(Convenzione-art. 19)
                             Articolo 19 
 
             Attuazione urgente delle misure programmate 
 
 1. Qualora l'attuazione delle misure programmate sia  della  massima
urgenza al fine di tutelare la salute  e  la  sicurezza  pubbliche  o
altri interessi altrettanto importanti, lo  Stato  che  programma  le
misure puo', fatti salvi gli articoli 5 e 7, immediatamente procedere
all'attuazione  di  tali  misure,   in   deroga   alle   disposizioni
dell'articolo 14 e dell'articolo 17, paragrafo 3. 
 2. In tal caso, una dichiarazione formale dell'urgenza delle  misure
dovra' essere comunicata tempestivamente agli altri Stati  del  corso
d'acqua di cui all'articolo  12,  insieme  ai  dati  ed  informazioni
pertinenti. 
 3. Lo Stato che programma le misure, su richiesta di  uno  qualsiasi
degli Stati di cui al paragrafo  2,  dovra'  avviare  tempestivamente
consultazioni  e  negoziati  con  esso,  secondo   quanto   stabilito
all'articolo 17, paragrafi 1 e 2.