Articolo 22 Introduzione di diverse o nuove specie Gli Stati del corso d'acqua dovranno adottare tutte le misure necessarie per prevenire la introduzione di specie, estranee o nuove, in un corso d'acqua che possano avere effetti dannosi per l'ecosistema del corso d'acqua e da cui ne derivi un sostanziale danno ad altri Stati del corso d'acqua.