(Convenzione-art. 16)
                             Articolo 16 
 
                 Mancanza di risposta alla notifica 
 
 1. Se, entro il termine previsto ai sensi dell'articolo 13, lo Stato
che ha inviato la notifica non riceve alcuna  comunicazione  in  base
all'articolo 15, esso puo', fatti salvi gli  obblighi  previsti  agli
articoli 5 e 7, procedere all'attuazione delle misure programmate  in
conformita' alla notifica ed a qualsiasi altro dato  ed  informazione
forniti agli Stati ai quali e' stata inviata la notifica. 
 2. Qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di uno Stato che  ha
ricevuto la notifica ma che non ha risposto entro i termini  previsti
ai  sensi  dell'articolo  13,  puo'  essere  compensata  dalle  spese
sostenute dallo Stato che ha inviato la notifica per le misure  prese
dopo la scadenza del periodo previsto per la risposta, le  quali  non
sarebbero state prese se lo Stato che ha ricevuto la notifica  avesse
sollevato obiezioni entro il periodo previsto.