(Annesso-art. 2)
                             Articolo 2 
 
   La Parte ricorrente notifichera' alla Parte convenuta  la  propria
intenzione di  sottoporre  la  controversia  all'arbitrato  ai  sensi
dell'art. 33 della Convenzione. La notifica dovra' indicare l'oggetto
dell'arbitrato e in particolare fare riferimento agli articoli  della
Convenzione  la  cui   interpretazione   o   applicazione   sono   in
discussione. Qualora  le  parti  non  convengano  sull'oggetto  della
controversia, questo sara' stabilito dal tribunale arbitrale.