2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti Finanziari, la remunerazione degli strumenti finanziari gia' emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il periodo decorrente dal 1º gennaio 2012 fino alla data di riscatto, e' calcolata secondo le condizioni di remunerazione previste per i Nuovi Strumenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 23-decies e del decreto ministeriale di cui all'articolo 23-duodecies. La remunerazione e' corrisposta alla prima data di pagamento degli interessi prevista per i Nuovi Strumenti Finanziari. Art. 23-octies. (Conformita' con la disciplina degli aiuti di Stato). - 1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e' consentita solo a seguito dell'acquisizione della decisione della Commissione europea sulla compatibilita' delle misure previste nel presente decreto con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria. 2. In caso di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero, l'Emittente svolge la propria attivita' in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi. 3. L'Emittente e' tenuto a presentare un piano di ristrutturazione (il "Piano") conforme alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per quanto attiene alle strategie commerciali e di espansione, alle politiche di distribuzione degli utili e ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono presentati alla Commissione europea ai sensi del paragrafo 14 della comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02. 4. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente non puo' acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione, salvo che l'acquisizione sia funzionale all'attuazione del Piano e sia compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente e' vincolato al contenimento della componente variabile delle remunerazioni, ivi inclusi bonus monetari e stock options, accordate o pagate ai componenti del consiglio di amministrazione, al direttore generale e agli altri dirigenti che possono assumere rischi rilevanti per la banca, in modo da assicurarne l'effettivo collegamento con i risultati aziendali, con i rischi cui la banca e' esposta e con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione. In caso di inosservanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, secondo la procedura prevista dall'articolo 145 dello stesso decreto legislativo. 5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzi una perdita di esercizio non sono corrisposti interessi sugli altri strumenti finanziari subordinati il cui contratto preveda la facolta' per la banca emittente di non corrispondere la remunerazione in caso di andamenti negativi della gestione. Art. 23-novies. (Procedura). - 1. L'Emittente, se intende emettere Nuovi Strumenti Finanziari, trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia, almeno trenta giorni prima della data di sottoscrizione prevista, una richiesta che include: a) la delibera del consiglio di amministrazione; b) l'importo della sottoscrizione richiesta; c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario emesso; d) la data di sottoscrizione prevista; e) il Piano di cui all'articolo 23-octies, comma 3. 2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, la Banca d'Italia valuta: a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche alla conformita' del Piano alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 23-octies e dalle disposizioni di vigilanza; b) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica dell'Emittente; c) il profilo di rischio dell'Emittente; d) le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari, la loro conformita' al presente decreto e al decreto previsto dall'articolo 23-duodecies, la loro computabilita' nel patrimonio di vigilanza; e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine del conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 23-sexies, comma 1. 3. La Banca d'Italia puo' chiedere all'Emittente chiarimenti, integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 2 e' sospeso. Le valutazioni di cui al comma 2 sono comunicate all'Emittente e al Ministero. 4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero e' effettuata, per l'ammontare di cui al comma 2, lettera e), comunicato dalla Banca d'Italia, sulla base della positiva valutazione da parte della stessa degli elementi di cui al comma 2. 5. Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti Finanziari dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 23-undecies. 6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e' approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Art. 23-decies. (Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari). - 1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile e sono convertibili in azioni ordinarie a richiesta dell'Emittente. L'esercizio della facolta' di conversione e' sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. 2. E' prevista a favore dell'Emittente la facolta' di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facolta' di rimborso o riscatto sia autorizzato dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilita' dell'Emittente e del relativo gruppo bancario. 3. Il pagamento degli interessi sui Nuovi Strumenti Finanziari dipende dalla disponibilita' di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. La delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili e' vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti Finanziari. 4. Se gli interessi non sono corrisposti, per assenza o incapienza degli utili distribuibili, l'Emittente assegna al Ministero azioni ordinarie di nuova emissione per una quota del patrimonio netto corrispondente all'importo della cedola non corrisposta. Il relativo aumento di capitale, o, comunque, l'emissione delle azioni e la conseguente modifica nello statuto dell'indicazione del numero di azioni ordinarie sono deliberati dal consiglio di amministrazione. 5. All'assunzione di partecipazioni azionarie nell'Emittente da parte del Ministero conseguente alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari non si applicano: a) le disposizioni di cui ai capi III e IV del titolo II del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385; b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie. 6. Il consiglio di amministrazione dell'Emittente delibera in merito all'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari. 7. Con il decreto di cui all'articolo 23-duodecies sono specificate le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari individuate dal presente decreto e definite le ulteriori caratteristiche degli stessi. Art. 23-undecies. (Risorse finanziarie). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante: a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche' di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali; b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa; c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonche' di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo; d) emissione di titoli del debito pubblico. 