(Convenzione-art. 36)
                             Articolo 36 
 
                          Entrata in vigore 
 
 1. La presente Convenzione  entrera'  in  vigore  il  diciannovesimo
giorno  successivo  alla  data  di  deposito   del   trentacinquesimo
strumento di ratifica, accettazione, approvazione o  adesione  presso
il Segretario Generate delle Nazioni Unite. 
 2.  Per  ogni  Stato  o  organizzazione  di  integrazione  economica
regionale che ratifichi,  accetti  o  approvi  la  convenzione  o  vi
aderisca dopo il deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione,  la  Convenzione  entrera'  in
vigore il diciannovesimo giorno dopo il deposito  da  parte  di  tale
Stato o organizzazione di integrazione economica regionale dei propri
strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 
 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi  strumento  depositato  da
una organizzazione di integrazione  economica  regionale  non  dovra'
essere considerato come  addizionale  rispetto  a  quelli  depositati
dagli Stati.