(Convenzione-art. 8)
                             Articolo 8 
 
                  Obbligo generale di cooperazione 
 
 1. Gli Stati del corso d'acqua dovranno cooperare sulla  base  della
uguaglianza  sovrana,   dell'integrita'   territoriale,   del   mutuo
vantaggio e della buona fede al fine di conseguire un uso ottimale  e
un'adeguata protezione di un corso d'acqua internazionale. 
 2. Nel determinare le modalita' di tale cooperazione, gli Stati  del
corso  d'acqua  potranno  valutare  la  creazione  di  meccanismi   o
commissioni congiunte,  se  ritenuto  necessario,  per  agevolare  la
cooperazione relativa alle misure e procedure  pertinenti,  basandosi
sull'esperienza acquisita attraverso la cooperazione nell'ambito  dei
meccanismi  e  delle  commissioni  congiunte  esistenti  nelle  varie
regioni.