(Convenzione-art. 21)
                             Articolo 21 
 
        Prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento 
 
 1. Ai fini del presente  articolo  per  "inquinamento  di  un  corso
d'acqua internazionale" si intende qualsiasi alterazione che  vada  a
detrimento della composizione o qualita'  delle  acque  di  un  corso
d'acqua internazionale e che derivi direttamente o indirettamente  da
attivita' dell'uomo. 
 2. Gli Stati del corso d'acqua dovranno, singolarmente o se del caso
congiuntamente, prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento di un
corso  d'acqua  internazionale   che   possa   provocare   un   danno
significativo ad altri Stati del corso d'acqua o  al  loro  ambiente,
ivi compreso un danno alla  salute  o  alla  sicurezza  degli  esseri
umani, all'uso delle acque per qualsiasi tipo  di  scopo  benefico  o
alle risorse biologiche  del  corso  d'acqua.  Gli  Stati  del  corso
d'acqua  dovranno  adottare  misure  per  la   armonizzazione   delle
rispettive politiche al riguardo. 
 3. Su richiesta di uno di essi, gli Stati del corso d'acqua dovranno
consultarsi al fine di determinare  misure  e  metodi  reciprocamente
accettabili per prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento di un
corso d'acqua quali: 
 (a) fissare criteri ed obiettivi congiunti in merito  alla  qualita'
dell'acqua; 
 (b) mettere a punto tecniche e prassi per combattere  l'inquinamento
proveniente da fonti localizzate e non; 
 (c) stilare elenchi di sostanze la cui immissione nelle acque di  un
corso  d'acqua  internazionale  deve  essere  interdetta,   limitata,
studiata attentamente o controllata.