(Convenzione-art. 22)
                             Articolo 22 
 
               Introduzione di diverse o nuove specie 
 
 Gli Stati del  corso  d'acqua  dovranno  adottare  tutte  le  misure
necessarie per prevenire la introduzione di specie, estranee o nuove,
in  un  corso  d'acqua  che  possano  avere   effetti   dannosi   per
l'ecosistema del corso d'acqua e da  cui  ne  derivi  un  sostanziale
danno ad altri Stati del corso d'acqua.