(Convenzione-art. 12)
                             Articolo 12 
 
Notifica riguardante le  misure  programmate  con  possibili  effetti
                              negativi 
 
 Prima che uno Stato del corso d'acqua attui o consenta  l'attuazione
delle  misure  programmate  che  possano  produrre  effetti  negativi
significativi sugli  altri  Stati  del  corso  d'acqua,  esso  dovra'
informare gli altri Stati del corso d'acqua con tempestiva  notifica.
Tale notifica dovra' essere accompagnata dai  dati  tecnici  e  dalle
informazioni  disponibili,  compresi   i   risultati   di   qualsiasi
valutazione di impatto ambientale, al fine di consentire agli  Stati,
che hanno ricevuto la notifica, di valutare i possibili effetti delle
misure programmate.