2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione di bilancio, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto puo' essere comunque adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di bilancio sono comunicati alla Corte dei conti. Art. 23-duodecies (Disposizioni di attuazione). - 1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente titolo ed il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari. Il prospetto disciplina la remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e conversione nonche' ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze riesamina le misure previste dal presente titolo secondo quanto previsto dalle comunicazioni della Commissione europea. 2-bis. Per garantire la maggiore efficienza operativa, ai fini della contribuzione alla sottoscrizione del capitale per la partecipazione al Meccanismo europeo di stabilita' (MES), mediante i versamenti stabiliti dagli articoli 9 e 41 del Trattato che istituisce il medesimo Meccanismo, sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con decreti di emissione che destinano tutto o parte del netto ricavo a tale finalita'». All'articolo 24, comma 1, dopo le parole: «3, comma 16,» sono inserite le seguenti: «3-bis, comma 6,». Dopo l'articolo 24, e' inserito il seguente: «Art. 24-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Fermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'azione di risanamento cosi' come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano alle predette regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale». All'Allegato 1, alla voce: «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», nella colonna relativa al 2012, la cifra: «4,0» e' sostituita dalla seguente: «24,0»; nella medesima colonna, il totale relativo al 2012 e' sostituito dal seguente: «141,1». L'Allegato 2 e' sostituito dal seguente: «Allegato 2 (articolo 7, comma 12) RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI DA REALIZZARE CON LA LEGGE DI STABILITA' (MILIONI DI EURO) --------------------------------------------------------------------- | Saldo netto da | Indebitamento netto | finanziare | --------------------------------------------------------------------- MINISTERI | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 --------------------------------------------------------------------- Ministero | | | | | | dell'economia | 715,5 | 662,3 | 541,5 | 615,3 | 662,3 | 541,5 e delle finanze | | | | | | --------------------------------------------------------------------- Ministero dello | | | | | | sviluppo economico | 52,8 | 37,2 | - | 45,4 | 37,2 | - --------------------------------------------------------------------- Ministero del lavoro | | | | | | e delle politiche | 48,4 | 46,1 | 51,5 | 41,6 | 46,1 | 51,5 sociali | | | | | | --------------------------------------------------------------------- Ministero della | | | | | | giustizia | 149,0 | 122,6 | 127,5 | 128,2 | 122,6 | 127,5 --------------------------------------------------------------------- Ministero degli | | | | | | affari esteri | 26,8 | 21,5 | 25,9 | 23,0 | 21,5 | 25,9 --------------------------------------------------------------------- Ministero | | | | | | dell'istruzione, | 182,9 | 172,7 | 236,7 | 157,3 | 172,7 | 236,7 dell'universita' | | | | | | e della ricerca | | | | | | --------------------------------------------------------------------- Ministero | | | | | | dell'interno | - | - | - | - | - | - --------------------------------------------------------------------- Ministero | | | | | | dell'ambiente e | 23,0 | 21,0 | 31,0 | 19,8 | 21,0 | 31,0 della tutela del | | | | | | territorio e del mare| | | | | | --------------------------------------------------------------------- Ministero delle | | | | | | infrastrutture | 207,0 | 193,5 | 209,2 | 178,0 | 193,5 | 209,2 e dei trasporti | | | | | | --------------------------------------------------------------------- Ministero della | | | | | | difesa | 236,1 | 176,4 | 269,5 | 203,0 | 176,4 | 269,5 --------------------------------------------------------------------- Ministero delle | | | | | | politiche agricole | 15,8 | 8,5 | 10,4 | 13,6 | 8,5 | 10,4 alimentari e | | | | | | forestali | | | | | | --------------------------------------------------------------------- Ministero per i beni | | | | | | e le attivita' | 55,6 | 51,4 | 66,7 | 47,8 | 51,4 | 66,7 culturali | | | | | | --------------------------------------------------------------------- Ministero della | | | | | | salute | 64,3 | 61,3 | 79,5 | 55,3 | 61,3 | 79,5 --------------------------------------------------------------------- TOTALE |1.777,3|1.574,5|1.649,5|1.528,5|1.574,5|1.649,5 --------------------------------------------------------------------- ». All'Allegato 3, sono soppresse tutte le voci e le corrispondenti cifre relative al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ad eccezione della voce: «Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione - Invalsi»; e' aggiunta, in fine, la seguente Tabella: «Tabella (articolo 16, commi 12-bis e 12-ter) --------------------------------------------------------------------- (dati in migliaia di euro) --------------------------------------------------------------------- ABRUZZO | 17.668 --------------------------------------------------------------------- BASILICATA | 16.158 --------------------------------------------------------------------- CALABRIA | 32.409 --------------------------------------------------------------------- CAMPANIA | 58.822 --------------------------------------------------------------------- EMILIA-ROMAGNA | 41.943 --------------------------------------------------------------------- LAZIO | 79.327 --------------------------------------------------------------------- LIGURIA | 16.240 --------------------------------------------------------------------- LOMBARDIA | 83.353 --------------------------------------------------------------------- MARCHE | 17.206 --------------------------------------------------------------------- MOLISE | 8.278 --------------------------------------------------------------------- PIEMONTE | 46.889 --------------------------------------------------------------------- PUGLIA | 43.655 --------------------------------------------------------------------- SARDEGNA | 82.319 --------------------------------------------------------------------- SICILIA | 171.508 --------------------------------------------------------------------- TOSCANA | 40.985 --------------------------------------------------------------------- UMBRIA | 14.225 --------------------------------------------------------------------- VENETO | 29.015 --------------------------------------------------------------------- TOTALE | 800.000 --------------------------------------------------------------------- ». Nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario».