(Convenzione-art. 33)
                             Articolo 33 
 
                   Composizione delle controversie 
 
 1. In caso di controversia tra due  o  piu'  Parti  in  merito  alla
interpretazione e applicazione della presente Convenzione, in assenza
di un accordo applicabile tra loro,  le  Parti  dovranno  cercare  di
dirimere la controversia in  maniera  pacifica  in  conformita'  alle
seguenti disposizioni. 
 2. Qualora le  Parti  interessate  non  riescano  a  raggiungere  un
accordo tramite i  negoziati  richiesti  da  una  di  esse,  potranno
congiuntamente  richiedere  i  buoni  uffici  ovvero  richiedere   la
mediazione o conciliazione di una terza Parte  o  ricorrere,  laddove
opportuno, a qualsiasi istituzione congiunta per i corsi d'acqua  che
sia stata da esse istituita o convenire di sottoporre la controversia
ad arbitrato o alla Corte Internazionale di Giustizia. 
 3. Fermo restando il contenuto del paragrafo 10, se  dopo  sei  mesi
dal momento della richiesta di negoziati di cui al  paragrafo  2,  le
Parti interessate non  sono  state  in  grado  di  dirimere  la  loro
controversia tramite negoziati o tramite alcun altro mezzo di cui  al
paragrafo  2,  su  richiesta  di  qualsiasi  Parte  coinvolta   nella
controversia, la controversia stessa dovra' essere sottoposta  ad  un
imparziale accertamento dei fatti in conformita' ai paragrafi da 4  a
9, a meno che le Parti non concordino altrimenti. 
 4. Una Commissione di inchiesta dovra' essere istituita, composta da
un membro nominato da ciascuna delle Parti  coinvolte,  oltre  ad  un
membro  che  non  abbia  la  nazionalita'  di  nessuna  delle   Parti
interessate scelto dai membri nominati con funzioni di Presidente. 
 5. Qualora i membri nominati dalle Parti non  riescano  a  convenire
sul nominativo di un Presidente entro tre  mesi  dalla  richiesta  di
istituzione della Commissione,  qualsiasi  Parte  interessata  potra'
chiedere al Segretario generale delle Nazioni Unite  di  nominare  un
Presidente che non  abbia  la  cittadinanza  di  alcuna  delle  Parti
coinvolte nella controversia o di alcuno degli Stati rivieraschi  del
corso d'acqua interessato. 
 Qualora una delle Parti non riesca a nominare un  membro  entro  tre
mesi  dalla  richiesta  iniziale  in  conformita'  al  paragrafo   3,
qualsiasi altra  Parte  interessata  potra'  chiedere  al  Segretario
generale delle Nazioni Unite di nominare una persona che non abbia la
cittadinanza di alcuna delle Parti coinvolte nella controversia o  di
uno Stato rivierasco del corso d'acqua  interessato.  La  Commissione
sara' pertanto composta dalla sola persona cosi' designata. 
 6. La Commissione determinera' la propria procedura. 
 7. Le Parti interessate hanno l'obbligo di fornire alla  Commissione
le informazioni di cui potrebbe aver  bisogno  e,  su  richiesta,  di
consentire  alla  Commissione  l'accesso  ai  loro  territori  e   di
ispezionare qualsiasi struttura, impianto, attrezzatura,  costruzione
o caratteristica naturale pertinente agli scopi della sua inchiesta. 
 8. La Commissione adottera' la sua relazione a maggioranza di  voti,
a meno che non si tratti di  una  Commissione  composta  da  un  solo
membro,  e  sottoporra'  tale  relazione   alle   Parti   interessate
enunciando i propri accertamenti e le ragioni che vi sottendono e  le
raccomandazioni che riterra' opportune per una soluzione  equa  della
controversia  che  le  Parti   interessate   dovranno   prendere   in
considerazione in buona fede. 
 9. Le spese per la Commissione dovranno essere  sostenute  in  parti
uguali dalle Parti interessate. 
 10. Al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione
alla presente Convenzione, o in  qualsiasi  momento  successivo,  una
Parte  che  non  e'  una  organizzazione  di  integrazione  economica
regionale, potra' dichiarare tramite strumento scritto sottoposto  al
Depositario che rispetto a  qualsiasi  controversia  non  risolta  in
conformita' al paragrafo 2, riconosce come obbligatorio ipso facto  e
senza un accordo speciale nei confronti di una qualsiasi delle  Parti
che accetti lo stesso obbligo: 
 (a) il  rinvio  della  controversia  alla  Corte  Internazionale  di
Giustizia; e/o 
 (b) il ricorso di un tribunale arbitrale costituito  e  funzionante,
qualora le Parti  della  disputa  non  siano  addivenute  ad  accordi
diversi,  secondo  quanto  stabilito  nell'allegato   alla   presente
Convenzione. 
 Una Parte che  sia  una  organizzazione  di  integrazione  economica
regionale potra' fare  una  dichiarazione  nella  stessa  maniera  in
relazione all'arbitrato in conformita' al sub paragrafo (b).