Articolo 29 Corsi d'acqua internazionali e installazioni in tempo di conflitti armati I corsi d'acqua e le relative installazioni, strutture ed altre opere dovranno godere della protezione accordata dai principi e dalle norme del diritto internazionale applicabili in occasione di conflitti armati internazionali e non internazionali e non dovranno essere utilizzati violando tali norme e principi.