Art. 4 
 
 
Uso, a titolo gratuito,  delle  denominazioni,  degli  stemmi,  degli
               emblemi e degli altri segni distintivi 
 
  1. Il Ministero della difesa puo'  motivatamente  consentire  l'uso
temporaneo, a titolo gratuito,  delle  proprie  denominazioni,  degli
stemmi, degli emblemi e degli  altri  segni  distintivi,  nell'ambito
della concessione del proprio patrocinio a  eventi  e  manifestazioni
organizzati o promossi da soggetti  pubblici  ovvero  privati,  senza
finalita' di lucro, ovvero negli  altri  casi  in  cui  sussista  uno
specifico interesse pubblico.