(Allegato) (parte 2)
    2. In  caso  di  emissione  di  Nuovi  Strumenti  Finanziari,  la
remunerazione degli strumenti finanziari gia' emessi dall'Emittente e
sottoscritti  dal   Ministero   ai   sensi   dell'articolo   12   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  per  il  periodo
decorrente dal 1º  gennaio  2012  fino  alla  data  di  riscatto,  e'
calcolata secondo le condizioni di remunerazione previste per i Nuovi
Strumenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 23-decies e del  decreto
ministeriale di cui all'articolo 23-duodecies.  La  remunerazione  e'
corrisposta alla prima data di pagamento degli interessi prevista per
i Nuovi Strumenti Finanziari. 
    Art. 23-octies. (Conformita' con la  disciplina  degli  aiuti  di
Stato). - 1. La sottoscrizione  dei  Nuovi  Strumenti  Finanziari  e'
consentita solo a seguito  dell'acquisizione  della  decisione  della
Commissione europea sulla compatibilita' delle  misure  previste  nel
presente decreto con  il  quadro  normativo  dell'Unione  europea  in
materia di aiuti di Stato applicabile alle misure  di  sostegno  alle
banche nel contesto della crisi finanziaria. 
    2. In caso di sottoscrizione dei Nuovi  Strumenti  Finanziari  da
parte del Ministero, l'Emittente svolge la propria attivita' in  modo
da non abusare del sostegno ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi. 
    3.   L'Emittente   e'   tenuto   a   presentare   un   piano   di
ristrutturazione (il "Piano") conforme alle disposizioni  europee  in
materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea,  anche  per  quanto  attiene  alle
strategie  commerciali   e   di   espansione,   alle   politiche   di
distribuzione  degli  utili  e  ai  meccanismi  di  remunerazione   e
incentivazione. Il Piano e le  sue  eventuali  successive  variazioni
sono presentati alla Commissione europea ai sensi  del  paragrafo  14
della comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02. 
    4.  Per  il  tempo  necessario  all'attuazione   del   Piano   di
ristrutturazione, l'Emittente  non  puo'  acquisire,  direttamente  o
indirettamente,  nuove  partecipazioni  in  banche,  in  intermediari
finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione,  salvo
che l'acquisizione sia funzionale  all'attuazione  del  Piano  e  sia
compatibile con la normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato.
Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione,
l'Emittente e' vincolato al contenimento della  componente  variabile
delle remunerazioni, ivi inclusi  bonus  monetari  e  stock  options,
accordate o pagate ai componenti del consiglio di amministrazione, al
direttore generale e agli altri dirigenti che possono assumere rischi
rilevanti  per  la  banca,  in  modo   da   assicurarne   l'effettivo
collegamento con i risultati aziendali, con i rischi cui la banca  e'
esposta  e  con  l'esigenza  di   mantenere   adeguati   livelli   di
patrimonializzazione. In caso di inosservanza, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, commi  1  e  2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre  1993,  n.
385, secondo la procedura prevista  dall'articolo  145  dello  stesso
decreto legislativo. 
    5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzi una perdita  di
esercizio  non  sono  corrisposti  interessi  sugli  altri  strumenti
finanziari subordinati il cui contratto preveda la  facolta'  per  la
banca emittente di non corrispondere  la  remunerazione  in  caso  di
andamenti negativi della gestione. 
    Art.  23-novies.  (Procedura).  -  1.  L'Emittente,  se   intende
emettere Nuovi Strumenti Finanziari, trasmette al  Ministero  e  alla
Banca  d'Italia,  almeno  trenta   giorni   prima   della   data   di
sottoscrizione prevista, una richiesta che include: 
      a) la delibera del consiglio di amministrazione; 
      b) l'importo della sottoscrizione richiesta; 
      c)  il  valore  nominale   iniziale   di   ciascuno   strumento
finanziario emesso; 
      d) la data di sottoscrizione prevista; 
      e) il Piano di cui all'articolo 23-octies, comma 3. 
    2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente
comma, la Banca d'Italia valuta: 
      a)  l'adeguatezza  del  Piano,  avendo  riguardo   anche   alla
conformita' del Piano alla normativa europea in materia di  aiuti  di
Stato,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  23-octies  e  dalle
disposizioni di vigilanza; 
      b)   l'adeguatezza   patrimoniale   attuale    e    prospettica
dell'Emittente; 
    c) il profilo di rischio dell'Emittente; 
