(Annesso-art. 13)
                             Articolo 13 
 
   Qualora una delle Parti alla controversia non compaia di fronte al
tribunale arbitrale o non difenda  la  propria  causa  l'altra  Parte
potra' chiedere ai tribunale di portare  avanti  la  procedura  e  di
pronunciare la sua decisione. L'assenza di una Parte o il  fatto  che
una Parte si astenga dal difendere i propri diritti  non  ostacolera'
lo svolgimento della procedura. Prima  di  pronunciare  la  decisione
finale il tribunale arbitrale dovra' verificare che la richiesta  sia
fondata nei fatti e nel diritto.