Articolo 14 Obblighi dello Stato che ha inviato la notifica durante il termine per la risposta Durante il periodo di cui all'articolo 13, lo Stato che ha inviato la notifica: (a) dovra' cooperare con gli Stati a cui e' stata inviata la notifica fornendo loro, su richiesta, qualsiasi ulteriore dato ed informazione disponibili e necessari per un'accurata valutazione; (b) non dovra' attuare o consentire l'attuazione delle misure programmate senza il consenso degli Stati a cui e' stata inviata la notifica.