(Allegato-art. 27)
                             Articolo 27 
 
          Prevenzione e attenuazione di condizioni dannose 
 
   Gli Stati del corso d'acqua,  singolarmente  e  laddove  opportuno
congiuntamente,  dovranno  adottare  tutte  le  misure  adeguate  per
prevenire  o  attenuare  situazioni  relative  ad  un  corso  d'acqua
internazionale che possano arrecare danno ad altri  Stati  del  corso
d'acqua nel caso in cui siano provocate da cause naturali o attivita'
dell'uomo, quali le inondazioni o  il  ghiaccio,  malattie  trasmesse
dalle  acque,  sedimentazione,  erosione,  infiltrazioni   di   acqua
salmastra, siccita' o desertificazione.