(Convenzione-art. 13)
                             Articolo 13 
 
                Termine per la risposta alla notifica 
 
   Salvo diversamente convenuto: 
 (a)  uno  Stato  del  corso  d'acqua  che  da'  notifica  ai   sensi
dell'articolo 12, dovra' dare agli Stati a cui e'  stata  inviata  la
notifica un periodo di sei mesi per studiare e valutare  i  possibili
effetti delle misure programmate e comunicargli le conclusioni; 
 (b) tale periodo, su richiesta di uno Stato a cui e'  stata  inviata
la notifica che abbia particolari difficolta' nel valutare le  misure
programmate, sara' prorogato per un periodo di sei mesi.