Articolo 13 Termine per la risposta alla notifica Salvo diversamente convenuto: (a) uno Stato del corso d'acqua che da' notifica ai sensi dell'articolo 12, dovra' dare agli Stati a cui e' stata inviata la notifica un periodo di sei mesi per studiare e valutare i possibili effetti delle misure programmate e comunicargli le conclusioni; (b) tale periodo, su richiesta di uno Stato a cui e' stata inviata la notifica che abbia particolari difficolta' nel valutare le misure programmate, sara' prorogato per un periodo di sei mesi.