Articolo 8 Obbligo generale di cooperazione 1. Gli Stati del corso d'acqua dovranno cooperare sulla base della uguaglianza sovrana, dell'integrita' territoriale, del mutuo vantaggio e della buona fede al fine di conseguire un uso ottimale e un'adeguata protezione di un corso d'acqua internazionale. 2. Nel determinare le modalita' di tale cooperazione, gli Stati del corso d'acqua potranno valutare la creazione di meccanismi o commissioni congiunte, se ritenuto necessario, per agevolare la cooperazione relativa alle misure e procedure pertinenti, basandosi sull'esperienza acquisita attraverso la cooperazione nell'ambito dei meccanismi e delle commissioni congiunte esistenti nelle varie regioni.