(Convenzione-art. 17)
 
                             Articolo 17 
 
     Consultazioni e negoziati relativi alle misure programmate 
 
 1. Se una comunicazione, fatta ai sensi dell'articolo 15, indica che
l'attuazione  delle  misure  programmate  e'  incompatibile  con   le
disposizioni degli articoli 5  o  7,  lo  Stato  che  ha  inviato  la
notifica e lo Stato che ha fatto 
 la comunicazione dovranno avviare consultazioni  e,  se  necessario,
negoziare per giungere ad un'equa soluzione della situazione. 
 2.  Le  consultazioni  e  i  negoziati  si  svolgeranno  secondo  il
principio in base al quale ogni  Stato  in  buona  fede  deve  tenere
debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi  dell'altro
Stato. 
 3. Durante le consultazioni ed i negoziati, lo Stato che ha  inviato
la notifica dovra', se lo Stato cha ha ricevuto  la  notifica  glielo
richiede  nel  momento  in  cui  fa   la   comunicazione,   astenersi
dall'attuare o consentire l'attuazione delle misure  programmate  per
un periodo di sei mesi, salvo diversamente pattuito.