Articolo 28 Situazioni di emergenza 1. Ai fini del presente articolo, "emergenza" significa una situazione che provochi o comporti una imminente minaccia di provocare seri danni agli Stati del corso d'acqua o ad altri Stati e che derivi da improvvise cause naturali quali inondazioni, rottura del ghiaccio, smottamenti o terremoti o da attivita' dell' uomo quali ad esempio gli incidenti industriali. 2. Ogni Stato del corso d'acqua dovra' informare tempestivamente e tramite il mezzo piu' veloce disponibile gli altri Stati e le Organizzazioni internazionali competenti potenzialmente coinvolti in una situazione di emergenza che si origini nel suo territorio. 3. Ogni Stato del corso d'acqua all'interno del cui territorio nasca una situazione di emergenza dovra' adottare immediatamente, in cooperazione con tutti gli Stati potenzialmente coinvolti e, laddove opportuno, con le competenti organizzazioni internazionali, tutti i provvedimenti fattibili che sono necessari in base alle circostanze per prevenire, attenuare ed eliminare gli effetti dannosi della situazione di emergenza. 4. Qualora necessario gli Stati del corso d'acqua dovranno elaborare congiuntamente piani di emergenza per far fronte alle situazione di emergenza in cooperazione, laddove opportuno, con gli altri Stati potenzialmente coinvolti e con le competenti organizzazioni internazionali.