(Convenzione-art. 31)
                             Articolo 31 
 
  Dati e informazioni vitali per la difesa o la sicurezza nazionali 
 
   Nulla nella presente  Convenzione  obbliga  uno  Stato  del  corso
d'acqua a fornire dati o informazioni vitali per la propria sicurezza
o difesa nazionali. Cionondimeno tale  Stato  dovra'  collaborare  in
buona fede con gli altri Stati del corso d'acqua al fine  di  fornire
ogni informazione possibile tenuto conto delle circostanze.