(Annesso-art. 8)
                             Articolo 8 
 
 1. Le Parti alla controversia agevoleranno l'operato  del  tribunale
arbitrale e in particolare si adopereranno con ogni mezzo per: 
 (a) fornirgli tutti i documenti,  le  informazioni  e  le  strutture
necessari e 
 (b) consentirgli, se del caso,  di  citare  testimoni  o  esperti  e
raccogliere le loro deposizioni. 
 2. Le Parti e  gli  arbitri  sono  tenuti  a  rispettare  la  natura
riservata delle informazioni che ricevono in via riservata durante le
udienze del tribunale arbitrale.