    d) le caratteristiche dei Nuovi  Strumenti  Finanziari,  la  loro
conformita' al presente decreto e al decreto  previsto  dall'articolo
23-duodecies, la loro computabilita' nel patrimonio di vigilanza; 
    e)  l'ammontare  dei  Nuovi  Strumenti  Finanziari  al  fine  del
conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 23-sexies, comma 1. 
    3. La Banca d'Italia  puo'  chiedere  all'Emittente  chiarimenti,
integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il  termine  di
cui al comma 2 e' sospeso. Le valutazioni di  cui  al  comma  2  sono
comunicate all'Emittente e al Ministero. 
    4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte  del
Ministero e' effettuata, per l'ammontare di cui al comma  2,  lettera
e), comunicato  dalla  Banca  d'Italia,  sulla  base  della  positiva
valutazione da parte della stessa degli elementi di cui al comma 2. 
    5. Il Ministero sottoscrive i  Nuovi  Strumenti  Finanziari  dopo
l'entrata in vigore del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri di cui all'articolo 23-undecies. 
    6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e'  approvata
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
    Art. 23-decies. (Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari).
- 1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono  privi  dei  diritti  indicati
nell'articolo 2351 del codice civile e sono  convertibili  in  azioni
ordinarie a richiesta dell'Emittente. L'esercizio della  facolta'  di
conversione e' sospensivamente  condizionato  alla  deliberazione  in
ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine  le  deliberazioni
previste dall'articolo 2441,  quinto  comma,  e  dall'articolo  2443,
secondo  comma,  del  codice  civile  sono  assunte  con  le   stesse
maggioranze previste per le  deliberazioni  di  aumento  di  capitale
dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. 
    2. E' prevista a favore dell'Emittente la facolta' di rimborso  o
riscatto, a condizione che l'esercizio della facolta' di  rimborso  o
riscatto sia autorizzato dalla Banca d'Italia, avendo  riguardo  alle
condizioni  finanziarie  e  di  solvibilita'  dell'Emittente  e   del
relativo gruppo bancario. 
    3. Il pagamento degli interessi sui  Nuovi  Strumenti  Finanziari
dipende  dalla  disponibilita'  di  utili  distribuibili   ai   sensi
dell'articolo 2433 del  codice  civile.  La  delibera  con  la  quale
l'assemblea decide sulla destinazione degli  utili  e'  vincolata  al
rispetto  delle  condizioni  di  remunerazione  dei  Nuovi  Strumenti
Finanziari. 
    4.  Se  gli  interessi  non  sono  corrisposti,  per  assenza   o
incapienza  degli  utili  distribuibili,   l'Emittente   assegna   al
Ministero azioni ordinarie di  nuova  emissione  per  una  quota  del
patrimonio  netto  corrispondente  all'importo   della   cedola   non
corrisposta.  Il  relativo  aumento   di   capitale,   o,   comunque,
l'emissione delle azioni e  la  conseguente  modifica  nello  statuto
dell'indicazione del numero di azioni ordinarie sono  deliberati  dal
consiglio di amministrazione. 
    5. All'assunzione di partecipazioni azionarie  nell'Emittente  da
parte  del  Ministero  conseguente  alla  sottoscrizione  dei   Nuovi
Strumenti Finanziari non si applicano: 
    a) le disposizioni di cui ai capi III e  IV  del  titolo  II  del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385; 
    b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109,  comma  1,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
    c)  eventuali  limiti   di   possesso   azionario   previsti   da
disposizioni legislative o statutarie. 
    6. Il consiglio di  amministrazione  dell'Emittente  delibera  in
merito all'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari. 
    7.  Con  il  decreto  di  cui  all'articolo   23-duodecies   sono
specificate  le  caratteristiche  dei  Nuovi   Strumenti   Finanziari
individuate  dal   presente   decreto   e   definite   le   ulteriori
caratteristiche degli stessi. 
    Art. 23-undecies. (Risorse finanziarie). -  1.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie
per finanziare la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti  Finanziari.  Le
predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   sono
individuate mediante: 
      a)   riduzione   lineare   delle   dotazioni   finanziarie,   a
legislazione vigente, delle missioni di spesa di  ciascun  Ministero,
con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse
a stipendi, assegni, pensioni e altre spese  fisse;  alle  spese  per
