Articolo 2 La Parte ricorrente notifichera' alla Parte convenuta la propria intenzione di sottoporre la controversia all'arbitrato ai sensi dell'art. 33 della Convenzione. La notifica dovra' indicare l'oggetto dell'arbitrato e in particolare fare riferimento agli articoli della Convenzione la cui interpretazione o applicazione sono in discussione. Qualora le parti non convengano sull'oggetto della controversia, questo sara' stabilito dal tribunale arbitrale.