(Convenzione-art. 35)
                             Articolo 35 
 
           Ratifica, Accettazione, Approvazione o Adesione 
 
 1. La presente Convenzione e'  soggetta  a  ratifica,  accettazione,
approvazione o  adesione  da  parte  di  Stati  e  organizzazioni  di
integrazione  economica  regionale.  Gli   strumenti   di   ratifica,
accettazione, approvazione o adesione verranno depositati  presso  il
Segretario Generale delle Nazioni Unite. 
 2. Qualsiasi organizzazione di integrazione economica regionale  che
diventi Parte alla presente Convenzione, senza che  alcuno  dei  suoi
Stati sia parte a questa Convenzione, sara'  vincolata  a  tutti  gli
obblighi derivanti dalla Convenzione. Nel caso  in  cui  uno  o  piu'
Stati di  questa  organizzazione  siano  Parti  alla  Convenzione  la
organizzazione ed i suoi Stati  membri  decideranno  in  merito  alle
rispettive responsabilita' per  quanto  riguarda  il  rispetto  degli
obblighi  a  loro  derivanti  dalla  Convenzione.  In  tali  casi  la
organizzazione  e  gli  Stati  membri  non  potranno  contestualmente
rivendicare diritti derivanti dalla Convenzione. 
 3. Nei loro strumenti  di  ratifica,  accettazione,  approvazione  o
adesione  le  organizzazioni  di  integrazione  economica   regionale
dovranno dichiarare l'estensione delle loro competenze in riferimento
alle  materie  regolate  dalla  Convenzione.  Queste   organizzazioni
dovranno anche informare il Segretario Generale delle  Nazioni  Unite
di  qualsiasi  modifica  sostanziale  alla  estensione   delle   loro
competenze.