(Convenzione-art. 32)
                             Articolo 32 
 
                         Non discriminazione 
 
   A meno che gli Stati del  corso  d'acqua  non  abbiano  concordato
diversamente in  merito  alla  tutela  degli  interessi  di  persone,
fisiche o giuridiche, che abbiano subito  o  rischino  seriamente  di
subire  gravi  danni  transfrontalieri   a   seguito   di   attivita'
concernenti un corso d'acqua  internazionale,  uno  Stato  del  corso
d'acqua non dovra' discriminare in  base  alla  nazionalita'  o  alla
residenza o al luogo ove il danno sia insorto nel  garantire  a  tali
persone l'accesso, in conformita' al proprio  sistema  giuridico,  ad
una procedura giudiziaria o di altro genere o al diritto  ad  esigere
compensi o altri aiuti rispetto ad un danno significativo causato  da
tali attivita' espletate sul suo territorio.