interessi;  alle  poste  correttive  e  compensative  delle  entrate,
comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti  a
favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del  fondo
ordinario delle universita'; delle risorse  destinate  alla  ricerca;
delle risorse destinate  al  finanziamento  del  5  per  mille  delle
imposte  sui  redditi  delle  persone  fisiche;  nonche'  di   quelle
dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da  accordi
internazionali; 
      b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa; 
      c)  utilizzo  temporaneo  mediante  versamento  in  entrata  di
disponibilita' esistenti  sulle  contabilita'  speciali  nonche'  sui
conti di tesoreria intestati ad  amministrazioni  pubbliche  ed  enti
pubblici  nazionali  con  esclusione   di   quelli   intestati   alle
Amministrazioni territoriali, nonche' di quelli riguardanti i  flussi
finanziari  intercorrenti  con  l'Unione  europea   ed   i   connessi
cofinanziamenti  nazionali,  con   corrispondente   riduzione   delle
relative autorizzazioni di  spesa  e  contestuale  riassegnazione  al
predetto capitolo; 
      d) emissione di titoli del debito pubblico. 
    2. Lo schema  del  decreto  di  cui  al  comma  1,  corredato  di
relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione di  bilancio,
e'  trasmesso  alle  Camere  per  l'espressione  del   parere   delle
Commissioni competenti per i  profili  di  carattere  finanziario.  I
pareri  sono  espressi  entro   quindici   giorni   dalla   data   di
trasmissione.  Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  alle
condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette
nuovamente alle Camere lo schema di decreto, corredato dei  necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri  definitivi  delle
Commissioni competenti per i profili finanziari, da  esprimere  entro
dieci giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Decorsi  inutilmente  i
termini per l'espressione dei pareri, il decreto puo' essere comunque
adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di  bilancio
sono comunicati alla Corte dei conti. 
    Art. 23-duodecies (Disposizioni di attuazione). - 1. Con  decreto
di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottare entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabilite
le disposizioni di attuazione del presente titolo ed il prospetto dei
Nuovi Strumenti Finanziari. Il prospetto disciplina la remunerazione,
i casi  di  riscatto,  rimborso  e  conversione  nonche'  ogni  altro
elemento  necessario  alla  gestione  delle  fasi   successive   alla
sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. 
    2. Il Ministero dell'economia e delle finanze riesamina le misure
previste  dal  presente  titolo   secondo   quanto   previsto   dalle
comunicazioni della Commissione europea. 
    2-bis. Per garantire la maggiore efficienza  operativa,  ai  fini
della  contribuzione  alla  sottoscrizione  del   capitale   per   la
partecipazione al Meccanismo europeo di stabilita' (MES), mediante  i
versamenti  stabiliti  dagli  articoli  9  e  41  del  Trattato   che
istituisce il medesimo  Meccanismo,  sono  autorizzate  emissioni  di
titoli di Stato a medio-lungo termine, le  cui  caratteristiche  sono
stabilite con decreti di emissione che destinano tutto  o  parte  del
netto ricavo a tale finalita'». 
    All'articolo 24, comma 1, dopo le parole:  «3,  comma  16,»  sono
inserite le seguenti: «3-bis, comma 6,». 
    Dopo l'articolo 24, e' inserito il seguente: 
    «Art. 24-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Fermo  restando  il
contributo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano  all'azione  di  risanamento  cosi'   come
determinata dagli articoli 15 e 16,  comma  3,  le  disposizioni  del
presente decreto  si  applicano  alle  predette  regioni  e  province
autonome  secondo  le  procedure  previste  dai  rispettivi   statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con  riferimento
agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le  funzioni
in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali  dei
predetti  enti  territoriali  e  agli  altri  enti  o  organismi   ad
ordinamento regionale o provinciale». 
    All'Allegato   1,   alla   voce:   «Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», nella colonna relativa al 2012, la
cifra: «4,0» e' sostituita dalla  seguente:  «24,0»;  nella  medesima
colonna, il totale relativo  al  2012  e'  sostituito  dal  seguente:
«141,1». 
    L'Allegato 2 e' sostituito dal seguente: 
 
