Art. 4 Uso, a titolo gratuito, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi 1. Il Ministero della difesa puo' motivatamente consentire l'uso temporaneo, a titolo gratuito, delle proprie denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi, nell'ambito della concessione del proprio patrocinio a eventi e manifestazioni organizzati o promossi da soggetti pubblici ovvero privati, senza finalita' di lucro, ovvero negli altri casi in cui sussista uno specifico interesse pubblico.