Articolo 16 Mancanza di risposta alla notifica 1. Se, entro il termine previsto ai sensi dell'articolo 13, lo Stato che ha inviato la notifica non riceve alcuna comunicazione in base all'articolo 15, esso puo', fatti salvi gli obblighi previsti agli articoli 5 e 7, procedere all'attuazione delle misure programmate in conformita' alla notifica ed a qualsiasi altro dato ed informazione forniti agli Stati ai quali e' stata inviata la notifica. 2. Qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di uno Stato che ha ricevuto la notifica ma che non ha risposto entro i termini previsti ai sensi dell'articolo 13, puo' essere compensata dalle spese sostenute dallo Stato che ha inviato la notifica per le misure prese dopo la scadenza del periodo previsto per la risposta, le quali non sarebbero state prese se lo Stato che ha ricevuto la notifica avesse sollevato obiezioni entro il periodo previsto.