(Convenzione-art. 29)
                             Articolo 29 
 
Corsi d'acqua internazionali e installazioni in  tempo  di  conflitti
                               armati 
 
   I corsi d'acqua e le relative installazioni,  strutture  ed  altre
opere dovranno godere della protezione accordata dai principi e dalle
norme  del  diritto  internazionale  applicabili  in   occasione   di
conflitti armati internazionali e non internazionali e  non  dovranno
essere utilizzati violando tali norme e principi.