(Convenzione-art. 28)
                             Articolo 28 
 
                       Situazioni di emergenza 
 
 1.  Ai  fini  del  presente  articolo,  "emergenza"  significa   una
situazione  che  provochi  o  comporti  una  imminente  minaccia   di
provocare seri danni agli Stati del corso d'acqua o ad altri Stati  e
che derivi da improvvise cause naturali  quali  inondazioni,  rottura
del ghiaccio, smottamenti o terremoti o da attivita' dell' uomo quali
ad esempio gli incidenti industriali. 
 2. Ogni Stato del corso d'acqua dovra' informare  tempestivamente  e
tramite il mezzo  piu'  veloce  disponibile  gli  altri  Stati  e  le
Organizzazioni internazionali competenti potenzialmente coinvolti  in
una situazione di emergenza che si origini nel suo territorio. 
 3. Ogni Stato del corso d'acqua all'interno del cui territorio nasca
una  situazione  di  emergenza  dovra'  adottare  immediatamente,  in
cooperazione con tutti gli Stati potenzialmente coinvolti e,  laddove
opportuno, con le competenti organizzazioni internazionali,  tutti  i
provvedimenti fattibili che sono necessari in base  alle  circostanze
per prevenire, attenuare  ed  eliminare  gli  effetti  dannosi  della
situazione di emergenza. 
 4. Qualora necessario gli Stati del corso d'acqua dovranno elaborare
congiuntamente piani di emergenza per far fronte alle  situazione  di
emergenza in cooperazione, laddove opportuno,  con  gli  altri  Stati
potenzialmente  coinvolti  e   con   le   competenti   organizzazioni
internazionali.