(Convenzione-art. 14)
                             Articolo 14 
 
Obblighi dello Stato che ha inviato la notifica  durante  il  termine
                           per la risposta 
 
   Durante il periodo di cui all'articolo 13, lo Stato che ha inviato
la notifica: 
 (a) dovra' cooperare con  gli  Stati  a  cui  e'  stata  inviata  la
notifica fornendo loro, su richiesta,  qualsiasi  ulteriore  dato  ed
informazione disponibili e necessari per un'accurata valutazione; 
 (b) non  dovra'  attuare  o  consentire  l'attuazione  delle  misure
programmate senza il consenso degli Stati a cui e' stata  inviata  la
notifica.