(Convenzione-art. 7)
                             Articolo 7 
 
                Obbligo di non provocare danni gravi 
 
 1. Gli  Stati  del  corso  d'acqua,  utilizzando  un  corso  d'acqua
internazionale nei loro territori, dovranno prendere tutte le  misure
atte ad impedire di causare danni gravi agli altri  Stati  del  corso
d'acqua. 
 2. Nel caso in cui venga comunque arrecato  un  grave  danno  ad  un
altro Stato del corso d'acqua, gli Stati la cui utilizzazione  arreca
tale danno, in assenza di un  accordo  per  una  tale  utilizzazione,
dovranno prendere tutte  le  misure  adeguate,  tenendo  conto  delle
disposizioni degli articoli 5 e 6, consultando lo  Stato  interessato
al fine di eliminare o attenuare tale  danno  e,  se  del  caso,  per
discutere la questione del risarcimento.