(Convenzione-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                             Definizioni 
 
   Ai fini della presente Convenzione: 
 (a) Per "corso d'acqua" si intende un sistema di acque di superficie
e sotterranee che  costituiscono  in  virtu'  dei  loro  collegamenti
fisici un complesso unitario che normalmente  sbocca  in  uno  stesso
punto comune; 
 (b) Per "corso d'acqua internazionale" si intende un corso  d'acqua,
parti del quale sono situati in Stati diversi; 
 (c) Per "Stato di un corso d'acqua" si intende uno Stato Parte  alla
presente Convenzione nel cui territorio si trovi parte  di  un  corso
d'acqua internazionale, o una  Parte  che  sia  un'organizzazione  di
integrazione economica regionale nel territorio di  uno  o  piu'  dei
suoi Stati Membri si trovi parte di un corso d'acqua internazionale; 
 (d) Per "Organizzazione  di  integrazione  economica  regionale"  si
intende  un'organizzazione  costituita  da  Stati  sovrani   di   una
determinata regione, alla quale gli Stati Membri  abbiano  trasferito
competenze nelle materie disciplinate dalla  presente  Convenzione  e
che  sia  stata  debitamente  autorizzata  in  conformita'  alle  sue
procedure interne, a firmare,  ratificare,  accettare,  approvare  la
Convenzione o aderirvi.