Art. 14 
 
 
              Razionalizzazione di taluni enti sanitari 
 
  1. La societa' consortile «Consorzio anagrafi animali»  di  cui  ai
commi 4-bis e 4-ter dell'articolo  4  del  decreto-legge  10  gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, e' soppressa e posta in liquidazione a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
funzioni gia' svolte dalla societa'  consortile  «Consorzio  Anagrafi
animali» sono trasferite, con decreto del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto  con  i  Ministri  della
salute e dell'economia e delle finanze,  da  adottarsi  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali  e  al  Ministero  della  salute  secondo   le   rispettive
competenze. Alle predette  funzioni  i  citati  Ministeri  provvedono
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti  di  bilancio
previsti, alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  ai
sensi dell'articolo 4, comma  4-ter,  del  decreto-legge  10  gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, riaffluiscono al bilancio dell' Agenzia per le  erogazioni  in
agricoltura (AGEA), anche mediante versamento in entrata del bilancio
dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa. 
  2. Al  fine  di  limitare  gli  oneri  per  il  Servizio  sanitario
nazionale  per  l'erogazione  delle  prestazioni  in   favore   delle
popolazioni immigrate, l'Istituto nazionale per la  promozione  della
salute delle popolazioni migranti  ed  il  contrasto  delle  malattie
della  poverta'  (INMP)   gia'   costituito   quale   sperimentazione
gestionale, e' ente con personalita' giuridica di  diritto  pubblico,
dotato  di  autonomia  organizzativa,  amministrativa  e   contabile,
vigilato dal Ministero della salute, con  il  compito  di  promuovere
attivita' di assistenza, ricerca e formazione  per  la  salute  delle
popolazioni migranti e di contrastare le malattie della poverta'. 
  3. L'Istituto di cui al comma 2 e' altresi' centro  di  riferimento
della rete nazionale per le  problematiche  di  assistenza  in  campo
socio sanitario legate alle popolazioni  migranti  e  alla  poverta',
nonche' Centro nazionale per la mediazione  transculturale  in  campo
sanitario. 
  4.  Sono  organi  dell'Istituto  il  Consiglio  di  indirizzo,   il
Direttore e il Collegio  sindacale.  Il  Consiglio  di  indirizzo  e'
composto da cinque membri, di cui due  nominati  dal  Ministro  della
salute e tre dai Presidenti delle regioni che partecipano  alla  rete
di cui al comma 3 ed ha compiti di indirizzo strategico. Il Direttore
e'  nominato  dal  Ministro  della  salute,  rappresenta   legalmente
l'Istituto ed esercita  tutti  i  poteri  di  gestione.  Il  Collegio
sindacale e' costituito da tre  membri,  due  nominati  dal  Ministro
della salute, di cui uno designato dalla Conferenza delle  regioni  e
delle province autonome, nonche' uno  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con compiti di  controllo  interno.  Con  decreto  del
Ministro della salute, adottato di concerto con il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, viene disciplinato il  funzionamento  e  l'organizzazione
dell'Istituto. 
  5. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Per   il
finanziamento delle attivita' si provvede annualmente nell'ambito  di
un  apposito  progetto  interregionale,  approvato  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano,  su  proposta  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
per la cui realizzazione, sulle risorse finalizzate  all'  attuazione
dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e
successive modificazioni, e' vincolato l'importo pari a 5 milioni  di
euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2013.». 
  6. Per il finanziamento dell'Istituto nazionale per  la  promozione
della  salute  delle  popolazioni  migranti  ed  il  contrasto  delle
malattie della poverta' (INMP),  di  cui  al  comma  2,  si  provvede
nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 5, di euro  5  milioni
nell'anno 2012 e di euro  10  milioni  a  decorrere  dall'anno  2013,
nonche' mediante i rimborsi delle prestazioni erogate  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale e la partecipazione a progetti anche  di
ricerca nazionali ed internazionali. 
  7. Alla data di entrata in vigore del decreto di  cui  al  comma  4
sono abrogati i commi 7 e 8  dell'articolo  17  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111. 
  8. Per il periodo 1° gennaio 2003-21  giugno  2007  la  misura  del
contributo obbligatorio alla Fondazione ONAOSI, a carico dei sanitari
dipendenti pubblici,  iscritti  ai  rispettivi  ordini  professionali
italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi  e  odontoiatri  e  dei
veterinari, e' determinata forfettariamente per ogni contribuente  in
12 euro mensili per gli ultimi 5 mesi del 2003 e per l'anno 2004,  in
10 euro mensili per gli anni 2005 e 2006, nonche' in 11 per il  2007.
Per il  periodo  1°  gennaio  2003-1°  gennaio  2007  la  misura  del
contributo a carico dei sanitari individuati  quali  nuovi  obbligati
dalla lettera e), primo comma dell'articolo 2, della legge  7  luglio
1901,   n.   306,   e   successive   modificazioni,   e'    anch'essa
forfettariamente  determinata  negli  identici  importi  di  cui   al
presente comma. 
