Art. 3 
 
 
Uso, a titolo  oneroso,  delle  denominazioni,  degli  stemmi,  degli
               emblemi e degli altri segni distintivi 
 
  1. Il Ministero della difesa  puo'  consentire  a  soggetti  terzi,
pubblici o  privati,  l'uso  temporaneo  delle  denominazioni,  degli
stemmi, degli emblemi e degli  altri  segni  distintivi  delle  Forze
armate, a titolo oneroso, in via convenzionale, attraverso la stipula
di contratti di sponsorizzazione e di contratti ad essi assimilabili,
ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163. 
  2. Il Ministero della difesa, prima di  consentire  a  terzi  l'uso
delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri  segni
distintivi delle Forze armate, verifica che il loro previsto utilizzo
sia compatibile con il prestigio del patrimonio storico  e  culturale
dell'istituzione militare  che  essi  rappresentano,  sia  idoneo  ad
accrescerne la diffusione e non risulti in contrasto con  le  proprie
finalita' istituzionali e con l'immagine delle Forze armate. 
  3. I contratti di cui al comma 1 disciplinano tra l'altro: 
  a)  l'oggetto  della   prestazione,   costituito   dall'uso   delle
denominazioni, degli  stemmi,  degli  emblemi  e  degli  altri  segni
distintivi delle Forze armate specificatamente indicati, a fronte del
quale il terzo rende un corrispettivo in denaro, ovvero fornisce beni
o servizi, ai sensi dell'articolo  545  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66; 
  b) le modalita' e  i  limiti  di  uso  delle  denominazioni,  degli
stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi delle  Forze  armate  da
parte del terzo, che comunque non potranno essere concessi in uso per
finalita' di natura  politica  e  sindacale,  ovvero  ai  fini  della
commercializzazione di beni o servizi vietati dalle norme vigenti; 
  c) il divieto di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, il diritto  di
uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi  e  degli  altri
segni distintivi delle Forze armate, pena la risoluzione  di  diritto
del contratto, salva l'ipotesi in cui tale possibilita'  di  cessione
sia espressamente consentita, di volta in volta,  da  una  preventiva
autorizzazione del Ministero della difesa; 
  d) il compenso, che puo' consistere in un importo fisso corrisposto
in un'unica soluzione, ovvero nella fornitura di beni  e  servizi  di
equivalente valore, o in un importo iniziale cui vanno ad aggiungersi
importi rateizzati ragguagliati a una  percentuale,  anche  variabile
nel tempo, del fatturato relativo al bene commercializzato  (royalty)
avvalendosi delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e  degli
altri segni distintivi delle Forze armate concessi in uso; 
  e) le modalita' operative per la verifica da  parte  del  Ministero
della   difesa   della   corretta   corresponsione   delle    royalty
eventualmente stabilite in sede contrattuale, prevedendo obblighi  di
rendicontazione scritta del licenziatario,  consistenti  in  rapporti
periodici sull'ammontare complessivo del fatturato relativo al bene o
servizio commercializzato, corredati  della  relativa  documentazione
contabile; 
  f) la durata del contratto; 
  g) le modalita' attraverso  le  quali  il  Ministero  della  difesa
verifica il rispetto da parte del terzo delle condizioni e dei limiti
di uso dei segni distintivi dei quali sia stato consentito l'uso, che
comunque dovranno prevedere: 
  1) l'obbligo del  licenziatario  di  produrre  all'Amministrazione,
prima  della  commercializzazione   del   bene,   ovvero   dell'avvio
dell'attivita' che comporta l'uso delle denominazioni, degli  stemmi,
degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze  armate,  un
esemplare  del  bene  o  la  documentazione  recante  l'illustrazione
dettagliata dell'attivita' da svolgere; 
  2) la facolta' dell'Amministrazione di procedere, previa intesa con
il licenziatario, a verifiche dirette nei luoghi di produzione  o  di
commercializzazione dei beni, ovvero  di  svolgimento  dell'attivita'
che comporta l'uso dei segni distintivi delle Forze armate; 
  3) l'applicazione di penalita' per l'inadempimento  degli  obblighi
di cui al numero 1) ovvero dell'intesa di cui al numero 2); 
    h)  le  condizioni,  ivi  inclusi  gli  eventi  sopravvenuti   al
perfezionamento dell'atto negoziale, che possono essere di  nocumento
all'immagine, al prestigio o alle finalita' istituzionali delle Forze
armate, la cui violazione determina la  risoluzione  di  diritto  del
contratto. 
  4. Le attivita' di gestione economica  delle  denominazioni,  degli
stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi di cui al  comma
1, ivi inclusa l'individuazione del terzo  licenziatario,  salvo  che
esse siano state affidate dal Ministero della  difesa  alla  societa'
«Difesa Servizi spa», sono svolte  dalle  strutture  individuate  dal
Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore delle
Forze armate e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, cui
le  denominazioni,  gli  stemmi,  gli  emblemi  e  gli  altri   segni
distintivi sono riconducibili. 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto  n.
          163 del 2006: 
                «Art. 26.Contratti di sponsorizzazione. 
              1. Ai contratti di sponsorizzazione e  ai  contratti  a
          questi assimilabili, di cui siano parte  un'amministrazione
          aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che
          non sia  un'amministrazione  aggiudicatrice  o  altro  ente
          aggiudicatore,  aventi  ad  oggetto   i   lavori   di   cui
          all'allegato  I,  nonche'  gli  interventi  di  restauro  e
          manutenzione di beni mobili e delle superfici  decorate  di
          beni  architettonici  sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del
          decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  ovvero  i
          servizi  di  cui  all'allegato  II,  ovvero  le   forniture
          disciplinate  dal  presente  codice,  quando  i  lavori,  i
          servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura  e
          a spese dello sponsor per importi superiori a  quarantamila
          euro, si applicano i principi del Trattato  per  la  scelta
          dello  sponsor  nonche'  le  disposizioni  in  materia   di
          requisiti  di  qualificazione  dei  progettisti   e   degli
          esecutori del contratto. 
              2.  L'amministrazione  aggiudicatrice  o   altro   ente
          aggiudicatore beneficiario delle  opere,  dei  lavori,  dei
          servizi,  delle  forniture,  impartisce   le   prescrizioni
          opportune  in  ordine  alla  progettazione,  nonche'   alla
          direzione ed esecuzione del contratto. 
              2-bis. Ai  contratti  di  sponsorizzazione  di  lavori,
          servizi e forniture aventi ad  oggetto  beni  culturali  si
          applicano altresi' le disposizioni  dell'art.  199-bis  del
          presente codice.». 
              Si riporta il testo dell'art. 545  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010: 
                «Art. 545. Permute. 
              1. Ai fini del contenimento  delle  spese  di  ricerca,
          potenziamento,  ammodernamento,  manutenzione  e   supporto
          relative  ai  mezzi,  sistemi,  materiali  e  strutture  in
          dotazione alle Forze armate,  il  Ministero  della  difesa,
          anche in deroga  alle  norme  sulla  contabilita'  generale
          dello Stato e nel rispetto della legge 9  luglio  1990,  n.
          185, e' autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per
          la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici
          e privati. 
              2. Il regolamento, su cui per tale parte  e'  acquisito
          il concerto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          disciplina le condizioni e  le  modalita'  per  la  stipula
          degli atti e l'esecuzione delle prestazioni,  nel  rispetto
          della  vigente  disciplina  in  materia  negoziale  e   del
          principio di economicita'.».