(Convenzione-art. 25)
                             Articolo 25 
 
                          Regolamentazione 
 
 1. Gli Stati del corso d'acqua, se del caso, dovranno cooperare  per
rispondere alle esigenze o alle possibilita' per la  regolamentazione
del flusso delle acque di un corso d'acqua internazionale. 
 2. A meno che non sia stato concordato diversamente, gli  Stati  del
corso d'acqua parteciperanno su base egualitaria alla  costruzione  e
manutenzione o sostenimento del costo dei lavori di  regolamentazione
che abbiano deciso di intraprendere. 
 3. Ai fini  del  presente  articolo  il  termine  "regolamentazione"
significa l'uso di opere idrauliche o di ogni altra misura utilizzata
in maniera costante per alterare, variare o controllare  diversamente
il flusso delle acque di un corso d'acqua internazionale.