Articolo 23 Tutela e conservazione dell'ambiente marittimo Gli Stati del corso d'acqua, individualmente o - laddove opportuno - in cooperazione con altri Stati adotteranno tutte le misure relative a un corso d'acqua internazionale che siano necessarie a proteggere e conservare l'ambiente marittimo, ivi inclusi gli estuari, tenendo conto di regole e standard internazionali generalmente accettati.