni bancari e postali,  gli  assegni  circolari  e  gli
          altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i  vaglia
          postali, gli ordini di accreditamento o  di  pagamento,  le
          carte di credito e le altre carte di pagamento, le  polizze
          assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro
          strumento  a  disposizione  che  permetta  di   trasferire,
          movimentare o acquisire, anche per via  telematica,  fondi,
          valori o disponibilita' finanziarie; 
              l) "operazione": la trasmissione o la movimentazione di
          mezzi di pagamento; per i  soggetti  di  cui  all'art.  12,
          un'attivita' determinata o determinabile, finalizzata a  un
          obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo
          della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite
          una prestazione professionale; 
              m)  "operazione  frazionata":  un'operazione   unitaria
          sotto il profilo economico, di valore pari o  superiore  ai
          limiti stabiliti dal  presente  decreto,  posta  in  essere
          attraverso  piu'  operazioni,  singolarmente  inferiori  ai
          predetti limiti, effettuate in momenti  diversi  ed  in  un
          circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma
          restando la sussistenza dell'operazione  frazionata  quando
          ricorrano elementi per ritenerla tale; 
              [n) "operazioni collegate":  operazioni  che,  pur  non
          costituendo esecuzione di un medesimo contratto,  sono  tra
          loro connesse per il soggetto che le  esegue,  l'oggetto  o
          per lo scopo cui sono dirette;]; 
              o) "persone politicamente esposte": le persone  fisiche
          residenti  in   altri   Stati   comunitari   o   in   Stati
          extracomunitari, che occupano o hanno  occupato  importanti
          cariche pubbliche,  nonche'  i  loro  familiari  diretti  o
          coloro con i quali tali persone intrattengono  notoriamente
          stretti legami, individuate sulla base dei criteri  di  cui
          all'allegato tecnico al presente decreto; 
              p) "prestatori di servizi relativi a societa' e trust":
          ogni persona fisica o  giuridica  che  fornisca,  a  titolo
          professionale, uno dei servizi seguenti a terzi: 
              1) costituire societa' o altre persone giuridiche; 
              2)   occupare   la   funzione   di   dirigente   o   di
          amministratore di una societa', di socio di un'associazione
          o una funzione  analoga  nei  confronti  di  altre  persone
          giuridiche o provvedere affinche' un'altra  persona  occupi
          tale funzione; 
              3) fornire una sede legale, un  indirizzo  commerciale,
          amministrativo o postale e altri  servizi  connessi  a  una
          societa',  un'associazione  o   qualsiasi   altra   entita'
          giuridica; 
              4) occupare la  funzione  di  fiduciario  in  un  trust
          espresso o in un soggetto giuridico  analogo  o  provvedere
          affinche' un'altra persona occupi tale funzione; 
              5)  esercitare  il  ruolo  d'azionista  per  conto   di
          un'altra persona o provvedere  affinche'  un'altra  persona
          occupi tale funzione, purche' non si tratti di una societa'
          ammessa alla  quotazione  su  un  mercato  regolamentato  e
          sottoposta a obblighi di comunicazione  conformemente  alla
          normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti; 
              q)     "prestazione     professionale":     prestazione
          professionale o  commerciale  correlata  con  le  attivita'
          svolte dai soggetti indicati agli articoli  12,  13  e  14,
          della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avra'
          una certa durata; 
              r) "pubblica amministrazione": tutte le amministrazioni
          dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di  ogni
          ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende  e  le
          amministrazioni dello  Stato  a  ordinamento  autonomo,  le
          regioni, le province, i comuni, le comunita' montane e loro
          consorzi e associazioni, le istituzioni  universitarie,  le
          amministrazioni,  le  aziende  e  gli  enti  del   servizio
          sanitario  nazionale  e  le  agenzie  di  cui  al   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   300,   e   successive
          modificazioni; 
              s)  "rapporto   continuativo":   rapporto   di   durata
          rientrante nell'esercizio dell'attivita'  di  istituto  dei
          soggetti  indicati  all'art.  11  che  dia  luogo  a   piu'
          operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi
          di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione; 
              t) "registro della clientela": un registro cartaceo nel
          quale sono conservati i dati  identificativi  di  cui  alla
          lettera  g),  acquisiti  nell'adempimento  dell'obbligo  di
          identificazione secondo le modalita' previste nel  presente
          decreto; 
              u) "titolare effettivo": la persona  fisica  per  conto
          della quale e'  realizzata  un'operazione  o  un'attivita',
          ovvero, nel caso di entita'  giuridica,  la  persona  o  le
          persone  fisiche  che,  in  ultima  istanza,  possiedono  o
          controllano tale entita', ovvero ne  risultano  beneficiari
          secondo i criteri di cui all'allegato tecnico  al  presente
          decreto; 
              v)  "titolo  al  portatore":  titolo  di  credito   che
          legittima il possessore all'esercizio del diritto  in  esso
          menzionato  in  base  alla  mera  presentazione  e  il  cui
          trasferimento si opera con la consegna del titolo; 
              z) "UIF": l'unita' di informazione finanziaria cioe' la
          struttura nazionale incaricata  di  ricevere  dai  soggetti
          obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare  e  di
          comunicare alle autorita' competenti  le  informazioni  che
          riguardano ipotesi di riciclaggio o  di  finanziamento  del
          terrorismo». 
              - Il testo dell'art. 7 del citato  decreto  legislativo
          21 novembre 2007, n.  231,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 7 (Autorita' di vigilanza di settore).  -  1.  Le
          Autorita'  di  vigilanza  di  settore   sovraintendono   al
          rispetto degli obblighi stabiliti dal presente  decreto  da
          parte  dei  soggetti  rispettivamente   vigilati   con   le
          modalita' di cui all'art. 53. I soggetti  di  cui  all'art.
          13, comma  1,  lettera  a),  che  siano  contemporaneamente
          iscritti anche al  Registro  dei  revisori,  sono  vigilati
          dalla Consob. 
              2. Nel  rispetto  delle  finalita'  e  nell'ambito  dei
          poteri regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti di
          settore, le Autorita' di vigilanza, d'intesa tra  di  loro,
          emanano disposizioni  circa  le  modalita'  di  adempimento
          degli  obblighi   di   adeguata   verifica   del   cliente,
          l'organizzazione,  la  registrazione,  le  procedure  e   i
          controlli  interni  volti  a  prevenire  l'utilizzo   degli
          intermediari e degli altri soggetti che svolgono  attivita'
          finanziaria  di  cui  all'art.  11  e  di  quelli  previsti
          dall'art. 13, comma 1, lettera a), a fini di riciclaggio  o
          di finanziamento del terrorismo.  Per  i  soggetti  di  cui
          all'art.  13,  comma  1,  lettera  a),   contemporaneamente
          iscritti al registro dei revisori, tali  disposizioni  sono
          emanate dalla Consob. Per i soggetti di  cui  all'art.  11,
          comma 2, lettera a), tali disposizioni sono  emanate  dalla
          Banca d'Italia. 
              2-bis. Le autorita' di vigilanza di  settore  cooperano
          con le Autorita' di vigilanza europee e forniscono tutte le
          informazioni necessarie all'espletamento dei loro compiti».