(Convenzione-art. 9)
                             Articolo 9 
 
              Scambio regolare di dati ed informazioni 
 
 1. Ai sensi dell'articolo 8, gli Stati del  corso  d'acqua  dovranno
scambiarsi  su  base  regolare  dati  e  informazioni  immediatamente
disponibili sullo stato del corso d'acqua, in particolare  quelli  di
carattere idrologico, meteorologico,  idrogeologico  ed  ecologico  e
quelli relativi alla  qualita'  dell'acqua,  come  pure  le  relative
previsioni. 
 2. Se ad uno Stato del corso d'acqua viene  richiesto  da  un  altro
Stato del corso d'acqua di fornire dati o informazioni che  non  sono
immediatamente disponibili, esso dovra' fare il  massimo  sforzo  per
ottemperare alla richiesta, ma puo' condizionare il  suo  adempimento
al pagamento da parte dello Stato richiedente dei possibili costi per
la raccolta e, se del caso,  per  la  elaborazione  di  tali  dati  o
informazioni. 
 3. Gli Stati  del  corso  d'acqua  faranno  il  massimo  sforzo  per
raccogliere e, se del caso, elaborare i dati  e  le  informazioni  in
modo da facilitarne la utilizzazione da parte degli altri  Stati  del
corso d'acqua ai quali vengono comunicati.