Art. 25 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento
dei compiti derivanti dal presente  decreto  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  2. Gli oneri relativi alle attivita' di cui all'articolo 12,  comma
2, sono a  carico  degli  operatori  interessati  in  base  al  costo
effettivo del servizio. 
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare,  della  salute  e  dell'economia  e  delle
finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sono determinate le tariffe di cui al comma 2 e le  relative
modalita' di versamento. Le suddette tariffe sono aggiornate ogni tre
anni.