Art. 13 Gestione dei dati 1. Al fine di garantire pubblicita' e trasparenza dei dati relativi alla qualita' ambientale del territorio nazionale, ogni Autorita' competente comunica i pareri in merito ai piani di utilizzo all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) onde consentire l'aggiornamento della cartografia relativa ai vari punti di campionatura eseguiti, cui va associato un archivio dei valori delle concentrazioni di inquinanti riscontrati nelle verifiche pervenute. 2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul proprio sito web un disciplinare che definisca le informazioni da trasmettere, gli standard e le modalita' di trasmissione.