(Convenzione-art. 26)
                             Articolo 26 
 
                            Installazioni 
 
 1. All'interno dei loro rispettivi territori  gli  Stati  del  corso
d'acqua dovranno fare il possibile  per  mantenere  e  proteggere  le
installazioni, le strutture e le altre opere pertinenti ad  un  corso
d'acqua internazionale. 
 2. Gli Stati del corso d'acqua, su richiesta  di  uno  qualsiasi  di
essi che abbia  motivi  ragionevoli  per  ritenere  di  poter  subire
significativi effetti negativi,  dovranno  avviare  consultazioni  in
relazione a: 
 (a) L'uso e la manutenzione in sicurezza di installazioni, strutture
ed altre opere relative a un corso d'acqua internazionale e 
 (b) la tutela delle installazioni, strutture ed altre opere da  atti
dolosi o di negligenza o dalle forze della natura.