Art. 2 Individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate 1. Le Forze armate esercitano, ai sensi dell'articolo 300, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il diritto all'uso esclusivo: a) delle denominazioni riportate nell'allegato 1 al presente regolamento, nonche' di quelle altre denominazioni che identificano le Forze armate, ovvero i reparti, gli enti, i gruppi e le strutture, anche interforze, esistenti o soppressi, in cui esse si articolano; b) degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi che identificano le Forze armate, ovvero i reparti, gli enti, i gruppi e le strutture, anche interforze, esistenti o soppressi, riportati negli allegati da 2 a 6 al presente regolamento, nonche' di quelle singole parti di essi che di per se' sono idonee a svolgere la funzione identificativa. 2. Gli allegati di cui al comma 1 formano parte integrante del presente regolamento e sono pubblicati sul sito web istituzionale del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa e di ciascuna Forza armata, per la parte di interesse, e in particolare gli allegati da 2 a 6 sono corredati dall'analitica descrizione degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi da essi recati.
Note all'art. 2: Si riporta il testo dell'art. 300 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: «Art. 300. Diritti di proprieta' industriale delle Forze armate. 1. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della Difesa Servizi s.p.a. di cui all' art. 535, puo' consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell' art. 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine delle Forze armate. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma e' punito con la multa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00. 3. Le disposizioni contenute nel comma 2 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalita' strettamente personali e non lucrative. 4. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore delle Forze armate, mediante apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 1, nonche' le specifiche modalita' attuative.».