(Convenzione-art. 4)
                             Articolo 4 
 
               Parti agli accordi per i corsi d'acqua 
 
 1. Ogni Stato  del  corso  d'acqua  ha  diritto  di  partecipare  al
negoziato e diventare Parte a qualsiasi accordo per un corso  d'acqua
che si applichi all'intero corso d'acqua  internazionale  nonche'  di
partecipare a tutte le pertinenti consultazioni. 
 2. Uno Stato del  corso  d'acqua  la  cui  utilizzazione  del  corso
d'acqua   internazionale   puo'   essere   interessato,   in   misura
significativa, dall'attuazione di un eventuale accordo per  un  corso
d'acqua, il quale si applichi solo ad una parte del corso  d'acqua  o
ad  un  determinato  progetto,  programma  o  uso,  ha   diritto   di
partecipare alle consultazioni per tale accordo e, se del caso,  alla
sua negoziazione in buona fede al fine  di  diventarne  Parte,  nella
misura  in  cui  l'utilizzazione  del  suo  corso   d'acqua   ne   e'
interessato.