(Annesso-art. 4)
                             Articolo 4 
 
 1. Qualora il Presidente  del  tribunale  arbitrale  non  sia  stato
designato  entro  due  mesi  dalla  nomina  del  secondo  arbitro  il
presidente della Corte Internazionale  di  Giustizia  procedera',  su
richiesta di una Parte, a designare  il  Presidente  entro  un  nuovo
termine di due mesi. 
 2. Qualora una delle  Parti  alla  controversia  non  provveda  alla
nomina di un arbitro entro due mesi dal ricevimento della  richiesta,
l'altra  Parte  potra'   informarne   il   Presidente   della   Corte
Internazionale di Giustizia che  provvedera'  alla  nomina  entro  un
ulteriore termine di due mesi.