(Convenzione-art. 18)
                             Articolo 18 
 
                  Procedure in assenza di notifica 
 
 1. Se uno Stato del corso d'acqua ha fondati motivi di ritenere  che
un altro Stato del corso d'acqua stia programmando misure che possano
avere effetti negativi significativi nei suoi  confronti,  esso  puo'
chiedere a quest'ultimo di applicare  le  disposizioni  dell'articolo
12. La richiesta deve essere accompagnata da una  documentazione  che
ne spieghi le ragioni. 
 2. Nel caso in cui lo Stato che programma le misure ritenga tuttavia
che non vi sia l'obbligo da  parte  sua  di  dare  notifica  in  base
all'articolo 12, esso dovra' informare l'altro  Stato,  fornendo  una
spiegazione documentata delle ragioni di tale  conclusione.  Se  tale
conclusione non soddisfa l'altro Stato, i due Stati, su richiesta del
secondo  Stato,  dovranno  tempestivamente  avviare  consultazioni  e
negoziati nel modo indicato all'articolo 17, paragrafi 1 e 2. 
 3. Durante le consultazioni ed i negoziati, lo Stato  che  programma
le misure dovra', se  cosi'  viene  richiesto  dall'altro  Stato  nel
momento  in  cui  esso  chiede  l'avvio  delle  consultazioni  e  dei
negoziati, astenersi dall'attuare o dal  consentire  l'attuazione  di
tali misure per un periodo di sei mesi, salvo diversamente pattuito.