Art. 26 
 
 
               Abrogazioni e disposizioni transitorie 
 
  1. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 27, 24, comma
3, e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23  aprile  2001,
n. 290, e successive modificazioni. 
  2. Fatti salvi gli effetti transitori di cui agli articoli 8, comma
5, e 9, comma 4, del presente decreto legislativo  sono  abrogate  le
disposizioni di cui agli articoli 23 e 26 del decreto del  Presidente
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni. 
  3. A decorrere  dal  26  novembre  2015  e'  abrogato  il  comma  6
dell'articolo 24 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 14 agosto 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli
                                affari europei 
 
                                Catania,  Ministro  delle   politiche
                                agricole alimentari e forestali 
 
                                Clini, Ministro dell'ambiente e della
                                tutela del territorio e del mare 
 
                                Balduzzi, Ministro della salute 
 
                                Passera,  Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Gnudi,  Ministro   per   gli   affari
                                regionali, il turismo e lo sport 
 
                                Terzi di Sant'Agata,  Ministro  degli
                                affari esteri 
 
                                Severino, Ministro della giustizia 
 
                                Grilli,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
          Note all'art. 26: 
              Gli articoli 23, 26, 27 e 42  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n.290 del  2001,  abrogati  dal
          presente decreto, recavano: 
              «Art. 23. Certificato di abilitazione alla vendita.» 
              «Art. 26. Rilascio di autorizzazione all'acquisto.» 
              «Art. 27. Corsi di aggiornamento.» 
              «Art. 42. Dati di vendita e di utilizzazione.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato  d.P.R.
          n. 290 del 2001 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 24. Caratteristiche dei locali e prescrizioni per
          l'acquisto. 
              1. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono
          essere detenuti o venduti in locali che non  siano  adibiti
          al  deposito  o  alla  vendita  di  generi  alimentari.  E'
          vietata, altresi', la vendita dei prodotti  fitosanitari  e
          dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo  stato
          sfuso. 
              2. I prodotti fitosanitari ed i  loro  coadiuvanti,  se
          classificati  molto  tossici,  tossici   o   nocivi,   sono
          conservati in appositi locali o in appositi armadi, ambedue
          da tenere chiusi a chiave. 
              3. (abrogato) 
              4. Nella voce  «carico»  devono  essere  riportati:  il
          nome, il numero di registrazione  ed  il  quantitativo  del
          prodotto  fitosanitario  o  del  coadiuvante  di   prodotti
          fitosanitari, il nome dell'impresa produttrice, la data  di
          arrivo della merce. 
              5. Nella voce «scarico»  devono  essere  riportati:  il
          nome e il quantitativo del prodotto venduto, la data  della
          vendita e gli estremi della dichiarazione di cui  al  comma
          6. 
              6.  L'acquirente  dei  prodotti  di  cui  al  comma  2,
          all'atto dell'acquisto ed a tutti gli  effetti,  assume  la
          responsabilita' della idonea conservazione  e  dell'impiego
          del prodotto, apponendo, a tale scopo, la propria firma  su
          apposito  modulo  numerato  progressivamente  a  cura   del
          venditore, conforme al modello di cui  all'allegato  n.  1,
          compilato in duplice copia, di cui una  resta  in  possesso
          del venditore e l'altra viene consegnata all'acquirente. 
              7. Qualora l'acquisto venga fatto  tramite  ordinazione
          scritta,  l'acquirente  deve  compilare  la  richiesta   in
          duplice copia e secondo lo schema di cui all'allegato 1. 
              8. La richiesta deve essere vistata dal sindaco  o  dal
          comandante della stazione dei  carabinieri  o  dall'azienda
          unita'  sanitaria  locale  o  dal   funzionario   regionale
          competente, previo accertamento che  l'interessato  sia  in
          possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 23 o della
          autorizzazione  di  cui  all'articolo   26   del   presente
          regolamento,  ovvero  che  l'interessato  abbia  effettuato
          dichiarazione sostitutiva, ai sensi  dell'articolo  46  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445. 
              9. Per le cessioni che intervengono tramite ordinazione
          scritta tra  produttori  e  produttori,  tra  produttori  e
          commercianti e tra questi ultimi,  e'  sufficiente  che  il
          visto, di cui al comma 8, sia apposto sulla prima richiesta
          e almeno una volta l'anno. 
              10.  Il  venditore  deve   restituire   all'acquirente,
          unitamente alla merce, e debitamente completata, una  copia
          della predetta  richiesta  trattenendo  l'altra  a  scarico
          della merce venduta.».