(Convenzione-art. 23)
                             Articolo 23 
 
           Tutela e conservazione dell'ambiente marittimo 
 
 Gli Stati del corso d'acqua, individualmente o - laddove opportuno -
in cooperazione con altri Stati adotteranno tutte le misure  relative
a un corso d'acqua internazionale che siano necessarie a proteggere e
conservare l'ambiente marittimo, ivi  inclusi  gli  estuari,  tenendo
conto di regole e standard internazionali generalmente accettati.