Art. 10 
 
 
Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e  norme
                   sull'innovativita' terapeutica 
 
  1. Al decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 54, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis.   La   produzione   di   una   specifica   materia    prima
farmacologicamente attiva destinata esclusivamente alla produzione di
medicinali sperimentali da utilizzare in sperimentazioni cliniche  di
fase I non necessita di specifica autorizzazione, se, previa notifica
all'AIFA da parte  del  titolare  dell'officina,  e'  effettuata  nel
rispetto  delle  norme  di   buona   fabbricazione   in   un'officina
autorizzata  alla  produzione  di  materie  prime  farmacologicamente
attive. Entro il 31 dicembre 2014 l'AIFA trasmette al Ministro  della
salute e pubblica nel suo sito internet una relazione  sugli  effetti
derivanti dall'applicazione della disposizione  di  cui  al  presente
comma e sui possibili effetti della estensione di tale disciplina  ai
medicinali sperimentali impiegati nelle sperimentazioni  cliniche  di
fase  II.  La  relazione  tiene  adeguatamente  conto   anche   degli
interventi ispettivi  effettuati  dall'AIFA  presso  le  officine  di
produzione delle materie prime farmacologicamente attive.»; 
  b) al comma 3 dell'articolo 73 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:«In considerazione delle  loro  caratteristiche  tecniche,  i
radiofarmaci sono esentati dall'obbligo di  apposizione  del  bollino
farmaceutico, disciplinato dal decreto del Ministro della sanita'  in
data  2  agosto  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2001.»; 
  c) il comma 11 dell'articolo 130 e' sostituito dal seguente: 
  «11. Le aziende titolari di AIC e  le  aziende  responsabili  della
commercializzazione dei medicinali sono tenute alla trasmissione  dei
dati di  vendita  secondo  le  modalita'  previste  dal  decreto  del
Ministro della salute  15  luglio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  2  del  4  gennaio  2005,
concernente l'istituzione di una banca dati  centrale  finalizzata  a
monitorare le  confezioni  dei  medicinali  all'interno  del  sistema
distributivo.»; 
  d) il comma 12 dell'articolo 130 e' abrogato; 
  e) il comma 23 dell'articolo 148 e' abrogato; 
  f) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 141 le parole:  «La
sospensione e' disposta in caso di  lievi  irregolarita'  di  cui  al
comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «La sospensione e' disposta,
altresi', quando le irregolarita' di cui ai commi 2 e 3 risultano  di
lieve entita'». 
  2. Al fine  di  garantire  su  tutto  il  territorio  nazionale  il
rispetto dei livelli  essenziali  di  assistenza,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano sono  tenute  ad  assicurare
l'immediata disponibilita' agli assistiti dei medicinali a carico del
Servizio sanitario nazionale erogati attraverso  gli  ospedali  e  le
aziende sanitarie locali che, a giudizio della Commissione consultiva
tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  di  seguito
AIFA, possiedano, alla luce dei criteri  predefiniti  dalla  medesima
Commissione,  il  requisito  della   innovativita'   terapeutica   di
particolare rilevanza. 
  3.  Quanto  disposto  dal  comma  2  si  applica  indipendentemente
dall'inserimento dei medicinali nei prontuari terapeutici ospedalieri
o in altri analoghi elenchi predisposti  dalle  competenti  autorita'
regionali e locali ai fini della razionalizzazione  dell'impiego  dei
farmaci da parte delle strutture pubbliche. 
  4. Quando una regione comunica  all'AIFA  dubbi  sui  requisiti  di
innovativita'   riconosciuti   a   un   medicinale,    fornendo    la
documentazione scientifica su cui si basa  tale  valutazione,  l'AIFA
sottopone  alla   Commissione   consultiva   tecnico-scientifica   la
questione affinche' la riesamini entro 60 giorni dalla  comunicazione
regionale e esprima un motivato parere. 
  5. Le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  sono
tenute ad aggiornare, con periodicita' almeno semestrale, i prontuari
terapeutici ospedalieri e ogni  altro  strumento  analogo  regionale,
elaborato allo scopo di razionalizzare l'impiego dei farmaci da parte
di strutture pubbliche, di  consolidare  prassi  assistenziali  e  di
guidare i  clinici  in  percorsi  diagnostico-terapeutici  specifici,
nonche' a trasmetterne copia all'AIFA. 
  6. Presso l'AIFA, e' istituito, senza nuovi oneri  a  carico  della
finanza pubblica, un tavolo permanente di monitoraggio dei  prontuari
terapeutici ospedalieri, al quale  partecipano  rappresentanti  della
stessa Agenzia, delle regioni e delle province autonome di  Trento  e
di Bolzano e del Ministero della salute. La partecipazione al  tavolo
e' a titolo gratuito. Il tavolo discute  eventuali  criticita'  nella
gestione dei prontuari terapeutici ospedalieri e degli altri analoghi
strumenti regionali e fornisce linee  guida  per  l'armonizzazione  e
l'aggiornamento degli stessi.