Art. 6 
 
Disposizioni  in  materia  di  edilizia  sanitaria,  di  controlli  e
  prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonche' di  ospedali
  psichiatrici giudiziari 
 
  1. La procedura di affidamento dei lavori di ristrutturazione e  di
adeguamento  a  specifiche  normative,  nonche'  di  costruzione   di
strutture  ospedaliere,  da   realizzarsi   mediante   contratti   di
partenariato pubblico-privato di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, puo' altresi' prevedere  la
cessione all'aggiudicatario, come componente  del  corrispettivo,  di
immobili ospitanti strutture ospedaliere  da  dismettere,  anche  ove
l'utilizzazione comporti  il  mutamento  di  destinazione  d'uso,  da
attuarsi secondo la disciplina regionale vigente. 
  2. Le risorse residue di cui al programma pluriennale di interventi
di cui all'articolo 20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  rese
annualmente disponibili nel bilancio dello Stato, sono in quota parte
stabilite con specifica intesa sancita  dalla  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, finalizzate agli  interventi  per  l'adeguamento
alla normativa antincendio. A tale fine, nei  limiti  della  predetta
quota parte e in relazione alla particolare  situazione  di  distinte
tipologie  di  strutture  ospedaliere,  con  decreto   del   Ministro
dell'interno, ai sensi dell'articolo 15  del  decreto  legislativo  8
marzo 2006, n. 139,  di  concerto  con  i  Ministri  della  salute  e
dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  sentita   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento  della
normativa tecnica antincendio relativa  alle  strutture  sanitarie  e
socio-sanitarie sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi: 
    a)  definizione  e  articolazione  dei  requisiti  di   sicurezza
antincendio  per  le  strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie,   con
scadenze   differenziate   per   il   loro    rispetto,    prevedendo
semplificazioni e soluzioni di minor costo a parita' di sicurezza; 
    b) previsione di una specifica  disciplina  semplificata  per  le
strutture esistenti alla data di entrata in vigore  del  decreto  del
Ministro  dell'interno  del  18  settembre  2002,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27  settembre
2002; 
    c) adozione, da parte delle strutture sanitarie e socio sanitarie
pubbliche, da dismettere entro trentasei mesi dalla data  di  entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151, ai fini della prosecuzione dell'attivita' fino alla  predetta
scadenza, di un modello di organizzazione e  gestione  conforme  alle
disposizioni dell'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile  2008,
n. 81, con il contestuale impegno  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di  Bolzano  a  sostituirle  entro  la  medesima
scadenza  con  strutture  in  regola   con   la   normativa   tecnica
antincendio; 
    d) applicazione per le strutture di ricovero a ciclo diurno e  le
altre strutture sanitarie individuate nell'allegato I del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di una  specifica
disciplina semplificata di prevenzione  incendi,  fermo  restando  il
rispetto delle disposizioni del Capo III del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81. 
  3. All'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011,
n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio  2012,
n. 9, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: 
  «Le predette risorse, in deroga alla procedura  di  attuazione  del
programma pluriennale di interventi  di  cui  all'articolo  20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni e  province
autonome, con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa  sancita  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate  alla  singola
regione o provincia autonoma con decreto del Ministro della salute di
approvazione di uno specifico programma di  utilizzo  proposto  dalla
medesima regione o provincia autonoma. All'erogazione  delle  risorse
si provvede per stati di avanzamento  dei  lavori.  Per  le  province
autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.».