Articolo 33 Composizione delle controversie 1. In caso di controversia tra due o piu' Parti in merito alla interpretazione e applicazione della presente Convenzione, in assenza di un accordo applicabile tra loro, le Parti dovranno cercare di dirimere la controversia in maniera pacifica in conformita' alle seguenti disposizioni. 2. Qualora le Parti interessate non riescano a raggiungere un accordo tramite i negoziati richiesti da una di esse, potranno congiuntamente richiedere i buoni uffici ovvero richiedere la mediazione o conciliazione di una terza Parte o ricorrere, laddove opportuno, a qualsiasi istituzione congiunta per i corsi d'acqua che sia stata da esse istituita o convenire di sottoporre la controversia ad arbitrato o alla Corte Internazionale di Giustizia. 3. Fermo restando il contenuto del paragrafo 10, se dopo sei mesi dal momento della richiesta di negoziati di cui al paragrafo 2, le Parti interessate non sono state in grado di dirimere la loro controversia tramite negoziati o tramite alcun altro mezzo di cui al paragrafo 2, su richiesta di qualsiasi Parte coinvolta nella controversia, la controversia stessa dovra' essere sottoposta ad un imparziale accertamento dei fatti in conformita' ai paragrafi da 4 a 9, a meno che le Parti non concordino altrimenti. 4. Una Commissione di inchiesta dovra' essere istituita, composta da un membro nominato da ciascuna delle Parti coinvolte, oltre ad un membro che non abbia la nazionalita' di nessuna delle Parti interessate scelto dai membri nominati con funzioni di Presidente. 5. Qualora i membri nominati dalle Parti non riescano a convenire sul nominativo di un Presidente entro tre mesi dalla richiesta di istituzione della Commissione, qualsiasi Parte interessata potra' chiedere al Segretario generale delle Nazioni Unite di nominare un Presidente che non abbia la cittadinanza di alcuna delle Parti coinvolte nella controversia o di alcuno degli Stati rivieraschi del corso d'acqua interessato. Qualora una delle Parti non riesca a nominare un membro entro tre mesi dalla richiesta iniziale in conformita' al paragrafo 3, qualsiasi altra Parte interessata potra' chiedere al Segretario generale delle Nazioni Unite di nominare una persona che non abbia la cittadinanza di alcuna delle Parti coinvolte nella controversia o di uno Stato rivierasco del corso d'acqua interessato. La Commissione sara' pertanto composta dalla sola persona cosi' designata. 6. La Commissione determinera' la propria procedura. 7. Le Parti interessate hanno l'obbligo di fornire alla Commissione le informazioni di cui potrebbe aver bisogno e, su richiesta, di consentire alla Commissione l'accesso ai loro territori e di ispezionare qualsiasi struttura, impianto, attrezzatura, costruzione o caratteristica naturale pertinente agli scopi della sua inchiesta. 8. La Commissione adottera' la sua relazione a maggioranza di voti, a meno che non si tratti di una Commissione composta da un solo membro, e sottoporra' tale relazione alle Parti interessate enunciando i propri accertamenti e le ragioni che vi sottendono e le raccomandazioni che riterra' opportune per una soluzione equa della controversia che le Parti interessate dovranno prendere in considerazione in buona fede. 9. Le spese per la Commissione dovranno essere sostenute in parti uguali dalle Parti interessate. 10. Al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, o in qualsiasi momento successivo, una Parte che non e' una organizzazione di integrazione economica regionale, potra' dichiarare tramite strumento scritto sottoposto al Depositario che rispetto a qualsiasi controversia non risolta in conformita' al paragrafo 2, riconosce come obbligatorio ipso facto e senza un accordo speciale nei confronti di una qualsiasi delle Parti che accetti lo stesso obbligo: (a) il rinvio della controversia alla Corte Internazionale di Giustizia; e/o (b) il ricorso di un tribunale arbitrale costituito e funzionante, qualora le Parti della disputa non siano addivenute ad accordi diversi, secondo quanto stabilito nell'allegato alla presente Convenzione. Una Parte che sia una organizzazione di integrazione economica regionale potra' fare una dichiarazione nella stessa maniera in relazione all'arbitrato in conformita' al sub paragrafo (b).