 
                                                          «Allegato 2 
                                               (articolo 7, comma 12) 
 
           RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI DA REALIZZARE 
                     CON LA LEGGE DI STABILITA' 
                          (MILIONI DI EURO) 
    

---------------------------------------------------------------------
                     |    Saldo netto da     |  Indebitamento netto
                     |      finanziare       |
---------------------------------------------------------------------
      MINISTERI      |  2013 | 2014  | 2015  | 2013  | 2014  | 2015
---------------------------------------------------------------------
Ministero            |       |       |       |       |       |
dell'economia        | 715,5 | 662,3 | 541,5 | 615,3 | 662,3 | 541,5
e delle finanze      |       |       |       |       |       |
---------------------------------------------------------------------
Ministero dello      |       |       |       |       |       |
sviluppo economico   |  52,8 |  37,2 |    -  |  45,4 |  37,2 |    -
---------------------------------------------------------------------
Ministero del lavoro |       |       |       |       |       |
e delle politiche    |  48,4 |  46,1 |  51,5 |  41,6 |  46,1 |  51,5
sociali              |       |       |       |       |       |
---------------------------------------------------------------------
Ministero della      |       |       |       |       |       |
giustizia            | 149,0 | 122,6 | 127,5 | 128,2 | 122,6 | 127,5
---------------------------------------------------------------------
Ministero degli      |       |       |       |       |       |
affari esteri        |  26,8 |  21,5 |  25,9 |  23,0 |  21,5 |  25,9
---------------------------------------------------------------------
Ministero            |       |       |       |       |       |
dell'istruzione,     | 182,9 | 172,7 | 236,7 | 157,3 | 172,7 | 236,7
dell'universita'      |       |       |       |       |       |
e della ricerca      |       |       |       |       |       |
---------------------------------------------------------------------
Ministero            |       |       |       |       |       |
dell'interno         |    -  |    -  |    -  |    -  |    -  |    -
---------------------------------------------------------------------
Ministero            |       |       |       |       |       |
dell'ambiente e      |  23,0 |  21,0 |  31,0 |  19,8 |  21,0 |  31,0
della tutela del     |       |       |       |       |       |
territorio e del mare|       |       |       |       |       |
---------------------------------------------------------------------
Ministero delle      |       |       |       |       |       |
infrastrutture       | 207,0 | 193,5 | 209,2 | 178,0 | 193,5 | 209,2
e dei trasporti      |       |       |       |       |       |
---------------------------------------------------------------------
Ministero della      |       |       |       |       |       |
difesa               | 236,1 | 176,4 | 269,5 | 203,0 | 176,4 | 269,5
---------------------------------------------------------------------
Ministero delle      |       |       |       |       |       |
politiche agricole   |  15,8 |   8,5 |  10,4 |  13,6 |   8,5 |  10,4
alimentari e         |       |       |       |       |       |
forestali            |       |       |       |       |       |
---------------------------------------------------------------------
Ministero per i beni |       |       |       |       |       |
e le attivita'        |  55,6 |  51,4 |  66,7 |  47,8 |  51,4 |  66,7
culturali            |       |       |       |       |       |
---------------------------------------------------------------------
Ministero della      |       |       |       |       |       |
salute               |  64,3 |  61,3 |  79,5 |  55,3 |  61,3 |  79,5
---------------------------------------------------------------------
       TOTALE        |1.777,3|1.574,5|1.649,5|1.528,5|1.574,5|1.649,5
---------------------------------------------------------------------
».

    
    All'Allegato 3, sono soppresse tutte le voci e le  corrispondenti
cifre relative al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  ad  eccezione  della  voce:  «Istituto  nazionale  per   la
valutazione del sistema dell'istruzione - Invalsi»; 
    e' aggiunta, in fine, la seguente Tabella: 
 
 
                                                             «Tabella 
                                 (articolo 16, commi 12-bis e 12-ter) 
    

---------------------------------------------------------------------
                   (dati in migliaia di euro)
---------------------------------------------------------------------
ABRUZZO                         |             17.668
---------------------------------------------------------------------
BASILICATA                      |             16.158
---------------------------------------------------------------------
CALABRIA                        |             32.409
---------------------------------------------------------------------
CAMPANIA                        |             58.822
---------------------------------------------------------------------
EMILIA-ROMAGNA                  |             41.943
---------------------------------------------------------------------
LAZIO                           |             79.327
---------------------------------------------------------------------
LIGURIA                         |             16.240
---------------------------------------------------------------------
LOMBARDIA                       |             83.353
---------------------------------------------------------------------
MARCHE                          |             17.206
---------------------------------------------------------------------
MOLISE                          |              8.278
---------------------------------------------------------------------
PIEMONTE                        |             46.889
---------------------------------------------------------------------
PUGLIA                          |             43.655
---------------------------------------------------------------------
SARDEGNA                        |             82.319
---------------------------------------------------------------------
SICILIA                         |            171.508
---------------------------------------------------------------------
TOSCANA                         |             40.985
---------------------------------------------------------------------
UMBRIA                          |             14.225
---------------------------------------------------------------------
VENETO                          |             29.015
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TOTALE                          |            800.000
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».

    
    Nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «nonche'
misure  di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del  settore
bancario».