  9. Le somme versate alla Fondazione ONAOSI dai soggetti di  cui  al
comma 8 per il periodo 1° gennaio 2003-21 giugno 2007 sono trattenute
dalla Fondazione a titolo di acconto dei contributi da  versare.  Con
delibera della Fondazione e' stabilita la procedura, le  modalita'  e
le scadenze per l'eventuale conguaglio  o  rimborso.  Dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto sono  estinti  ogni  azione  o
processo  relativo  alla  determinazione,  pagamento,  riscossione  o
ripetizione dei contributi di cui al  primo  periodo.  La  Fondazione
ONAOSI e' comunque autorizzata a non  avviare  le  procedure  per  la
riscossione coattiva per crediti di importo inferiore a 600 euro. Per
gli anni successivi al 2007 resta confermato, per  la  determinazione
dei  contributi  dovuti  alla   Fondazione,   quanto   disposto   dal
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. 
  10. I commi 1 e 2  dell'articolo  14  del  decreto  legislativo  16
ottobre 2003, n. 288, sono sostituiti dai seguenti: «1. La domanda di
riconoscimento e' presentata dalla struttura interessata alla regione
competente per territorio, unitamente alla documentazione comprovante
la titolarita' dei requisiti di cui all'articolo 13, individuata  con
decreto del Ministro della salute, sentita la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano. La regione  inoltra  la  domanda,  nella  quale  va
precisata la  sede  effettiva  di  attivita'  della  struttura  e  la
disciplina per la quale si richiede il riconoscimento,  al  Ministero
della salute, evidenziando la  coerenza  del  riconoscimento  con  la
propria programmazione sanitaria. 2. Il Ministro della salute  nomina
una commissione di valutazione formata da almeno  due  esperti  nella
disciplina oggetto della richiesta di  riconoscimento,  che  svolgono
l'incarico a titolo gratuito. Entro trenta giorni  dalla  nomina,  la
commissione esprime il proprio parere motivato sulla sussistenza  dei
requisiti di cui all'articolo 13, comma 3,  sulla  completezza  della
documentazione  allegata  alla  domanda  e  su  quella  eventualmente
acquisita dalla struttura interessata.  La  commissione  puo'  trarre
argomenti di convinzione  dai  necessari  sopralluoghi.  Entro  dieci
giorni dal ricevimento del parere, il Ministro della salute trasmette
gli atti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  che  deve
esprimersi  sulla  domanda  di  riconoscimento  entro  quarantacinque
giorni dal ricevimento.». Al comma  3,  le  parole:  «d'intesa»  sono
sostituite dalle seguenti: «previa intesa». 
  11. I commi 1 e 2  dell'articolo  15  del  decreto  legislativo  16
ottobre 2003, n. 288, sono cosi' sostituiti: «1. Le Fondazioni IRCCS,
gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano ogni  due  anni
al Ministero della salute i dati aggiornati  circa  il  possesso  dei
requisiti  di  cui  all'articolo  13,   nonche'   la   documentazione
necessaria ai fini della conferma, altresi' indicata dal  decreto  di
cui al comma 1  dell'articolo  14.  2.  Il  Ministero  della  salute,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza  di  cui  all'articolo  1,
comma 2,  puo'  verificare  in  ogni  momento  la  sussistenza  delle
condizioni  per  il  riconoscimento  delle  Fondazioni  IRCCS,  degli
Istituti  non  trasformati  e  di  quelli  privati.   Nel   caso   di
sopravvenuta carenza di tali  condizioni,  il  Ministero  informa  la
regione territorialmente competente ed assegna  all'ente  un  termine
non superiore a sei mesi entro il quale reintegrare il  possesso  dei
prescritti  requisiti.  Il  Ministro  della  salute  e   la   regione
competente  possono  immediatamente  sostituire  i  propri  designati
all'interno  dei  consigli  di  amministrazione,  nonche'  sospendere
cautelativamente l'accesso al finanziamento degli  enti  interessati.
Alla scadenza di tale termine, sulla base dell'esito della  verifica,
il Ministro della salute, d'intesa con il  Presidente  della  regione
interessata, conferma o revoca il riconoscimento.». 
  12. Con decreto del Ministro  della  salute,  sentito  il  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   nonche'   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi  entro  il  31
dicembre 2012, sono stabiliti  i  criteri  di  classificazione  degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non  trasformati,
delle Fondazioni IRCCS e degli altri IRCCS di diritto  privato  sulla
base di indicatori quali-quantitativi  di  carattere  scientifico  di
comprovato valore internazionale, anche ai fini del loro  inserimento
nella rete di attivita' di ricerca; con il medesimo decreto, al  fine
di  garantire  la  visione  unitaria  delle  attivita'   di   ricerca
scientifica  nel  campo  sanitario  dei   predetti   soggetti,   sono
individuate le modalita' attraverso  cui  realizzare  l'attivita'  di
ricerca scientifica in materia sanitaria a livello internazionale.