Art. 5 
 
Aggiornamento dei livelli essenziali di  assistenza  con  particolare
  riferimento alle persone affette da malattie croniche, da  malattie
  rare, nonche' da ludopatia 
 
  1. Nel rispetto degli equilibri programmati  di  finanza  pubblica,
con la procedura di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge  18   settembre   2001,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da  adottare  entro  il  31
dicembre 2012, su proposta del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, si  provvede  all'aggiornamento  dei
livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con
prioritario  riferimento  alla   riformulazione   dell'elenco   delle
malattie croniche di cui al decreto del  Ministro  della  sanita'  28
maggio 1999, n. 329, e delle malattie rare  di  cui  al  decreto  del
Ministro della sanita' 18 maggio 2001, n. 279, al fine di  assicurare
il bisogno  di  salute,  l'equita'  nell'accesso  all'assistenza,  la
qualita' delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche
esigenze. 
  2. Con la medesima procedura di cui al comma 1 e nel rispetto degli
equilibri programmati di finanza pubblica, si provvede ad  aggiornare
i livelli essenziali di assistenza con riferimento  alle  prestazioni
di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da
ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti  affetti
da sindrome da gioco con  vincita  in  denaro,  cosi'  come  definita
dall'Organizzazione mondiale della sanita' (G.A.P.).