Art. 2 
 
 
Individuazione delle denominazioni, degli  stemmi,  degli  emblemi  e
           degli altri segni distintivi delle Forze armate 
 
  1. Le Forze armate esercitano, ai sensi dell'articolo 300, comma 1,
del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  il  diritto  all'uso
esclusivo: 
  a)  delle  denominazioni  riportate  nell'allegato  1  al  presente
regolamento, nonche' di quelle altre denominazioni  che  identificano
le Forze armate, ovvero i reparti, gli enti, i gruppi e le strutture,
anche interforze, esistenti o soppressi, in cui esse si articolano; 
  b) degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni  distintivi  che
identificano le Forze armate, ovvero i reparti, gli enti, i gruppi  e
le strutture, anche  interforze,  esistenti  o  soppressi,  riportati
negli allegati da 2 a 6 al presente regolamento,  nonche'  di  quelle
singole parti di essi che di  per  se'  sono  idonee  a  svolgere  la
funzione identificativa. 
  2. Gli allegati di cui al comma  1  formano  parte  integrante  del
presente regolamento e sono pubblicati sul sito web istituzionale del
Ministero della difesa,  dello  Stato  maggiore  della  difesa  e  di
ciascuna Forza armata, per la parte di interesse,  e  in  particolare
gli allegati da 2 a 6 sono corredati dall'analitica descrizione degli
stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi da essi recati. 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo dell'art. 300  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010: 
                «Art. 300. Diritti di  proprieta'  industriale  delle
          Forze armate. 
              1. Le Forze armate, compresa  l'Arma  dei  carabinieri,
          hanno  il   diritto   all'uso   esclusivo   delle   proprie
          denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e  di  ogni
          altro segno distintivo. Il Ministero  della  difesa,  anche
          avvalendosi della Difesa Servizi s.p.a. di  cui  all'  art.
          535,  puo'  consentire   l'uso   anche   temporaneo   delle
          denominazioni, degli stemmi,  degli  emblemi  e  dei  segni
          distintivi, in via convenzionale ai sensi dell' art. 26 del
          codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163,  nel  rispetto   delle   finalita'   istituzionali   e
          dell'immagine  delle  Forze   armate.   Si   applicano   le
          disposizioni contenute negli articoli 124, 125  e  126  del
          codice della  proprieta'  industriale  di  cui  al  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30,   e   successive
          modificazioni. 
              2. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque fabbrica, vende, espone,  adopera  industrialmente
          ovvero   utilizza   al   fine   di   trarne   profitto   le
          denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al
          comma 1 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo
          comma e' punito con  la  multa  da  euro  1.000,00  a  euro
          5.000,00. 
              3.  Le  disposizioni  contenute  nel  comma  2  non  si
          applicano ai collezionisti e agli amatori che  operano  per
          finalita' strettamente personali e non lucrative. 
              4.  Ferme  restando  le  competenze   attribuite   alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  disciplinate  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28
          gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del
          1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di
          approvazione e procedure per la concessione  degli  emblemi
          araldici, anche  a  favore  delle  Forze  armate,  mediante
          apposito regolamento  adottato  con  decreto  del  Ministro
          della difesa, di concerto con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico  e  dell'economia  e  delle  finanze,  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli  emblemi
          e gli altri segni distintivi ai fini di  cui  al  comma  1,
          nonche' le specifiche modalita' attuative.».