(Convenzione-art. 11)
                             Articolo 11 
 
            Informazioni relative alle misure programmate 
 
 Gli Stati del  corso  d'acqua  si  scambieranno  informazioni  e  si
consulteranno  reciprocamente  e,  se  necessario,   negozieranno   i
possibili effetti delle misure programmate sullo stato  di  un  corso
d'acqua internazionale.