(Annesso-art. 14)
                             Articolo 14 
 
 1. Il tribunale pronuncera' la sua  decisione  finale  entro  cinque
mesi dalla data in cui e' stato costituito a  meno  che  non  ritenga
necessario estendere questo termine per un  periodo  che  non  dovra'
essere superiore a cinque mesi. 
 2.  La  decisione  finale  del  tribunale  arbitrale  dovra'  essere
limitata  all'oggetto  della  controversia  e  dovra'  precisare   le
motivazioni. Essa dovra'  contenere  i  nomi  dei  membri  che  hanno
partecipato e la data della decisione finale.  Qualsiasi  membro  del
tribunale potra' allegare un'opinione distinta  o  dissenziente  alla
decisione finale. 
 3. La sentenza sara' vincolante per le Parti alla controversia. Essa
sara' senza appello a meno che le  Parti  alla  controversia  non  si
siano accordate in precedenza per una procedura d'appello. 
 4.  Qualsiasi  disputa  che  possa  insorgere  tra  le  Parti   alla
controversia in merito  alla  interpretazione  o  alla  modalita'  di
attuazione della decisione finale puo' essere sottoposta da  ciascuna
delle Parti al tribunale arbitrale che l'aveva pronunciata.