(Convenzione-art. 5)
                             Articolo 5 
 
          Utilizzazione e partecipazione equi e ragionevoli 
 
 1. Gli Stati del corso d'acqua sono tenuti ad  utilizzare  un  corso
d'acqua internazionale nei loro rispettivi territori in maniera  equa
e ragionevole. In particolare, un corso d'acqua internazionale  sara'
utilizzato e gestito  dagli  Stati  del  corso  d'acqua  al  fine  di
ottenerne un utilizzo ottimale e sostenibile e i vantaggi che da esso
ne derivano, tenendo in debita  considerazione  gli  interessi  degli
Stati del corso d'acqua coinvolti, compatibilmente con le esigenze di
un'adeguata protezione del corso d'acqua. 
 2. Gli Stati del corso d'acqua parteciperanno all'uso, alla gestione
ed alla tutela di un corso d'acqua internazionale in maniera  equa  e
ragionevole.  Tale  partecipazione  comprende  sia  il   diritto   di
utilizzare il corso d'acqua sia il dovere di  cooperare  per  la  sua
protezione e gestione, come previsto dalla presente Convenzione.