Art. 2 
 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1. Piena ed intera  esecuzione  e'  data  alla  Convenzione di  cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore,
in conformita' a quanto  disposto  dall'articolo  36  della  medesima
Convenzione.