Articolo 19 Attuazione urgente delle misure programmate 1. Qualora l'attuazione delle misure programmate sia della massima urgenza al fine di tutelare la salute e la sicurezza pubbliche o altri interessi altrettanto importanti, lo Stato che programma le misure puo', fatti salvi gli articoli 5 e 7, immediatamente procedere all'attuazione di tali misure, in deroga alle disposizioni dell'articolo 14 e dell'articolo 17, paragrafo 3. 2. In tal caso, una dichiarazione formale dell'urgenza delle misure dovra' essere comunicata tempestivamente agli altri Stati del corso d'acqua di cui all'articolo 12, insieme ai dati ed informazioni pertinenti. 3. Lo Stato che programma le misure, su richiesta di uno qualsiasi degli Stati di cui al paragrafo 2, dovra' avviare tempestivamente consultazioni e negoziati con esso, secondo quanto stabilito all'articolo 17, paragrafi 1 e 2.