(Annesso-art. 3)
                             Articolo 3 
 
 1. In caso di controversia tra  due  Parti  il  tribunale  arbitrale
sara' composto  da  tre  membri.  Ciascuna  Parte  alla  controversia
nominera' un arbitro e i due arbitri cosi' nominati  designeranno  di
comune  accordo  il  terzo  arbitro  che  sara'  il  Presidente   del
tribunale. Quest'ultimo non dovra'  essere  cittadino  di  una  delle
Parti alla controversia ne' di uno degli Stati rivieraschi del  corso
d'acqua interessato ne' risiedere abitualmente nel territorio di  una
di tali Parti o dello Stato rivierasco ne' essersi gia' occupato  del
caso a qualsiasi altro titolo. 
 2. In caso di controversie tra piu' di due Parti, le Parti che hanno
lo stesso interesse nomineranno un arbitro di comune accordo. 
 3. In caso di vacanza si procedera'  come  previsto  per  la  nomina
iniziale.