Articolo 27 Prevenzione e attenuazione di condizioni dannose Gli Stati del corso d'acqua, singolarmente e laddove opportuno congiuntamente, dovranno adottare tutte le misure adeguate per prevenire o attenuare situazioni relative ad un corso d'acqua internazionale che possano arrecare danno ad altri Stati del corso d'acqua nel caso in cui siano provocate da cause naturali o attivita' dell'uomo, quali le inondazioni o il ghiaccio, malattie trasmesse dalle acque, sedimentazione, erosione, infiltrazioni di acqua salmastra, siccita' o desertificazione.